Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 915/2023 del 13/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Babencu è stato condannato dal Tribunale di Ravenna il 5/5/2021 per i reati previsti dall'art. 40, commi 2 lett. B) e 3, legge n.154/2016 per aver praticato pesca con mezzi vietati (reti, imbarcazione con remi, retino, elettrostorditore, batteria 12V e raffio), cagionando la morte di circa 100 kg di carpe e trasportandole in un furgone (fatto accertato il 30/3/2017). Con ricorso in Cassazione il difensore ha dedotto: (1) violazione delle norme sul processo in assenza (artt. 177 ss. e art. 420-bis c.p.p.), sostenendo che la notificazione del rinvio non sarebbe stata valida e che l'imputato non aveva acquisito conoscenza del processo nonostante l'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio; (2) vizio di motivazione e violazione delle norme sul cumulo e sulla determinazione della pena (art. 40, comma 4, legge 154/2016, artt. 133 e 133-bis c.p.), lamentando che il Tribunale ha calibrato la pena solo sulla quantità del pescato senza applicare gli indici di cui all'art. 133 c.p. e senza considerare che il procedimento coinvolgeva più soggetti; (3) violazione in relazione agli artt. 62-bis e 163 c.p. (circostanze e determinazione della pena).

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto non manifestamente infondato il motivo relativo all'applicazione dell'art. 420-bis c.p.p. (cioè esistono profili seri di contestazione circa la certezza della conoscenza del processo da parte dell'imputato). Tuttavia la Corte ha constatato che il reato si è estinto per prescrizione il 30 marzo 2022 e, per questo motivo, ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata per estinzione del reato per prescrizione. Il Pubblico Ministero aveva concluso per l'annullamento senza rinvio per prescrizione.

Norme richiamate

  • legge n.154 del 2016, art. 40, commi 2 lett. B) e 3

    Norma sostanziale utilizzata per la contestazione del reato di pesca con mezzi vietati e per la sanzione principale; nel caso ha costituito il titolo di imputazione per l'attività di pesca con elettrostorditore e il trasporto del pescato.

  • codice di procedura penale, art. 420-bis, comma 2

    Stabilisce gli indici che, se presenti, possono essere valutati dal giudice ai fini della certezza della conoscenza del processo dall'imputato (es. elezione di domicilio, difensore di fiducia, misura cautelare). La Corte rileva che tali indici non sono presunzioni automatiche ma elementi che vanno valutati concretamente ai fini dell'effettiva conoscenza.

  • Sezioni Unite, sentenza n.23948 del 28/11/2019 (Ismail)

    «L'aver eletto domicilio, l'essere stato sottoposto a misura cautelare, aver nominato il difensore di fiducia, sono situazioni che consentono di equiparare la notifica regolare ma non a mani proprie alla effettiva conoscenza del processo. Non si tratta, quindi, di una presunzione che consenta di ritenere conosciuto il processo e non più necessaria la prova della notifica, ma di casi in cui, nelle date condizioni, è ragionevole ritenere che l'imputato abbia effettivamente conosciuto l'atto regolarmente notificato secondo le date modalità"; inoltre la decisione afferma che "Alcun effetto, invece, conseguirà ad una impossibilità di regolare notifica..."

    Le Sezioni Unite chiariscono che la partecipazione in assenza è ammessa solo con la certezza della conoscenza del processo da parte dell'imputato; gli indici dell'art. 420-bis servono come casi tipizzati per facilitare la valutazione, ma non sostituiscono la verifica dell'effettività della conoscenza.

  • codice di procedura penale, art. 420-quater

    «... dimostra come il sistema sia incentrato esclusivamente sulla effettività di tale conoscenza, senza alcuna presunzione"

    Prevede che, in mancanza della certezza della conoscenza, il giudice debba disporre la notifica personale ad opera della polizia giudiziaria; conferma l'impostazione incentrata sull'effettività della conoscenza del processo.

  • codice di procedura penale, artt. 177 ss., art. 415-bis e art. 161, comma 4

    Richiamati in relazione alle regole di notificazione degli atti e all'elezione di domicilio presso difensore d'ufficio; la Corte segnala che la mera elezione di domicilio presso il difensore non garantisce automaticamente la conoscenza del processo.

  • codice penale, artt. 133, 133-bis, 62-bis e 163

    Norme sul criterio di determinazione della pena (art. 133 e 133-bis) e sulle circostanze (art. 62-bis e 163). Il ricorso denunciava l'omessa applicazione degli indici di proporzionamento della pena e la mancata considerazione della pluralità dei soggetti coinvolti nella quantificazione del pescato.

Massime di principio

  • La partecipazione del imputato in assenza può avvenire solo se sussiste la certezza della conoscenza del processo da parte dell'imputato; gli elementi formali (elezione di domicilio, nomina difensore, misura cautelare) sono indici valutabili ma non presunzioni automatiche.
  • Se emergono dubbi sull'effettiva conoscenza della vocatio in ius, il giudice deve adottare misure idonee (es. nuove ricerche, notificazione personale da parte della polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 420-quater) prima di procedere in assenza.
  • In sede di determinazione della pena il giudice deve motivare l'applicazione degli indici di cui all'art. 133 c.p. (e 133-bis) e tenere conto della partecipazione di più soggetti al fatto quando il quantitativo materiale contestato potrebbe non essere riferibile integralmente a un unico imputato.
  • La prescrizione del reato estingue il diritto di punire e, se intervenuta, la Cassazione annulla la sentenza senza rinvio per estinzione del reato; quindi è cruciale valutare i termini di prescrizione in ogni fase del processo.
  • Nelle impugnazioni che contestano la regolarità delle notifiche in epoca di provvedimenti speciali (es. rinvii per emergenza sanitaria) è opportuno documentare puntualmente le modalità e le date delle notificazioni e, se necessario, attivare le procedure per la notificazione personale.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.