Sentenza n. 10702/2026 - Roma, Sezione 2Q
per l'annullamento previa concessione di misure cautelari ex art. 55, co. 10, c.p.a., - del Decreto del Ministero della Cultura del 30 settembre 2024 recante “Esenzioni e rimborsi concernenti il versamento del compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e di videogrammi”, pubblicato in GURI del 18 dicembre 2024; - di tutti gli atti ad esso presupposti, connessi e/o consequenziali, ivi compresi in particolare: - nota prot. n. 8574 del 31 marzo 2023 con cui l'Ufficio di Gabinetto del Ministro della cultura ha chiesto di sottoporre al Comitato consultivo permanente per il diritto d'autore di cui agli articoli 190 e ss. della legge n. 633/1941 la questione riguardante una nuova disciplina del sistema di esenzioni e rimborsi del compenso per la copia privata; - decreto del Ministro della cultura 27 giugno 2023, n. 240, successivamente integrato dal decreto del Ministro della cultura 20 ottobre 2023, n. 330, di nomina dei componenti del Comitato consultivo permanente per il diritto d'autore; - verbale dell’adunanza generale del 28 novembre 2023 del Comitato consultivo permanente; - nota prot. 14890 del 1° dicembre 2023 con cui la Direzione generale biblioteche e diritto d'autore ha indetto una consultazione scritta delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei produttori degli apparecchi e dei supporti oggetto del prelievo per copia privata; - verbale di eventuali audizioni avvenute nell’ambito dell’istruttoria; - verbale dell'adunanza generale del 23 gennaio 2024 del Comitato consultivo permanente per il diritto d'autore; - parere espresso dal Comitato consultivo permanente per il diritto d'autore nell'adunanza del 17 aprile 2024, ed il relativo verbale; - eventuali ulteriori atti e documenti inerenti e istruttori;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Decreto del Ministero della cultura del 30 settembre 2024 sulla disciplina delle esenzioni e dei rimborsi del compenso per copia privata, nonché gli atti presupposti e connessi
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale che disciplina esenzioni e rimborsi del compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e videogrammi, deducendo: mancata previsione di criteri oggettivi, trasparenti e predeterminati per l'esenzione e il rimborso; attribuzione illegittima alla SIAE di poteri discrezionali e di verifica; violazione delle garanzie partecipative e delle regole sul procedimento amministrativo; illegittima applicazione del compenso alle cessioni in favore di persone giuridiche; impossibilità per produttori e importatori di ottenere esenzioni o rimborsi, soprattutto in caso di vendite indirette tramite distributori; previsione di condizioni ostative e di oneri probatori eccessivi; illegittimità della disciplina relativa ai prodotti esportati; illegittimità del termine decadenziale di 120 giorni per la richiesta di rimborso; illegittimità della disciplina transitoria e della sua applicazione retroattiva. Sono stati inoltre dedotti eccesso di potere per erroneità dei presupposti, illogicità, irragionevolezza, disparità di trattamento, conflitto di interessi, manifesta ingiustizia e carenza dei presupposti, nonché nullità per difetto assoluto di attribuzione e violazione del diritto dell'Unione europea. È stata formulata anche richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE.
La decisione
Il TAR ha preliminarmente riconosciuto l'ammissibilità dell'intervento ad opponendum della Fondazione Copia Privata Italia, ritenendo sufficiente un interesse di fatto, indiretto e riflesso. Ha inoltre riconosciuto l'interesse a ricorrere dell'impresa, in quanto soggetto obbligato ex lege al versamento del compenso ai sensi dell'art. 71-septies, comma 3, della legge sul diritto d'autore. Nel merito, il ricorso è stato integralmente respinto. Il giudice ha ritenuto che il D.M. 2024 abbia superato le criticità dei precedenti decreti, predeterminando in modo sufficientemente preciso, oggettivo, trasparente e generalizzato sia le ipotesi di esenzione sia la documentazione necessaria. Le ipotesi di esclusione comprendono, tra l'altro, l'inidoneità tecnica del prodotto, l'esportazione, l'uso professionale esclusivo, la diagnostica medica, la duplicazione professionale e l'utilizzo da parte delle pubbliche amministrazioni. La SIAE non esercita una discrezionalità costitutiva sui presupposti dell'esenzione, ma svolge una verifica documentale e di vigilanza meramente applicativa, fondata sui poteri attribuiti dall'art. 182-bis della legge sul diritto d'autore. La legge n. 241/1990 non si applica all'attività della SIAE relativa alla raccolta e gestione del compenso, avente natura privatistica. È stata ritenuta legittima l'applicazione del compenso anche alle cessioni in favore di persone giuridiche, poiché la natura del cessionario non esclude che il dispositivo possa essere messo a disposizione di persone fisiche e utilizzato anche per fini privati; l'esenzione richiede la prova di una destinazione esclusivamente professionale e manifestamente estranea alla copia privata. Quanto alle vendite indirette, il decreto non esclude in via assoluta l'esenzione o il rimborso per le cessioni tramite distributore, ma non considera la rivendita di per sé sufficiente a fondare l'esenzione: il produttore o importatore deve dimostrare la destinazione finale esclusivamente professionale. Se tale conoscenza non sussiste al momento della vendita, opera la presunzione di assoggettamento al prelievo, salva la traslazione del costo o il rimborso successivo ove sia acquisita la prova dell'uso estraneo alla copia privata. È stato ritenuto legittimo il termine decadenziale di 120 giorni, in quanto la disciplina delle esenzioni e dei rimborsi rientra nella delega ministeriale e l'interessato è titolare di un onere probatorio, non di un diritto incondizionato all'esenzione. È stata ritenuta legittima anche la documentazione richiesta, compreso il numero di serie ove presente. Per i prodotti esportati, il prelievo non è dovuto perché manca il pregiudizio sul territorio nazionale, ma è legittima la richiesta della documentazione comprovante l'esportazione per ottenere l'esenzione a monte. La disciplina transitoria è stata interpretata come favorevole agli operatori, poiché riapre i termini per chiedere il rimborso di somme eventualmente versate e non dovute per rapporti non esauriti, senza imporre il pagamento di compensi già esentati. Il TAR ha escluso la necessità del rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, ritenendo le questioni già chiarite dalla giurisprudenza unionale, in particolare dalla sentenza Bluechip. Le spese sono state compensate per la novità e complessità delle questioni.
Norme richiamate
art. 71-sexies l. 633/1941
È consentita la riproduzione privata di fonogrammi e videogrammi su qualsiasi supporto, effettuata da una persona fisica per uso esclusivamente personale, purché senza scopo di lucro e senza fini direttamente o indirettamente commerciali.
La disposizione individua i presupposti della copia privata lecita e, insieme alla disciplina unionale, collega il compenso alla possibilità di riproduzione privata da parte di persone fisiche.
art. 71-septies l. 633/1941
Il compenso è dovuto da chi fabbrica o importa nel territorio dello Stato allo scopo di trarne profitto gli apparecchi e i supporti indicati nel comma 1.
I produttori e gli importatori sono i soggetti obbligati in via principale al versamento del compenso; il distributore risponde in solido se il compenso non è stato corrisposto a monte. La disposizione fonda anche la competenza ministeriale a disciplinare il sistema.
art. 71-octies l. 633/1941
Il compenso è corrisposto alla SIAE, che provvede alla ripartizione tra gli aventi diritto secondo le modalità previste dalla legge.
art. 182-bis l. 633/1941
All'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE) è attribuita [...] la vigilanza [...] sull'attività di fabbricazione, importazione e distribuzione degli apparecchi e dei supporti di cui all'art. 71-septies.
Attribuisce alla SIAE poteri di vigilanza e di richiesta della documentazione relativa agli apparecchi e supporti, tali da comprendere anche la verifica dei presupposti dell'esenzione e del rimborso.
art. 5, par. 2, lett. b), direttiva 2001/29/CE
Gli Stati membri hanno la facoltà di disporre eccezioni o limitazioni al diritto di riproduzione [...] per le riproduzioni su qualsiasi supporto effettuate da una persona fisica per uso privato [...] a condizione che i titolari dei diritti ricevano un equo compenso.
Consente il sistema della copia privata, imponendo che l'equo compenso assicuri un giusto equilibrio e sia collegato al pregiudizio derivante dalle riproduzioni private.
art. 267 TFUE
Il rinvio pregiudiziale non è stato disposto, poiché il giudice ha ritenuto già chiariti dalla Corte di giustizia i principi rilevanti e insussistenti dubbi interpretativi residui.
art. 5 D.M. 30 settembre 2024
La richiesta di rimborso è presentata [...] a pena di decadenza [...] entro centoventi giorni decorrenti dalla fine del trimestre solare nel quale è stata emessa la fattura.
Il termine decadenziale è stato ritenuto legittimo e coerente con la necessità di assicurare certezza e tempestività nella gestione e ripartizione del compenso.
art. 6 D.M. 30 settembre 2024
La SIAE verifica il corretto adempimento delle disposizioni sulle esenzioni e sui rimborsi, anche mediante i poteri di vigilanza previsti dall'art. 182-bis della legge sul diritto d'autore.
art. 3 D.M. 30 settembre 2024
Il compenso previsto dall’articolo 71-septies LDA non è dovuto quando gli apparecchi, i dispositivi e i supporti di registrazione sono ceduti per scopi manifestamente estranei alla realizzazione di copie per uso privato.
Predetermina le condizioni oggettive e soggettive di esclusione dal compenso, comprese l'esportazione e la destinazione esclusiva ad attività professionale o d'impresa.
art. 54 c.p.a.
La presentazione tardiva di memorie o documenti può essere eccezionalmente autorizzata [...] qualora la produzione nel termine di legge sia risultata estremamente difficile.
Ha consentito l'ammissione della documentazione tardivamente prodotta dalla SIAE, essendo stata garantita la possibilità di contraddittorio mediante il rinvio dell'udienza.
art. 21-nonies l. 241/1990
Il Ministero lo ha richiamato per l'annullamento in autotutela della precedente disciplina del 2020, ritenuta sostanzialmente coincidente con quella già annullata dal giudice amministrativo.
art. 2697 c.c.
Il giudice ha richiamato il principio secondo cui il soggetto che chiede il rimborso deve provare i presupposti dell'esenzione e che la traslazione del compenso può impedire la ripetizione per evitare un ingiustificato arricchimento.
Massime di principio
- Nel sistema del compenso per copia privata, la presunzione di assoggettamento al prelievo è compatibile con il diritto dell'Unione europea quando il produttore o importatore può ottenere l'esenzione o il rimborso dimostrando che gli apparecchi o supporti sono destinati a scopi manifestamente estranei alla realizzazione di copie per uso privato.
- I criteri di esenzione e rimborso rispettano i requisiti di oggettività, trasparenza e predeterminazione quando il decreto ministeriale individua ex ante le categorie di uso escluso e stabilisce in modo analitico la documentazione necessaria, senza rimettere al soggetto incaricato della riscossione la definizione dei presupposti sostanziali dell'esenzione.
- La SIAE, quale soggetto incaricato della riscossione e titolare di poteri legali di vigilanza, può verificare completezza, conformità e attendibilità della documentazione prodotta per l'esenzione o il rimborso; tale attività è meramente applicativa e di controllo e non attribuisce alla SIAE un potere discrezionale di creare i presupposti dell'esenzione.
- La cessione di apparecchi o supporti a persone giuridiche o a operatori professionali non è automaticamente esente: il compenso resta dovuto quando il bene può essere messo a disposizione di persone fisiche per uso privato. L'esenzione richiede la prova della destinazione esclusivamente professionale e manifestamente estranea alla copia privata.
- La vendita tramite distributore non è né automaticamente esente né automaticamente esclusa dall'esenzione. Il produttore o importatore può evitare il prelievo a monte se conosce e dimostra la destinazione finale esclusivamente professionale; in mancanza di tale conoscenza opera la presunzione di assoggettamento, salva la possibilità di traslazione del costo o di rimborso successivo.
- È legittima la previsione regolamentare di un termine decadenziale per la richiesta di rimborso quando la disciplina ministeriale attua il sistema delle esenzioni e dei rimborsi e il termine è funzionale alla certezza della riscossione e della ripartizione del compenso, senza rendere eccessivamente difficile l'esercizio del diritto.
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