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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31531/2023 del 20/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Le parti civili impugnavano l'assoluzione pronunciata in favore di DIDU Stefano per il fatto di cui all'art. 590-bis c.p., contestando il giudizio di merito sulla valutazione delle prove. In particolare si deduceva travisamento probatorio circa: la prevedibilità dell'attraversamento del pedone (sostenendo che il teste GATTI e la conducente AINO avessero visibilità e percezione dell'ostacolo diversa da quella attribuita al DIDU); la presenza di un ponte pedonale e di una fermata di autobus che avrebbero reso prevedibile l'attraversamento; la vegetazione e l'allineamento della pensilina; la velocità e la condotta nella fase di sorpasso e la possibile frenata del veicolo sorpassato; e la valutazione delle consulenze tecniche in ordine ai tempi e alle distanze utili per frenare.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per essere sostanzialmente diretto a una rivalutazione del materiale probatorio già esaminato dai giudici di merito. Ha ritenuto congrua e logica la lettura delle prove compiuta sia dal Tribunale che dalla Corte d'appello (doppia conforme): i giudici avevano accertato l'imprevedibilità dell'attraversamento del pedone, la limitata visibilità dovuta a ostacoli e vegetazione, il fatto che il sorpasso fosse in luogo consentito e nei limiti di velocità e che la vettura sorpassata avesse ostacolato la visuale. Ha pertanto respinto le censure delle parti civili, dichiarato i ricorsi inammissibili, condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende, oltre a rifondere le spese del giudizio di cassazione a favore di DIDU Stefano, liquidate in euro 3.000 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 590-bis cod. pen.

    Norma del reato contestato (lesioni personali colpose stradali o fattispecie richiamata nella imputazione). La sentenza di merito aveva escluso la responsabilità penale di DIDU sulla base dell'imprevedibilità dell'attraversamento del pedone.

  • art. 191, comma 2, codice della strada

    Norma richiamata in relazione al comportamento del pedone; i giudici di merito hanno ritenuto che la violazione ad essa contestata non fosse concomitante con una condotta dolosa o prevedibile tale da ascrivere colpa grave al conducente.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma procedurale applicata dalla Cassazione per la condanna alle spese e per la liquidazione degli oneri a carico dei ricorrenti, avendo la Corte dichiarato il ricorso inammissibile.

  • Corte costituzionale, sent. n. 186/2000

    Richiamata in ordine alla possibilità di esonero dalle sanzioni processuali; la Corte di legittimità ha ritenuto non sussistenti ragioni per l'esonero, confermando la sanzione pecuniaria (Cassa delle ammende).

  • Giurisprudenza di legittimità (richiami a precedenti: sez. 6 n. 47204/2015, sez. 4 n. 44765/2013, ecc.)

    Principi richiamati circa i limiti del sindacato di legittimità sulla valutazione delle prove: la Cassazione non può sostituirsi al giudice di merito salvo che non emerga un travisamento probatorio macroscopico o manifesta illogicità della motivazione.

Massime di principio

  • La Corte di cassazione non riesamina i fatti: i ricorsi che mirano a una diversa valutazione del materiale probatorio sono, di norma, inammissibili; occorre dimostrare un manifesto travisamento probatorio per essere accolti.
  • Se le decisioni di primo e secondo grado sono conformi (doppia conforme), il ricorrente deve provare che entrambi i giudici hanno interpretato le prove in modo manifestamente illogico o in palese contrasto con gli elementi acquisiti.
  • Nelle ipotesi di investimento pedonale, la prevedibilità dell'attraversamento (visibilità, presenza di fermate, vegetazione, posizione della pensilina, comportamento di altri conducenti) è elemento centrale: la mancanza di segnaletica, la scarsa visibilità o la presenza di ostacoli che limitano la vista possono giustificare l'imprevedibilità dell'attraversamento e l'esclusione della responsabilità penale del conducente.
  • La correttezza della manovra di sorpasso (se effettuata in luogo consentito e nel rispetto dei limiti di velocità) riduce la colpa del sorpassante quando il pedone compie un attraversamento improvviso e imprevedibile.
  • Le contestazioni sulle conclusioni delle consulenze tecniche devono essere rivolte nei gradi nei quali è consentita la valutazione e il contraddittorio tecnico; in cassazione non è possibile introdurre documentazione o chiedere una rivalutazione tecnica dei mezzi di prova.
  • I ricorrenti inefficaci o che propongono motivi che appaiono come mera richiesta di rivalutazione probatoria possono essere condannati a spese e a sanzioni (ad es. somma alla Cassa delle ammende) per inammissibilità del ricorso.

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