Circolare numero 242 del 22-10-1993
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce che, a seguito delle sentenze della Corte Costituzionale n. 179/88 e n. 206/88, la tutela delle malattie professionali si estende anche alle tecnopatie non espressamente tabellate, purché risultino "tipiche" secondo la scienza medica e sia provato il nesso causale con l’agente patogeno presente nell’ambiente di lavoro. Viene precisato che l’esposizione può derivare anche dalla sola permanenza nell’ambiente in cui si svolgono lavorazioni a rischio. Se il caso è stato denunciato all’INPS e il lavoratore ha prodotto documentazione idonea, la pratica deve essere inoltrata all’INAIL secondo la Convenzione vigente del 23 gennaio 1984.
Ambito di applicazione delle sentenze Corte Costituzionale n. 179/88 e n. 206/88 sulle malattie professionali
Ambito di applicazione delle sentenze n. 179/88 e n. 206/88 della Corte Costituzionale
La circolare interviene per chiarire l’effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 179/88 e n. 206/88 sul sistema di tutela delle malattie professionali. Il documento precisa che, dopo tali pronunce, la protezione assicurativa non si limita più alle sole patologie espressamente incluse nelle tabelle del T.U. n. 1124/65 e dei relativi aggiornamenti, ma si estende anche alle malattie non tabellate, purché risultino riconducibili, secondo criteri medico-scientifici, a una tecnopatia tipica.
Malattie professionali tabellate e non tabellate
La circolare evidenzia che l’origine professionale della malattia può essere riconosciuta non solo per le patologie elencate nelle tabelle, ma anche per quelle che, pur non essendovi ricomprese, presentino un quadro clinico ed etiopatogenetico tale da renderle sufficientemente caratterizzate come affezioni prodotte da un agente patogeno tabellato. In tali ipotesi, l’onere probatorio resta a carico del lavoratore, che deve dimostrare la natura professionale della tecnopatia.
Esposizione all’agente patogeno e nesso causale
Il documento chiarisce inoltre che l’estensione del concetto di "tipicità" opera anche quando il lavoratore non sia stato esposto direttamente alla lavorazione a rischio, ma sia stato esposto per ragioni di lavoro all’ambiente in cui tale lavorazione si svolge. È quindi sufficiente la permanenza nell’ambiente ove sono presenti gli agenti patogeni, sempre che il rapporto causale tra malattia e agente patogeno si presenti in termini di assoluta o estrema probabilità.
Competenza INPS e inoltro all’INAIL
Per i casi denunciati all’INPS, la circolare dispone che, qualora il lavoratore abbia esibito idonea documentazione attestante che la malattia è stata contratta nell’esercizio e a causa dell’attività svolta, la pratica debba essere trasmessa all’INAIL per competenza. Il trasferimento deve avvenire sulla base della Convenzione vigente del 23 gennaio 1984, richiamata espressamente nel testo.
Punti principali
Effetti delle sentenze della Corte Costituzionale
Le sentenze n. 179/88 e n. 206/88 hanno modificato radicalmente il sistema di tutela delle malattie professionali, sia nei settori industriali sia in quelli agricoli. Non è più rilevante solo la presenza della malattia nelle tabelle del T.U. n. 1124/65 e successivi aggiornamenti, ma anche la configurabilità della patologia come tecnopatia tipica in base alla scienza medica.
Malattie professionali non tabellate e onere della prova
L’origine professionale può essere riconosciuta anche per malattie non incluse nelle tabelle, a condizione che presentino un quadro clinico ed etiopatogenetico tale da renderle sufficientemente caratterizzate come affezioni prodotte da un agente patogeno tabellato. In questi casi l’onere della prova grava sul lavoratore.
Esposizione indiretta nell’ambiente di lavoro
L’estensione del concetto di tipicità opera anche quando il lavoratore non sia stato esposto direttamente alla lavorazione a rischio, ma all’agente patogeno presente nell’ambiente di lavoro per effetto della permanenza nei luoghi in cui tali lavorazioni hanno luogo. In tali ipotesi il nesso causale deve risultare in termini di assoluta o estrema probabilità.
Trasmissione del caso all’INAIL
Se il caso è stato denunciato all’INPS e il lavoratore ha presentato documentazione idonea a dimostrare che la malattia è stata contratta nell’esercizio e a causa dell’attività svolta, il caso deve essere inoltrato all’INAIL per competenza, in base alla Convenzione vigente del 23.01.84.
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