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Circolare

Circolare numero 240 del 22-10-1993

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare conferma integralmente le istruzioni già fornite con la circolare n. 217 del 29 settembre 1993 in merito al personale della soppressa Agenzia per la promozione e lo sviluppo del Mezzogiorno. Viene richiamato l'articolo 5 del decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 403, che ha reiterato il decreto-legge 9 agosto 1993, n. 285, e che disciplina la facoltà di domanda di trattenimento in servizio entro il 15 settembre 1993 e la cessazione dal rapporto di impiego dal 13 ottobre 1993 per chi non abbia presentato domanda. Si precisa inoltre che, per tali lavoratori, non si applica la sospensione del diritto alla pensione di anzianità prevista dal decreto-legge n. 384 del 1992.

Conferma delle istruzioni sulla cessazione dal servizio del personale della soppressa Agenzia per il Mezzogiorno e sull'applicazione dei trattamenti pensionistici

Conferma delle istruzioni sul personale della soppressa Agenzia per il Mezzogiorno

La circolare interviene per confermare le istruzioni già impartite con la circolare n. 217 del 29 settembre 1993, a seguito della reiterazione, tramite decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 403, del precedente decreto-legge 9 agosto 1993, n. 285, decaduto per mancata conversione. Il contenuto richiamato è quello dell'articolo 5 del decreto n. 403, che sostituisce l'articolo 14 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96.

Ambito soggettivo e facoltà di trattenimento in servizio

La disciplina riguarda il personale della soppressa Agenzia per la promozione e lo sviluppo del Mezzogiorno che risultava in servizio alla data del 14 agosto 1992 e che risultava ancora in servizio alla data del 15 aprile 1993. Per tali soggetti era riconosciuta la facoltà di presentare, entro il 15 settembre 1993, domanda di trattenimento in servizio.

Cessazione dal rapporto di impiego

La circolare precisa che il personale che non abbia presentato la domanda di trattenimento entro il termine previsto cessa dal rapporto di impiego con decorrenza 13 ottobre 1993. La disposizione opera nei confronti dei dipendenti che non abbiano esercitato la facoltà concessa dalla norma entro il termine stabilito.

Trattamento pensionistico di anzianità

Viene inoltre chiarito che, per il personale che cessa dal rapporto di lavoro con la soppressa Agenzia entro tale data, non si applica la sospensione del diritto ai trattamenti pensionistici di anzianità prevista dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438. Il chiarimento conferma quindi la possibilità di accedere ai trattamenti pensionistici di anzianità senza l'effetto sospensivo richiamato dalla normativa generale.

Conferma integrale delle precedenti indicazioni

Poiché le disposizioni del decreto-legge n. 403 ripetono integralmente quelle già contenute nell'articolo 3 del decreto-legge n. 285, la circolare si limita a ribadire la validità delle istruzioni già diffuse, senza introdurre nuovi criteri interpretativi o nuovi adempimenti.

Punti principali

Richiamo normativo e conferma delle precedenti istruzioni

La circolare prende atto che il decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 403, ha reiterato il decreto-legge 9 agosto 1993, n. 285, decaduto per mancata conversione. Poiché l'articolo 5 del decreto n. 403 riproduce integralmente il contenuto dell'articolo 3 del decreto n. 285, restano confermate le istruzioni già diramate con la circolare n. 217 del 29 settembre 1993 e con il messaggio n. 22617 del medesimo giorno.

Facoltà di domanda di trattenimento in servizio

Il personale della soppressa Agenzia per la promozione e lo sviluppo del Mezzogiorno, in servizio al 14 agosto 1992 e ancora in servizio al 15 aprile 1993, aveva facoltà di presentare entro il 15 settembre 1993 domanda di trattenimento in servizio. La disposizione riguarda quindi il personale in possesso di entrambi i requisiti temporali indicati dalla norma.

Cessazione dal rapporto di impiego per mancata domanda

Per il personale che non abbia presentato la domanda entro il termine previsto, la cessazione dal rapporto di impiego decorre dal 13 ottobre 1993. La circolare conferma che tale effetto si applica automaticamente ai dipendenti interessati che non abbiano esercitato la facoltà di trattenimento in servizio.

Esclusione della sospensione del diritto alla pensione di anzianità

Nei confronti del personale che cessa dal rapporto di lavoro con la soppressa Agenzia entro la data indicata dalla norma non si applica la sospensione del diritto ai trattamenti pensionistici di anzianità prevista dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito con modificazioni dalla legge 14 novembre 1992, n. 438. Il chiarimento assume rilievo per il coordinamento tra cessazione dal servizio e accesso alla pensione di anzianità.

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