Circolare numero 239 del 22-10-1993
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce il periodo di efficacia del blocco dei pensionamenti di anzianita' introdotto dalla legge n. 438/1992 e l'estensione delle deroghe previste per alcune situazioni particolari. Precisa che il diritto alla pensione di anzianita' puo' essere riconosciuto con decorrenza fino al 1 gennaio 1994 compreso per i lavoratori che rientrano nelle deroghe. Inoltre, per i dipendenti di imprese con programmi approvati dal CIPI, la deroga opera anche se la deliberazione di approvazione e' stata adottata o pubblicata dopo la scadenza del programma, quando la risoluzione del rapporto di lavoro sia avvenuta in conseguenza di tale pubblicazione.
Blocco dei pensionamenti di anzianita' e chiarimenti sulle deroghe fino al 1 gennaio 1994
Blocco dei pensionamenti di anzianita' e chiarimenti sulle deroghe
La circolare interviene sul blocco dei pensionamenti di anzianita' introdotto dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, fornendo chiarimenti sul periodo di sospensione, sulla durata delle deroghe e sull'applicazione di una specifica eccezione per i lavoratori dipendenti da imprese interessate da programmi approvati dal CIPI. Il documento si limita a precisare criteri interpretativi utili per il riconoscimento della pensione di anzianita' in presenza delle condizioni derogatorie previste dalla normativa.
Periodo di efficacia della sospensione
L'articolo 1, comma 1, della legge n. 438/1992, di conversione del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, ha disposto la sospensione, dal 19 settembre 1992 al 31 dicembre 1993, di ogni disposizione di legge, regolamento o accordo collettivo che riconosca il diritto a pensioni di anzianita' con decorrenza nel medesimo periodo.
Deroghe previste dal comma 2 dell'articolo 1
Il comma 2 dell'articolo 1 esclude dal blocco i lavoratori che si trovino nelle particolari condizioni ivi indicate. La circolare chiarisce che tali deroghe esplicano effetti soltanto per il periodo di durata del blocco e quindi fino al 31 dicembre 1993. In concreto, il diritto al trattamento pensionistico puo' essere riconosciuto con decorrenza fino al 1 gennaio 1994 compreso per i soggetti che rientrano nelle fattispecie derogatorie.
Decorrenza oltre il 1 gennaio 1994
Per i casi in cui il diritto alla pensione di anzianita' venga fatto valere successivamente al 1 gennaio 1994, la circolare rinvia all'applicazione dei commi 2-bis e 2-quinquies della legge n. 438, secondo i criteri gia' indicati nella circolare n. 204 del 30 agosto 1993.
Lavoratori di imprese con programmi approvati dal CIPI
Con riferimento alla deroga di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), prima parte, della legge n. 438, la circolare ricorda che, per regola generale, i piani di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale e i piani di risanamento per crisi aziendale devono essere approvati dal CIPI e che la cessazione del rapporto di lavoro deve avvenire entro la durata del programma approvato.
Chiarimento sui casi di approvazione successiva alla scadenza del programma
La circolare recepisce il parere del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale secondo cui la deroga al blocco dei pensionamenti di anzianita' opera anche qualora la deliberazione di approvazione del programma CIPI sia stata adottata e/o pubblicata dopo la conclusione del periodo di durata del programma. In tale ipotesi, rileva che i lavoratori abbiano risolto il rapporto di lavoro in conseguenza della pubblicazione della deliberazione di approvazione, nonostante l'impossibilita' di conoscere preventivamente l'esito dell'approvazione.
Punti principali
Periodo di sospensione del blocco dei pensionamenti di anzianita'
L'articolo 1, comma 1, della legge 14 novembre 1992, n. 438, che ha convertito il decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, ha sospeso dal 19 settembre 1992 al 31 dicembre 1993 l'applicazione di norme di legge, regolamento e accordi collettivi che prevedano il diritto a trattamenti pensionistici di anzianita' con decorrenza in tale periodo.
Ambito delle deroghe al blocco
Il comma 2 dell'articolo 1 individua alcune situazioni particolari per le quali la sospensione non si applica. La circolare precisa che tali deroghe producono effetti solo per la durata del blocco, cioe' fino al 31 dicembre 1993, ma che il diritto puo' essere riconosciuto con decorrenza fino al 1 gennaio 1994 compreso per i lavoratori che rientrano nelle condizioni previste dalla legge.
Decorrenza successiva al 1 gennaio 1994
Per i lavoratori che maturano il diritto dopo il 1 gennaio 1994, il riconoscimento della pensione di anzianita' deve avvenire secondo le disposizioni dei commi 2-bis e 2-quinquies della legge n. 438, secondo i criteri gia' illustrati nella circolare n. 204 del 30 agosto 1993.
Deroga per lavoratori di imprese con programmi approvati dal CIPI
Per l'operativita' della deroga prevista dall'articolo 1, comma 2, lettera b), prima parte, della legge n. 438, e' richiesto normalmente che i piani di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale, nonche' i piani di risanamento per crisi aziendale, siano approvati dal CIPI e che l'estinzione del rapporto di lavoro intervenga entro il periodo di durata del programma approvato.
Chiarimento sui casi di approvazione pubblicata tardivamente
La circolare recepisce l'avviso del Ministero del Lavoro secondo cui la deroga al blocco opera anche quando la deliberazione di approvazione del programma del CIPI sia stata adottata o pubblicata dopo la scadenza del programma, purche' i lavoratori abbiano risolto il rapporto di lavoro in conseguenza della pubblicazione della deliberazione stessa, nonostante l'impossibilita' di conoscere in anticipo l'approvazione del programma.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di INPS
- Circolare · 22 ott 1993Circolare numero 238 del 22-10-1993
- Circolare · 22 ott 1993Circolare numero 240 del 22-10-1993
- Circolare · 22 ott 1993Circolare numero 241 del 22-10-1993
- Circolare · 22 ott 1993Circolare numero 242 del 22-10-1993
- Circolare · 20 ott 1993Circolare numero 236 del 20-10-1993
- Circolare · 20 ott 1993Circolare numero 237 del 20-10-1993
Cerchi altro? Cerca gratis in INPS →