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Circolare

Circolare numero 241 del 22-10-1993

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare aggiorna la procedura di ricostituzione delle pensioni con calcolo passante PGM 480 per adeguarla al d.lgs. n. 503/1992. Fornisce istruzioni operative per la segnalazione dei dati necessari al calcolo della pensione in forma retributiva, per la gestione dei supplementi con decorrenza dal 1° febbraio 1993, per la trasformazione delle pensioni provvisorie in definitive e per l’acquisizione del codice fiscale del pensionato. Indica inoltre i programmi disponibili per l’area prestazioni AS/400.

Aggiornamento della procedura di ricostituzione pensioni PGM 480 in base al d.lgs. n. 503/1992

Aggiornamento della procedura di ricostituzione delle pensioni con PGM 480

La circolare aggiorna le istruzioni operative per la ricostituzione delle pensioni tramite la procedura di calcolo passante PGM 480, al fine di adeguarla alle disposizioni del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503. L’intervento riguarda sia il calcolo della pensione in forma retributiva sia la gestione dei supplementi, la trasformazione delle pensioni provvisorie e l’acquisizione del codice fiscale del pensionato.

Quadro normativo e criterio di calcolo della pensione

Ai sensi dell’articolo 13 del d.lgs. n. 503/1992, per le pensioni con decorrenza successiva al 31 dicembre 1992 l’importo è dato dalla somma di due quote:

  • la quota riferita alle anzianità contributive maturate fino al 31 dicembre 1992, calcolata con la normativa vigente prima del 1° gennaio 1993;
  • la quota riferita alle anzianità maturate dal 1° gennaio 1993, calcolata secondo la nuova disciplina.

La circolare richiama le istruzioni già fornite con la circolare n. 153 del 9 luglio 1993 e dispone che i dati necessari alla liquidazione siano segnalati, variati o cancellati mediante il pannello VCA, con indicazione del codice variazione 1, 2 o 3 secondo le modalità operative in vigore.

Compilazione del sottocampo "DECORRENZA"

Per la quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate fino al 31 dicembre 1992, nei primi due caratteri del sottocampo "DECORRENZA" deve essere indicato:

  • per l’AGO lavoratori dipendenti, il mese di decorrenza della pensione (MM);
  • per le gestioni dei lavoratori autonomi, i codici:
    • 71 per i periodi nell’AGO dipendenti;
    • 72 per la gestione coltivatori diretti, mezzadri e coloni;
    • 73 per la gestione artigiani;
    • 74 per la gestione esercenti attività commerciali.

Per la quota relativa alle anzianità contributive maturate dal 1° gennaio 1993, nei primi due caratteri devono essere segnalati i codici:

  • 61 per AGO dipendenti;
  • 62 per coltivatori diretti, mezzadri e coloni;
  • 63 per artigiani;
  • 64 per commercianti.

Nei terzi e quarti caratteri del sottocampo va indicato l’anno di decorrenza della pensione (AA). La circolare sottolinea inoltre che le registrazioni retributive devono essere inserite in ordine crescente di codice.

Compilazione del sottocampo "N. SETTIMANE"

Nel sottocampo "N. SETTIMANE" di ciascuna registrazione va indicato il numero di settimane di anzianità contributiva riferito alla quota interessata:

  • fino al 31 dicembre 1992, le settimane maturate entro tale data;
  • dal 1° gennaio 1993, le settimane maturate a decorrere da tale data.

Per ciascuna gestione assicurativa, il totale delle settimane delle due quote non può superare 2080. Se il totale complessivo delle settimane acquisite nella stessa gestione è superiore a tale limite, la riduzione deve essere effettuata sulla quota con retribuzione pensionabile di importo meno elevato.

È inoltre previsto che, se le settimane maturate fino al 31 dicembre 1992 sono uguali o superiori a 2080 e la retribuzione pensionabile della corrispondente quota è più elevata di quella relativa alla quota successiva al 1° gennaio 1993, i dati della seconda quota non devono essere segnalati.

Compilazione del sottocampo "RETR. SETTIMANALE"

Nel sottocampo "RETR. SETTIMANALE" deve essere indicata, per ciascuna registrazione, la retribuzione media settimanale pensionabile o il reddito medio settimanale pensionabile. La circolare richiama inoltre il messaggio n. 2316 del 23 giugno 1993, con cui sono stati rilasciati i programmi aggiornati della procedura CARPE PGM 5940 per la determinazione della retribuzione pensionabile sia per le anzianità anteriori al 1° gennaio 1993 sia per quelle maturate da tale data, in applicazione dell’articolo 3 del d.lgs. n. 503/1992.

Supplementi da liquidare dal 1° febbraio 1993

Per i supplementi con decorrenza dal 1° febbraio 1993 in poi, la circolare dispone una distinta registrazione delle quote riferite:

  • alla contribuzione versata fino al 31 dicembre 1992;
  • alla contribuzione versata dal 1° gennaio 1993 in avanti.

La quota antecedente al 31 dicembre 1992 continua a essere segnalata con le modalità in uso. Per la quota successiva, nei primi due caratteri del sottocampo "DECORRENZA" va indicato, al posto del mese di decorrenza, il codice 61, 62, 63 o 64 in relazione alla gestione assicurativa interessata. La compilazione dei campi "GEST", "N. SETTIMANE" e "RETR. SETTIMANALE" resta invariata.

Per i supplementi relativi a gestioni dei lavoratori autonomi deve continuare a essere segnalato anche l’importo IVS della contribuzione riferita alla rispettiva quota.

Supplementi con sola contribuzione successiva al 31 dicembre 1992

Per i supplementi con decorrenza successiva al 31 dicembre 1992, liquidati sulla base di contribuzione riferita soltanto a periodi successivi a tale data, la circolare richiede un’ulteriore segnalazione con dati particolari:

  • codice della gestione assicurativa nel campo "GEST";
  • decorrenza del supplemento nel formato MMAA nel campo "DECORRENZA";
  • valore 1 nei campi "N. SETTIMANE" e "RETR. SETTIMANALE".

In tale ipotesi non deve essere indicato alcun dato nel sottocampo "IVS".

Trasformazione delle pensioni provvisorie in definitive

La trasformazione in definitive delle pensioni provvisorie già liquidate con procedura LP1 deve avvenire digitando la lettera "Y" nel campo "Trasformazione in pensione definitiva" del relativo pannello. Tale operazione consente di accedere in correzione alla procedura di ricostituzione con PGM 480 e di inserire le registrazioni necessarie.

Per le pensioni provvisorie liquidate con la procedura di calcolo passante PGM 3445, la trasformazione in definitiva deve essere eseguita con la procedura di ricostituzione PGM 480, indicando:

  • il codice 1 per le registrazioni in aggiunta;
  • il codice 3 per le registrazioni in variazione di quelle già presenti in archivio.

Le ricostituzioni o trasformazioni di pensioni provvisorie già proposte e scartate con codice errore 473 possono essere ripresentate previa correzione.

Codice fiscale del pensionato

Il campo 23 del pannello PB1 è stato ristrutturato e assume la denominazione "CODICE FISCALE". La procedura di ricostituzione inserisce automaticamente il codice fiscale del pensionato se questo risulta presente nell’archivio locale delle pensioni DS78; in caso contrario, l’acquisizione deve essere effettuata dalle Sedi.

La circolare precisa che le ricostituzioni scartate con codice errore 314 possono essere corrette segnalando il codice fiscale nel nuovo campo del pannello PB1.

Programmi resi disponibili

Per la ricezione e il caricamento sul sistema dipartimentale AS/400 dell’Area prestazioni sono resi disponibili i programmi:

  • 3271, livello A, versione 22.10.93;
  • 3277, livello A, versione 21.10.93;
  • 3278, livello A, versione 21.10.93.

Tali programmi consentono l’acquisizione dei dati relativi alle ricostituzioni delle pensioni mediante procedura di calcolo passante.

Punti principali

Aggiornamento della procedura di ricostituzione pensioni

La procedura di ricostituzione delle pensioni con calcolo passante PGM 480 viene aggiornata per consentire il calcolo dei trattamenti pensionistici secondo le disposizioni del decreto legislativo n. 503/1992, in coerenza con quanto già richiamato nella circolare n. 153 del 9 luglio 1993.

Segnalazione dei dati per il calcolo della pensione retributiva

Per le pensioni con decorrenza successiva al 31 dicembre 1992, l’importo è determinato dalla somma di due quote: una relativa alle anzianità maturate fino al 31 dicembre 1992, calcolata secondo la normativa previgente, e una relativa alle anzianità maturate dal 1° gennaio 1993, calcolata secondo la nuova disciplina. I dati devono essere acquisiti tramite pannello VCA con codice variazione 1, 2 o 3, secondo le modalità in uso.

Compilazione del sottocampo "DECORRENZA"

Per la quota fino al 31 dicembre 1992, il sottocampo "DECORRENZA" deve riportare il mese di decorrenza per l’AGO lavoratori dipendenti oppure i codici 71, 72, 73, 74 per le gestioni autonome, rispettivamente per contribuzione AGO dipendenti, coltivatori diretti/mezzadri/coloni, artigiani e commercianti. Per la quota dal 1° gennaio 1993, devono essere usati i codici 61, 62, 63, 64 per le stesse gestioni. Nel terzo e quarto carattere va indicato l’anno di decorrenza della pensione; le registrazioni retributive devono essere inserite in ordine crescente di codice.

Compilazione del sottocampo "N. SETTIMANE"

Nel campo "N. SETTIMANE" va indicato il numero di settimane di anzianità contributiva riferite a ciascuna delle due quote pensionistiche. Per ciascuna gestione assicurativa il totale delle settimane non può superare 2080. Se il totale complessivo supera tale limite, la riduzione va applicata alla quota con retribuzione pensionabile meno elevata. Se le settimane fino al 31 dicembre 1992 sono pari o superiori a 2080 e la relativa retribuzione pensionabile è più elevata di quella della quota dal 1° gennaio 1993, i dati di quest’ultima non devono essere segnalati.

Compilazione del sottocampo "RETR. SETTIMANALE"

Nel sottocampo "RETR. SETTIMANALE" deve essere indicata la retribuzione media settimanale pensionabile o il reddito medio settimanale pensionabile relativo a ciascuna registrazione. Si richiama inoltre l’aggiornamento della procedura CARPE PGM 5940, rilasciata con messaggio n. 2316 del 23 giugno 1993, per la determinazione delle retribuzioni pensionabili ante e post 1° gennaio 1993.

Gestione dei supplementi con decorrenza dal 1° febbraio 1993

Per i supplementi da liquidare con decorrenza dal 1° febbraio 1993 in poi, devono essere effettuate registrazioni distinte per contribuzione fino al 31 dicembre 1992 e per contribuzione successiva. La quota fino al 31 dicembre 1992 continua a essere segnalata con le modalità ordinarie; per la quota dal 1° gennaio 1993 si usano nei primi due caratteri di "DECORRENZA" i codici 61, 62, 63 o 64 in base alla gestione. Restano invariati i campi "GEST", "N. SETTIMANE" e "RETR. SETTIMANALE"; per i supplementi autonomi deve continuare a essere indicato anche l’importo IVS.

Supplementi successivi al 31 dicembre 1992 basati solo su contribuzione posteriore

Per i supplementi con decorrenza successiva al 31 dicembre 1992, liquidati sulla base di sola contribuzione successiva, occorre segnalare anche un supplemento con dati particolari: codice della gestione in "GEST", decorrenza del supplemento in formato MMAA in "DECORRENZA", valore 1 nei campi "N. SETTIMANE" e "RETR. SETTIMANALE". In questo caso nessun dato deve essere inserito nel campo "IVS".

Trasformazione delle pensioni provvisorie in definitive

Le pensioni provvisorie liquidate con procedura LP1 si trasformano in definitive digitando "Y" nel campo "Trasformazione in pensione definitiva" del relativo pannello, così da accedere in correzione alla ricostituzione PGM 480. Per le pensioni provvisorie liquidate con calcolo passante PGM 3445, la trasformazione avviene tramite PGM 480 con codice 1 per le registrazioni in aggiunta e codice 3 per quelle in variazione. Le pratiche scartate con errore 473 possono essere riproposte dopo correzione.

Acquisizione del codice fiscale del pensionato

Il campo 23 del pannello PB1 è stato ristrutturato e denominato "CODICE FISCALE". La procedura inserisce automaticamente il codice fiscale se presente nell’archivio locale pensioni DS78; in mancanza, l’acquisizione deve essere effettuata dalle Sedi. La correzione delle ricostituzioni scartate con errore 314 può essere eseguita inserendo il codice fiscale in tale campo.

Programmi disponibili per il sistema AS/400

Sono resi disponibili per la ricezione e il caricamento sul sistema dipartimentale AS/400, Area prestazioni, i programmi 3271 livello A versione 22.10.93, 3277 livello A versione 21.10.93 e 3278 livello A versione 21.10.93, per l’acquisizione dei dati delle ricostituzioni con procedura di calcolo passante.

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