Circolare numero 238 del 22-10-1993
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare fornisce precisazioni operative in merito alla sanatoria degli indebiti pensionistici richiamando la circolare n. 107/1993 e la sentenza della Corte Costituzionale n. 39/1993. Vengono chiariti: il criterio per individuare il ritardo rilevante ai fini della sanatoria, il termine entro cui notificare gli indebiti emersi dalla verifica reddituale del 1992, le regole per il recupero degli indebiti derivanti dalle riemissioni dei moduli reddituali nel 1993 e le modalità di riesame delle posizioni debitorie sorte prima del 31 dicembre 1991. Il documento distingue tra notifica dell’indebito e effettivo recupero, precisa quali casi rientrano nella sanatoria e stabilisce quando il riesame debba avvenire d’ufficio.
Chiarimenti sull’applicazione della sanatoria per indebiti pensionistici e sul recupero delle somme derivanti da verifiche reddituali
Chiarimenti su sanatoria e recupero di indebiti pensionistici
La circolare interviene per fornire precisazioni applicative alle istruzioni già impartite con la circolare n. 107 del 6 maggio 1993, in relazione alla sentenza della Corte Costituzionale n. 39 del 28 gennaio-10 febbraio 1993 sulla legittimità costituzionale dell’articolo 13, primo comma, della legge 30 dicembre 1991, n. 413. Le indicazioni riguardano soprattutto la sanatoria degli indebiti pensionistici, i tempi per la notifica e il recupero delle somme e il riesame delle situazioni debitorie pregresse.
Individuazione del ritardo rilevante ai fini della sanatoria
Viene ribadito che la sanatoria di cui all’articolo 52 della legge 9 marzo 1989, n. 88 opera non solo quando l’indebito derivi da un errore dell’Istituto, ma anche quando esso sia conseguenza di un ritardo. Il ritardo può riguardare sia l’attuazione di norme sopravvenute, come nel caso dell’articolo 6, comma 3, della legge 11 novembre 1983, n. 638, sia la rideterminazione della pensione dopo l’acquisizione di dati reddituali.
Per stabilire quando il ritardo diventi rilevante ai fini della sanatoria, in assenza di un termine specifico, occorre fare riferimento ai tempi di definizione dei procedimenti previsti dal Regolamento di attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 36 del 30 maggio 1991 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 14 marzo 1992. Se la comunicazione dell’indebito conseguente alla ricostituzione della pensione interviene dopo la scadenza di tali termini, la sanatoria deve ritenersi operante.
Verifiche reddituali svolte nel 1992
In relazione alle verifiche delle situazioni reddituali effettuate nel corso del 1992, la circolare precisa che, ai sensi dell’articolo 13, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, l’Istituto deve procedere al recupero delle somme risultate indebite entro il 31 dicembre 1993. Tuttavia, viene chiarito che entro tale data è sufficiente notificare l’indebito; non è invece necessario che il recupero sia già stato materialmente eseguito.
Per gli indebiti relativi agli anni 1990 e 1991 emersi a seguito di tali verifiche, la possibilità di recupero deve essere valutata secondo i criteri indicati al punto 1. In particolare, rientrano nella sanatoria gli indebiti derivanti da ricostituzioni di pensione effettuate oltre i termini del citato Regolamento, calcolati dalla data in cui la dichiarazione reddituale risulta pervenuta all’Istituto.
Riemissione dei moduli reddituali nel 1993
Per i pensionati che non avevano fatto pervenire i dati reddituali richiesti con i moduli emessi nel 1992, l’Istituto ha provveduto alla riemissione dei moduli nel corso del 1993. Per gli indebiti relativi all’anno 1993 che dovessero emergere dall’elaborazione delle dichiarazioni rese, il recupero può essere effettuato entro il 1994.
Entro lo stesso termine del 1994 può essere effettuato anche il recupero degli eventuali indebiti relativi al 1992. La circolare motiva tale possibilità richiamando l’ipotesi di omissione prevista dalla seconda parte del primo comma dell’articolo 13 della legge n. 412/1991, poiché nel 1992 vi era stata la mancata dichiarazione reddituale in occasione dell’emissione dei moduli di quell’anno.
Per gli eventuali indebiti relativi agli anni 1990 e 1991, la circolare rinvia nuovamente ai criteri fissati nei punti precedenti.
Riesame delle situazioni debitorie anteriori al 31 dicembre 1991
La circolare conferma che le situazioni per le quali le Sedi abbiano già provveduto, in tutto o in parte, al recupero di indebiti pagamenti di pensione effettuati prima del 31 dicembre 1991 possono essere riesaminate su domanda dell’interessato. Viene però precisato che, per le pratiche comunque già in corso di trattazione, il riesame deve essere effettuato d’ufficio.
Il riesame va condotto sulla base dei criteri illustrati nella circolare n. 107 e nella presente circolare. La domanda dell’interessato assume dunque rilievo solo per individuare le situazioni che possono essere sottoposte a riesame, mentre per le pratiche già aperte l’iniziativa spetta direttamente all’Istituto.
Punti principali
Individuazione del ritardo rilevante ai fini della sanatoria
Si chiarisce che la sanatoria prevista dall’articolo 52 della legge 9 marzo 1989, n. 88 opera anche quando l’indebito derivi da un ritardo dell’Istituto, sia nell’attuazione di norme sopravvenute sia nella rideterminazione della pensione a seguito dell’acquisizione di dati reddituali. In assenza di un termine specifico, il ritardo va valutato in rapporto ai tempi di definizione dei procedimenti previsti dal Regolamento di attuazione della legge n. 241/1990. Ne consegue che, se la comunicazione dell’indebito da ricostituzione di pensione è successiva alla scadenza di tali termini, la sanatoria deve ritenersi applicabile.
Verifiche reddituali svolte nel 1992 e termine per la notifica degli indebiti
Per gli indebiti emersi dalla verifica delle situazioni reddituali effettuata nel corso del 1992, la circolare precisa che entro il 31 dicembre 1993 deve essere effettuata la notifica dell’indebito, senza che sia necessario completare nello stesso termine anche il recupero effettivo delle somme. Per gli indebiti relativi agli anni 1990 e 1991 emersi da tali verifiche, la recuperabilità va valutata secondo i criteri del punto 1; rientrano nella sanatoria quelli derivanti da ricostituzioni di pensione eseguite oltre i termini del Regolamento, calcolati dalla data di ricezione all’Istituto della dichiarazione reddituale.
Riemissione dei moduli reddituali nel 1993 e recupero degli indebiti
Per i pensionati che non avevano reso la dichiarazione reddituale sui moduli emessi nel 1992, la riemissione dei moduli avvenuta nel 1993 consente di procedere al recupero degli eventuali indebiti relativi all’anno 1993 entro il 1994. Entro lo stesso termine possono essere recuperati anche gli indebiti relativi al 1992, in quanto la mancata dichiarazione nel 1992 integra l’ipotesi di omissione richiamata dall’articolo 13, primo comma, seconda parte, della legge n. 412/1991. Restano invece fermi, per gli indebiti del 1990 e 1991, i criteri già indicati nei punti precedenti.
Riesame delle posizioni debitorie antecedenti al 31 dicembre 1991
Le situazioni per le quali le Sedi abbiano già avviato, in tutto o in parte, il recupero di indebiti pagamenti di pensione effettuati prima del 31 dicembre 1991 possono essere riesaminate su domanda dell’interessato. Tuttavia, per le pratiche già in corso di trattazione il riesame deve essere effettuato d’ufficio, applicando i criteri illustrati nella circolare n. 107 e nella presente circolare. La domanda dell’interessato serve quindi solo a individuare le posizioni potenzialmente riesaminabili.
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