Sentenza n. 1119/2026 - Catanzaro, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio formatosi sull’istanza di retrodatazione della decorrenza giuridica della promozione per merito straordinario e di ricostruzione della carriera
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, promosso per merito straordinario dalla qualifica di Assistente Capo a quella di Vice Sovrintendente con decorrenza giuridica dal 13 settembre 2011, ha chiesto al Ministero dell’Interno, con istanza del 5 novembre 2021, la retrodatazione della decorrenza della promozione in applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 224 del 2020. Tale pronuncia aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 75, comma 1, d.P.R. n. 335/1982 nella parte in cui non prevedeva l’allineamento della decorrenza giuridica della qualifica conseguita per merito straordinario a quella più favorevole riconosciuta al personale che avesse conseguito la medesima qualifica mediante selezione o concorso successivi ai fatti posti a base della promozione. Il ricorrente ha impugnato il silenzio serbato dall’Amministrazione, chiedendo l’accertamento dell’obbligo di provvedere e, altresì, la declaratoria del diritto alla retrodatazione della qualifica, con ricostruzione della carriera. Ha dedotto la violazione dell’art. 2 l. n. 241/1990, degli artt. 3 e 97 Cost. e dell’art. 75 d.P.R. n. 335/1982, come inciso dalla sentenza della Corte costituzionale n. 224/2020, nonché eccesso di potere per disparità di trattamento e ingiustizia manifesta. Il Ministero ha eccepito l’inammissibilità del ricorso, rilevando che il ricorrente non aveva impugnato il ruolo aggiornato al 1° gennaio 2022, nel quale era stato collocato con anzianità dal 13 settembre 2021, senza retrodatazione, e che la domanda di accertamento non poteva essere proposta rispetto a un inquadramento già definito da un atto amministrativo non impugnato.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile e, comunque, infondato. Il ruolo aggiornato al 1° gennaio 2022, pubblicato il 22 maggio 2022, collocava il ricorrente in una determinata posizione senza alcuna retrodatazione; tale atto non era stato tempestivamente impugnato. Secondo il Collegio, gli atti di nomina e di inquadramento del personale della Polizia di Stato hanno natura provvedimentale e autoritativa anche quanto alla determinazione della decorrenza giuridica. La posizione del dipendente è quindi di interesse legittimo e la contestazione della collocazione nel ruolo deve essere proposta mediante impugnazione dell’atto entro il termine decadenziale, non attraverso una successiva azione di mero accertamento o un ricorso avverso il silenzio. La mancata impugnazione ha determinato il consolidamento dell’assetto di ruolo e l’acquiescenza al provvedimento di inquadramento. La sentenza della Corte costituzionale n. 224/2020 non consente di riaprire rapporti amministrativi esauriti, poiché l’efficacia retroattiva delle pronunce di illegittimità costituzionale incontra il limite dei provvedimenti amministrativi divenuti definitivi per mancata impugnazione o per formazione del giudicato. Il TAR ha inoltre richiamato la giurisprudenza del Consiglio di Stato secondo cui il pregiudizio derivante dallo scavalcamento nell’anzianità di qualifica è concreto e attuale sin dall’adozione degli atti di nomina dei colleghi, sicché tali atti avrebbero dovuto essere tempestivamente contestati. Non sussiste, pertanto, un diritto attuale alla retrodatazione della nomina né l’obbligo dell’Amministrazione di provvedere favorevolmente. Le spese sono state compensate in ragione della peculiarità della controversia e dell’evoluzione giurisprudenziale.
Norme richiamate
art. 2 l. 241/1990
La disposizione è invocata dal ricorrente per sostenere l’obbligo dell’Amministrazione di concludere il procedimento con un provvedimento espresso.
art. 3 Cost.
Richiamato dal ricorrente quale parametro di uguaglianza e di non disparità di trattamento.
art. 97 Cost.
Richiamato dal ricorrente in relazione ai principi di buon andamento e imparzialità dell’Amministrazione.
art. 75 d.P.R. 335/1982
La disposizione disciplina la decorrenza giuridica della promozione per merito straordinario nella Polizia di Stato; nella parte rilevante è stata dichiarata costituzionalmente illegittima dalla sentenza della Corte costituzionale n. 224/2020 per mancata previsione dell’allineamento alla decorrenza più favorevole del personale vincitore di successivi concorsi o selezioni.
art. 3 d.P.R. 335/1982
«nell’àmbito dello stesso ruolo o della stessa carriera la gerarchia è determinata dalla qualifica e, nella stessa qualifica, dall’anzianità»
La disposizione evidenzia che la decorrenza dell’anzianità incide direttamente sulla collocazione gerarchica del dipendente e rende attuale l’interesse a contestare gli atti di nomina o di inquadramento dei colleghi che determinino uno scavalcamento.
art. 29 c.p.a.
Richiamato, insieme all’art. 41 c.p.a., per individuare il termine decadenziale di impugnazione degli atti amministrativi.
art. 41 c.p.a.
«dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza, ovvero, per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge»
Il termine per impugnare il ruolo di anzianità decorre dalla notificazione, comunicazione, piena conoscenza o, nei casi previsti, dalla scadenza del termine di pubblicazione.
art. 31 c.p.a.
Richiamato dal ricorrente per chiedere la declaratoria dell’illegittimità del silenzio e dell’obbligo dell’Amministrazione di provvedere.
art. 32 c.p.a.
Invocato dal ricorrente per prospettare la conversione dell’azione avverso il silenzio in azione di accertamento del diritto alla retrodatazione.
art. 34, comma 1, lett. c), c.p.a.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla richiesta di condanna dell’Amministrazione all’adozione di un provvedimento favorevole.
Massime di principio
- Gli atti di nomina, promozione e inquadramento del personale della Polizia di Stato, inclusa la determinazione della decorrenza giuridica e della posizione nel ruolo, hanno natura provvedimentale e autoritativa; la posizione del dipendente è quindi qualificabile come interesse legittimo e deve essere tutelata mediante tempestiva impugnazione dell’atto lesivo.
- Nel sistema gerarchico della Polizia di Stato, il pregiudizio derivante dallo scavalcamento nell’anzianità della medesima qualifica è concreto e attuale sin dall’adozione dell’atto di nomina o di inquadramento che determina la diversa collocazione nel ruolo, senza necessità che il pregiudizio si rifletta su successivi atti di carriera.
- La mancata tempestiva impugnazione del ruolo di anzianità o degli atti di nomina dei colleghi che abbiano determinato lo scavalcamento consolida definitivamente le rispettive posizioni e impedisce di ottenere successivamente la retrodatazione mediante un’azione di accertamento o un ricorso avverso il silenzio.
- L’efficacia retroattiva delle pronunce di illegittimità costituzionale non travolge i rapporti amministrativi esauriti, tra i quali rientrano le posizioni di ruolo divenute intangibili per mancata impugnazione nel termine decadenziale o per formazione del giudicato.
- La sentenza della Corte costituzionale che modifica il quadro normativo applicabile alle promozioni per merito straordinario non consente di riaprire atti di inquadramento ormai definitivi; l’allineamento della decorrenza può essere fatto valere solo nei confronti di atti non consolidati e mediante la tempestiva impugnazione dell’atto lesivo.
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