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Circolare

Circolare numero 185 del 11-8-1998

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra l’estensione del beneficio della mobilità lunga prevista dalla normativa del 1997 e del 1998, indicando i lavoratori interessati, i requisiti anagrafici e contributivi per la pensione di anzianità e di vecchiaia, nonché le regole particolari per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere. Vengono inoltre chiariti i limiti numerici dei beneficiari, le modalità di individuazione delle imprese autorizzate e gli adempimenti delle sedi INPS. Infine, si disciplina il recupero degli oneri a carico delle imprese per il permanere dei lavoratori nelle liste di mobilità oltre i limiti ordinari, comprensivi della contribuzione figurativa.

Disposizioni INPS sulla mobilità lunga e sui relativi requisiti pensionistici e oneri per le imprese

Articolo 3 della legge n. 229/1997 e articolo 1-septies della legge n. 176/1998: mobilità lunga

La circolare fornisce un quadro unitario delle disposizioni in materia di mobilità lunga introdotte o ampliate dalla normativa del 1997 e del 1998. Vengono individuati i lavoratori beneficiari, i requisiti per il pensionamento di anzianità e di vecchiaia, le regole speciali per le miniere, cave e torbiere, nonché gli oneri posti a carico delle imprese per la permanenza dei lavoratori nelle liste di mobilità oltre i limiti ordinari.

Ambito di applicazione e soggetti interessati

La circolare richiama anzitutto le precedenti istruzioni già emanate per la mobilità lunga nei confronti dei lavoratori licenziati nel periodo 1.1.1995/30.6.1997 e chiarisce che l’articolo 3 del d.l. 19 maggio 1997, n. 129, convertito dalla legge 18 luglio 1997, n. 229, ha esteso il beneficio ad altri 3.500 lavoratori collocati o da collocare in mobilità entro il 31.12.1998 da imprese con unità produttive sul territorio nazionale, nonché entro il 31.12.1999 dalle imprese interessate ai contratti d’area stipulati entro il 15.10.1997.

Successivamente, l’articolo 1-septies del d.l. 8 aprile 1998, n. 78, convertito dalla legge 5 giugno 1998, n. 176, ha previsto che le medesime disposizioni si applichino, entro ulteriori 1.000 unità, ai lavoratori collocati in mobilità entro il 31.12.1999 dalle imprese interessate ai contratti d’area richiamati.

Il Ministero del lavoro individua con propri decreti le imprese abilitate a utilizzare le disposizioni. Le imprese devono predisporre gli elenchi dei lavoratori interessati; tali elenchi vengono trasmessi all’INPS e resi disponibili alle sedi dalla Direzione centrale tecnologia informatica.

Limite del beneficio e requisiti individuali

La circolare precisa che ai lavoratori in questione è riconosciuto soltanto il beneficio della mobilità lunga per la pensione di anzianità di cui all’articolo 7, comma 7, della legge n. 223/1991, e non anche quello per la pensione di vecchiaia previsto dal comma 6.

Possono dunque usufruire della mobilità lunga i lavoratori che, al momento del collocamento in mobilità, abbiano un’età inferiore di non più di 10 anni rispetto a quella prevista per la pensione di vecchiaia, secondo i parametri richiamati dalla normativa, e che possano far valere almeno 28 anni di contribuzione utile ai fini del diritto alla pensione di anzianità nell’assicurazione generale obbligatoria.

È inoltre chiarito che, nel periodo tra la cessazione della mobilità e la decorrenza della pensione di anzianità, periodo nel quale l’indennità di mobilità deve continuare a essere corrisposta, i lavoratori sono considerati a tutti gli effetti come titolari del diritto alla mobilità lunga e, quindi, rientrano nei massimali previsti dalla legge.

Decadenza dall’indennità di mobilità

La circolare richiama l’articolo 9, comma 2, del d.lgs. n. 468/1997, secondo cui il lavoratore decade dall’indennità di mobilità se rifiuta di essere impiegato in lavori socialmente utili svolti in un luogo distante non più di 50 chilometri, oppure raggiungibile entro 60 minuti con mezzi pubblici dal luogo di residenza. Restano inoltre applicabili tutte le altre cause di decadenza previste dall’articolo 9 della legge n. 223/1991.

Pensione di anzianità: disciplina per i lavoratori con accordi collettivi entro il 3 novembre 1997

L’articolo 59, comma 7, lettera c), della legge n. 449/1997 prevede che, per i lavoratori collocati in mobilità per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 3.11.1997, compresi quelli delle imprese che hanno presentato domanda ai sensi dell’articolo 3 del d.l. n. 129/1997, trovano applicazione i requisiti di accesso alla pensione di anzianità stabiliti dalla tabella B allegata alla legge n. 335/1995, purché l’accordo collettivo intervenga entro il 31.3.1998.

Lavoratori collocati in mobilità ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della legge n. 229/1997

Per i lavoratori inclusi negli elenchi predisposti dalle imprese, collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge n. 223/1991 e titolari alla data di cessazione del rapporto dell’indennità di mobilità lunga di cui all’articolo 7, comma 7, della stessa legge, la circolare rinvia alle indicazioni ministeriali già richiamate con la circolare n. 81 del 9 aprile 1998.

Per tali soggetti il diritto alla pensione di anzianità nell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti può essere conseguito dal primo giorno del mese successivo a quello in cui risultino perfezionati 35 anni di assicurazione e contribuzione e il 52° anno di età, oppure, a prescindere dall’età anagrafica, al raggiungimento di 36 anni di contribuzione.

Per le gestioni dei lavoratori autonomi, con cumulo di contribuzione pregressa, la pensione può essere liquidata dal primo giorno del mese successivo al perfezionamento di 35 anni di assicurazione e contribuzione e al compimento del 56° anno di età, oppure, indipendentemente dall’età, al raggiungimento di 40 anni di assicurazione e contribuzione.

Per questi lavoratori resta fermo il requisito anagrafico di 60 anni per gli uomini e 55 per le donne ai fini della pensione di vecchiaia nell’assicurazione generale obbligatoria.

Lavoratori delle miniere, cave e torbiere

Per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere iscritti nella gestione speciale della legge n. 5/1960 continuano ad applicarsi le disposizioni speciali richiamate dalla circolare, secondo i criteri enunciati dal Ministero del lavoro con lettera del 21 aprile 1998 e illustrati con circolare n. 101 dell’11 maggio 1998.

Per tali lavoratori, inclusi negli elenchi e aventi titolo alla mobilità lunga alla cessazione del rapporto, il diritto alla pensione di anzianità si consegue al raggiungimento di 35 anni con la maggiorazione di anzianità prevista dall’articolo 18 della legge n. 153/1969, con decorrenza dal mese successivo alla maturazione, a condizione che la domanda di pensione sia presentata entro il mese di perfezionamento del requisito.

La circolare ricorda inoltre che l’età pensionabile è fissata a 55 anni dall’articolo 1 della legge n. 5/1960, mentre i requisiti assicurativi e contributivi per la pensione di vecchiaia sono progressivamente elevati secondo la tabella B del d.lgs. n. 503/1992. La pensione anticipata di vecchiaia può essere liquidata, in presenza di tutti gli altri requisiti, al compimento dei 55 anni e al raggiungimento dei requisiti richiesti nell’anno di compimento dell’età pensionabile.

Lavoratori collocati in mobilità ai sensi dell’articolo 1-septies della legge n. 176/1998

Per i lavoratori dipendenti delle aziende ubicate nei territori interessati dalle proroghe di cui all’articolo 4, comma 21, del d.l. n. 510/1996, inclusi negli elenchi predisposti dalle imprese e collocati in mobilità con diritto alla mobilità lunga, la circolare stabilisce che la pensione di anzianità è liquidata secondo i requisiti di accesso e le decorrenze previsti dalla legge n. 335/1995, come modificata dalla legge n. 449/1997.

Lavoratori con accordi collettivi intervenuti entro il 31 marzo 1998

Se il collocamento in mobilità è avvenuto per effetto di accordi collettivi intervenuti entro il 31.3.1998 e i requisiti sono perfezionati durante la fruizione dell’indennità di mobilità, si applicano i requisiti della tabella B allegata alla legge n. 335/1995. La circolare richiama le progressioni indicate per gli anni 1998, 1999 e 2000, con regole che variano tra requisito anagrafico e sola anzianità contributiva.

La decorrenza della pensione segue l’articolo 59, comma 8, della legge n. 449/1997, che conferma i termini delle previgenti disposizioni: quindi, se i requisiti sono maturati durante il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità, la pensione di anzianità decorre dal primo giorno del mese successivo al perfezionamento dei requisiti.

Anche per questi soggetti è possibile il conseguimento della pensione a carico delle gestioni dei lavoratori autonomi con cumulo di contribuzione pregressa, secondo le regole previste per tali gestioni in ordine al perfezionamento dei requisiti e delle decorrenze.

Lavoratori con accordi collettivi successivi al 31 marzo 1998

Per i lavoratori collocati in mobilità per effetto di accordi collettivi intervenuti dopo il 31.3.1998, il perfezionamento dei requisiti per la pensione di anzianità avviene secondo le norme generali previste per la generalità dei lavoratori dipendenti dall’articolo 59, comma 6, della legge n. 449/1997, quindi con la tabella C allegata alla legge n. 449/1997.

La circolare precisa però che, se tali lavoratori rientrano comunque tra le categorie disciplinate dall’articolo 59, comma 7, cioè operai e lavoratori precoci, occorre fare riferimento alla tabella B allegata alla legge n. 335/1995 per il perfezionamento dei requisiti.

Decorrenza della pensione e differimenti per il 1998

La circolare riepiloga anche i termini di decorrenza della pensione per i lavoratori che maturano i requisiti nei diversi trimestri dell’anno: primo giorno del mese successivo al termine del trimestre o, in alcuni casi, decorrenze differite al trimestre successivo o all’anno seguente.

Per il 1998 viene previsto un differimento di tre mesi dei termini di accesso del 1 luglio e del 1 ottobre. Di conseguenza:

  • i lavoratori che abbiano perfezionato entro il 31.3.1998 i requisiti di assicurazione e contribuzione e compiuto entro il 30.6.1998 i 57 anni possono conseguire la pensione dal 1.10.1998;
  • i lavoratori che abbiano perfezionato entro il 30.6.1998 i requisiti e compiuto entro il 30.9.1998 i 57 anni possono conseguire la pensione dal 1.1.1999.

Oneri a carico delle imprese

La circolare richiama le disposizioni che pongono a carico delle imprese gli oneri conseguenti al permanere dei lavoratori in mobilità lunga oltre i limiti ordinari previsti dall’articolo 7, commi 1, 2 e 4, della legge n. 223/1991. Tali oneri comprendono anche la contribuzione figurativa e devono essere corrisposti all’INPS alla fine di ciascun anno solare nella misura corrispondente all’onere effettivamente sostenuto.

I limiti oltre i quali l’onere è dovuto sono:

  • 12 mesi;
  • 24 mesi per i lavoratori tra 40 e 50 anni;
  • 36 mesi per i lavoratori con più di 50 anni;
  • nelle aree del T.U. approvato con d.P.R. n. 218/1978, ulteriori 12 mesi.

Se il lavoratore ha un’anzianità aziendale inferiore, i limiti sono ridotti in misura corrispondente.

Gli oneri posti a carico dei datori di lavoro comprendono:

  • l’importo dell’indennità di mobilità spettante oltre la scadenza dei limiti indicati;
  • l’onere della contribuzione figurativa da accreditare per i periodi di erogazione della prestazione, determinato applicando alla retribuzione figurativa l’aliquota pensionistica vigente pro tempore, pari dal 1.1.1996 al 32,70%.

Le sedi INPS, al termine di ciascun anno solare, devono inviare ai datori di lavoro una comunicazione raccomandata A.R. con il dettaglio degli oneri dovuti, corredata da un prospetto analitico per ciascun nominativo. Il pagamento va effettuato entro 30 giorni dalla ricezione tramite bollettino di conto corrente postale predisposto dalla SAP.

In caso di mancato pagamento nel termine assegnato, si applica la somma aggiuntiva prevista per l’omissione contributiva dall’articolo 1, comma 217, lettera a), della legge n. 662/1996, cioè il tasso di interesse di differimento e di dilazione maggiorato di tre punti. Per i periodi scaduti al 31.12.1997, le sedi devono richiedere con urgenza le somme dovute, se non hanno già provveduto.

Punti principali

Estensione della mobilità lunga

La circolare richiama le precedenti istruzioni e chiarisce che l’articolo 3 della legge n. 229/1997 ha esteso la mobilità lunga ad altri 3.500 lavoratori collocati o da collocare in mobilità entro il 31.12.1998 da imprese con unità produttive sul territorio nazionale e, entro il 31.12.1999, da imprese interessate ai contratti d’area stipulati entro il 15.10.1997. L’articolo 1-septies della legge n. 176/1998 ha poi previsto l’applicazione delle medesime disposizioni, entro ulteriori 1.000 unità, ai lavoratori collocati in mobilità entro il 31.12.1999 da imprese interessate ai contratti d’area.

Individuazione delle imprese e gestione degli elenchi

Il Ministero del lavoro individua con propri decreti le imprese che possono utilizzare le agevolazioni. Tali imprese devono predisporre gli elenchi dei lavoratori ai quali si applicano le norme; gli elenchi vengono trasmessi all’INPS e resi disponibili alle sedi dalla Direzione centrale tecnologia informatica tramite apposito messaggio.

Ambito del beneficio: solo pensione di anzianità

Per effetto dell’articolo 3, comma 2, della legge n. 229/1997, ai lavoratori interessati è esteso soltanto il beneficio della mobilità lunga per la pensione di anzianità di cui all’articolo 7, comma 7, della legge n. 223/1991, e non quello per la pensione di vecchiaia di cui al comma 6 dello stesso articolo. Per accedere al beneficio occorre avere, al momento del collocamento in mobilità, un’età inferiore di non più di 10 anni rispetto a quella prevista per la pensione di vecchiaia e almeno 28 anni di contribuzione utile per il diritto alla pensione di anzianità nell’AGO.

Disciplina per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere

Per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere iscritti alla gestione speciale della legge n. 5/1960 continua a trovare applicazione la disciplina specifica richiamata dalla circolare, con età pensionabile fissata a 55 anni e progressivo aumento dei requisiti assicurativi e contributivi secondo la tabella B del d.lgs. n. 503/1992. In tali casi la pensione anticipata di vecchiaia può essere liquidata al compimento dei 55 anni e al raggiungimento dei requisiti richiesti nell’anno di compimento dell’età pensionabile.

Decadenza dall’indennità di mobilità e coordinamento con i lavori socialmente utili

La circolare ricorda che, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del d.lgs. n. 468/1997, il lavoratore decade dall’indennità di mobilità se rifiuta di essere utilizzato in lavori socialmente utili svolti in un luogo distante non più di 50 km o raggiungibile entro 60 minuti con mezzi pubblici dal luogo di residenza. Restano inoltre applicabili le altre cause di decadenza previste dall’articolo 9 della legge n. 223/1991.

Rilevanza del periodo tra cessazione della mobilità e decorrenza della pensione

Nel periodo intercorrente tra la cessazione della mobilità e la decorrenza iniziale della pensione di anzianità, durante il quale l’indennità di mobilità deve continuare a essere corrisposta, i lavoratori sono considerati a tutti gli effetti come aventi titolo alla mobilità lunga e quindi rientrano nei massimali di legge previsti.

Requisiti pensionistici per i lavoratori con accordi collettivi entro il 3 novembre 1997

L’articolo 59, comma 7, lettera c), della legge n. 449/1997 prevede, per i lavoratori collocati in mobilità per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 3.11.1997, compresi quelli di imprese che hanno presentato domanda ai sensi dell’articolo 3 del d.l. n. 129/1997, l’applicazione dei requisiti di accesso alla pensione di anzianità della tabella B allegata alla legge n. 335/1995, a condizione che l’accordo collettivo intervenga entro il 31.3.1998.

Lavoratori collocati in mobilità ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della legge n. 229/1997

I lavoratori inclusi negli elenchi delle imprese e collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge n. 223/1991, con diritto alla mobilità lunga al momento della cessazione del rapporto, accedono alla pensione di anzianità con i requisiti vigenti alla data di entrata in vigore del decreto, cioè al 21.5.1997. Per l’AGO dei dipendenti possono conseguire la pensione dal primo giorno del mese successivo al perfezionamento di 35 anni di assicurazione e contribuzione e del 52° anno di età, oppure a prescindere dall’età con 36 anni di contributi. Per le gestioni autonome, con cumulo, valgono 35 anni e 56 anni di età, oppure 40 anni di contributi. La pensione di vecchiaia resta fissata a 60 anni per gli uomini e 55 per le donne.

Lavoratori delle miniere, cave e torbiere: pensione di anzianità e vecchiaia

Per i lavoratori rientranti nella legge n. 5/1960 e inclusi negli elenchi, con diritto alla mobilità lunga alla data di cessazione, la pensione di anzianità si consegue al raggiungimento di 35 anni con la maggiorazione di anzianità prevista dall’articolo 18 della legge n. 153/1969, con decorrenza dal mese successivo alla maturazione, a condizione che la domanda sia presentata entro il mese di perfezionamento del requisito. Per la pensione di vecchiaia resta l’età di 55 anni, con requisiti contributivi e assicurativi gradualmente elevati secondo la normativa richiamata.

Lavoratori collocati in mobilità ai sensi dell’articolo 1-septies della legge n. 176/1998

Per i lavoratori delle aziende ubicate nei territori interessati dalle proroghe di cui all’articolo 4, comma 21, del d.l. n. 510/1996, collocati in mobilità con diritto alla mobilità lunga, l’accesso alla pensione di anzianità avviene secondo i requisiti e le decorrenze della legge n. 335/1995, come modificata dalla legge n. 449/1997.

Requisiti per chi matura il diritto durante la mobilità

Se i lavoratori perfezionano i requisiti durante il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità, possono andare in pensione di anzianità secondo la tabella B della legge n. 335/1995 per gli accordi entro il 31.3.1998, con requisiti progressivi per gli anni 1998, 1999 e 2000. Per gli accordi successivi al 31.3.1998 si applica invece la disciplina generale dell’articolo 59, comma 6, della legge n. 449/1997, salvo che ricorrano le condizioni dell’articolo 59, comma 7, per operai e lavoratori precoci.

Decorrenza della pensione e differimenti per il 1998

La circolare richiama la regola per cui, in base al trimestre di maturazione dei requisiti, la pensione decorre dal primo giorno del mese previsto per ciascun caso. Per il 1998 i termini di accesso del 1 luglio e del 1 ottobre sono differiti di tre mesi: chi matura i requisiti entro il 31.3.1998 e compie 57 anni entro il 30.6.1998 accede dal 1.10.1998; chi matura entro il 30.6.1998 e compie 57 anni entro il 30.9.1998 accede dal 1.1.1999.

Oneri a carico delle imprese

Per i lavoratori posti in mobilità lunga, gli oneri derivanti dal permanere nelle liste oltre i limiti dell’articolo 7, commi 1, 2 e 4, della legge n. 223/1991 sono posti a carico delle imprese, compresa la contribuzione figurativa. I limiti ordinari sono di 12 mesi, elevati a 24 mesi per i lavoratori tra 40 e 50 anni e a 36 mesi per gli over 50; nelle aree del T.U. approvato con d.P.R. n. 218/1978 l’indennità spetta per ulteriori 12 mesi. Se l’anzianità aziendale è inferiore, il limite si riduce in misura corrispondente.

Determinazione, comunicazione e pagamento degli oneri

Gli oneri comprendono sia l’importo dell’indennità di mobilità spettante oltre i limiti sia la contribuzione figurativa da accreditare, calcolata applicando l’aliquota pensionistica vigente alla retribuzione figurativa accreditata (dal 1.1.1996 pari al 32,70%). Al termine di ciascun anno solare le sedi inviano ai datori di lavoro una comunicazione raccomandata A.R. con il dettaglio del debito e richiedono il pagamento entro 30 giorni mediante bollettino di c/c postale predisposto dalla SAP.

Mancato pagamento e recupero dei periodi pregressi

Se il versamento non avviene entro il termine, si applica la somma aggiuntiva prevista per l’omissione contributiva dall’articolo 1, comma 217, lettera a), della legge n. 662/1996, cioè il tasso di interesse di differimento e dilazione maggiorato di tre punti. Per gli eventuali periodi scaduti al 31.12.1997 le sedi devono richiedere con urgenza le somme dovute, se non già provveduto.

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