Circolare numero 184 del 10-8-1998
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce che la disciplina del pensionamento di anzianità introdotta dall'art. 1, comma 187, della legge n. 662/1996 e dal decreto n. 331/1997 si applica anche ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni già interessati da trasformazioni del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale secondo la normativa previgente. Vengono richiamati i pareri favorevoli del Ministero del Lavoro e del Ministero del Tesoro e si precisa che i criteri già illustrati dalla circolare n. 236/1997 valgono anche per questi lavoratori. La decorrenza della pensione deve essere determinata in base alla data di maturazione dei requisiti, secondo la legge n. 335/1995 e la legge n. 449/1997, ma comunque non prima del 1° ottobre 1996.
Pensionamento di anzianità per personale pubblico in part-time
Pensionamento di anzianità del personale pubblico che passa da full-time a part-time
La circolare chiarisce l'ambito applicativo della disciplina sul pensionamento di anzianità prevista dall'art. 1, comma 187, della legge n. 662/1996 e dal decreto 29 luglio 1997, n. 331, con particolare riguardo al personale delle amministrazioni pubbliche che ha trasformato il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale. L'intervento recepisce i pareri dei Ministeri competenti e integra le istruzioni già fornite con la circolare n. 236 del 21 novembre 1997.
Quadro normativo richiamato
Viene ricordato che l'art. 1, comma 185, della legge n. 662/1996, con effetto dal 30 settembre 1996, ha previsto per i lavoratori dipendenti da imprese la possibilità di ottenere il trattamento di pensione di anzianità e, in deroga al regime di non cumulabilità, il passaggio al part-time non inferiore a 18 ore settimanali, al fine di incentivare nuove assunzioni. Per le amministrazioni pubbliche, il comma 187 demanda a un decreto del Ministero per la funzione pubblica, di concerto con il Ministero del tesoro, la definizione dei criteri e delle modalità applicative, precisando che nell'ambito pubblico non opera l'obbligo di nuove assunzioni previsto per il settore privato. La circolare richiama inoltre il comma 216, che fa salvi gli atti e gli effetti prodotti in base al decreto-legge 30 settembre 1996, n. 508.
Estensione ai rapporti già trasformati secondo la normativa previgente
La questione affrontata riguarda i lavoratori delle pubbliche amministrazioni che avevano già ottenuto la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale sulla base della disciplina precedente alla legge n. 662/1996. Dopo aver sottoposto il tema al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e al Ministero del Tesoro, l'Istituto dà conto del parere convergente dei due Dicasteri: le disposizioni in esame possono essere applicate anche a questo personale, purché iscritto al regime dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti.
Conferma dei criteri applicativi già forniti
Sulla base di tali pareri, l'INPS stabilisce che i criteri illustrati con la circolare n. 236 del 21 novembre 1997 si applicano anche ai lavoratori che abbiano trasformato il rapporto di lavoro prima dell'entrata in vigore della legge n. 662/1996. Ne deriva una estensione interpretativa della disciplina del pensionamento di anzianità anche a situazioni già perfezionate secondo la normativa previgente, senza distinguere, ai fini dell'applicazione dei criteri richiamati, tra trasformazioni successive o anteriori alla riforma.
Decorrenza della pensione
Per i soggetti interessati, la decorrenza della pensione di anzianità deve essere individuata in base alla data di maturazione dei requisiti contributivi e anagrafici, secondo le regole dettate dalla legge 8 agosto 1995, n. 335, e dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449, applicabili alla generalità delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti. La circolare pone però un limite espresso: la decorrenza non può comunque essere anteriore al 1° ottobre 1996.
Sintesi operativa
In concreto, la circolare conferma che il trattamento di pensione di anzianità può essere riconosciuto anche al personale pubblico che aveva già ottenuto il part-time prima della legge n. 662/1996, secondo i criteri già noti e con decorrenza non precedente al 1° ottobre 1996. L'indicazione è rilevante per la gestione delle domande e per la verifica della data utile di decorrenza del trattamento pensionistico.
Punti principali
Quadro normativo di riferimento
La circolare richiama l'art. 1, commi 185 e 187, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996, nonché il decreto 29 luglio 1997, n. 331. Viene inoltre ricordato il comma 216 della stessa legge, che fa salvi gli atti e gli effetti prodotti sulla base del decreto-legge 30 settembre 1996, n. 508.
Applicazione al personale delle amministrazioni pubbliche
Per il personale delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 29/1993, la legge prevede che le modalità applicative siano definite con regolamento ministeriale, prescindendo però dall'obbligo di nuove assunzioni previsto per il settore privato. La circolare specifica che la disciplina del pensionamento di anzianità può valere anche per i dipendenti pubblici già coinvolti in trasformazioni del rapporto di lavoro da tempo pieno a part-time effettuate in base alla normativa precedente alla legge n. 662/1996.
Pareri ministeriali e conferma interpretativa
La questione è stata sottoposta al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e al Ministero del Tesoro. Entrambi hanno condiviso l'orientamento secondo cui le disposizioni in materia si applicano ai dipendenti pubblici iscritti all'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti che avevano già avviato procedimenti di trasformazione del rapporto secondo la normativa previgente.
Decorrenza della pensione
La decorrenza della pensione di anzianità per i lavoratori interessati deve essere stabilita in base alla data di maturazione dei requisiti, secondo le regole previste dalla legge n. 335/1995 e dalla legge n. 449/1997 per le pensioni a carico dell'AGO dei lavoratori dipendenti. In ogni caso, la decorrenza non può essere anteriore al 1° ottobre 1996.
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