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Circolare

Circolare numero 181 del 6-8-1998

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare fornisce le prime istruzioni operative sui lavori socialmente utili, chiarendo la disciplina transitoria per i lavoratori già impegnati nei progetti, i requisiti per l’accesso ai pensionamenti anticipati e alla contribuzione volontaria, le modalità di calcolo e decorrenza dei trattamenti e le regole di assegnazione ai progetti. Vengono inoltre definite le tipologie di attività, i soggetti promotori e utilizzabili, le procedure di approvazione, il rapporto di utilizzazione, le incompatibilità, le cause di decadenza e le possibilità di utilizzazione diretta dei titolari di trattamenti previdenziali.

Lavori socialmente utili: prime direttive attuative del D.Lgs. 468/1997 e del D.I. 21 maggio 1998

Lavori socialmente utili: prime direttive attuative del D.Lgs. 468/1997 e del D.I. 21 maggio 1998

La circolare INPS n. 181 del 6 agosto 1998 trasmette e recepisce le prime direttive attuative del Ministero del lavoro sui lavori socialmente utili, con particolare attenzione alla disciplina transitoria prevista per i lavoratori già inseriti nei progetti. Il testo chiarisce in modo organico requisiti di accesso, pensionamenti anticipati, contribuzione volontaria, modalità di utilizzo nei progetti, trattamento economico e procedure di assegnazione.

Quadro normativo e destinatari della disciplina transitoria

La circolare si innesta sul D.Lgs. 1° dicembre 1997, n. 468 e sul decreto interministeriale 21 maggio 1998, entrato in vigore il 19 giugno 1998. La disciplina transitoria, richiamata dall’art. 12 del decreto legislativo, è destinata ai lavoratori impegnati o già impegnati entro il 31 dicembre 1997 per almeno dodici mesi in progetti approvati ai sensi della normativa previgente, nonché a coloro che, essendo già effettivamente impegnati entro quella data, completino nel 1998 il requisito dei dodici mesi.

Sono compresi anche i soggetti già impegnati per almeno dodici mesi ma non più utilizzati al 31 dicembre 1997. Restano esclusi i lavoratori impegnati per periodi inferiori a dodici mesi in sostituzione di altri lavoratori e quelli cui sia stata riconosciuta l’indennità di mobilità fino alla maturazione dei requisiti pensionistici. La disciplina transitoria opera anche se, nel corso dei dodici mesi, il lavoratore ha percepito trattamenti previdenziali in luogo del sussidio specifico.

Pensionamento anticipato e domanda all’INPS

Per i lavoratori rientranti nella disciplina transitoria, se mancano meno di cinque anni al raggiungimento dei requisiti di anzianità o vecchiaia previsti alla data del 19 giugno 1998, è prevista l’ammissione alla contribuzione volontaria per il periodo mancante con immediato collocamento in pensione, in deroga alla normativa ordinaria. La domanda va presentata alle sedi territoriali INPS entro il 31 dicembre 1999 ed è valida sia come domanda di pensione sia come domanda di prosecuzione volontaria. La circolare precisa che sono utilizzabili i modelli già in uso per le pensioni e per i versamenti volontari, in particolare il mod. Vo 1 e il mod. O 10/M.

Le domande presentate prima della pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale si considerano presentate il 19 giugno 1998. La decorrenza del trattamento anticipato non può essere anteriore al 1° luglio 1998; in via ordinaria decorre dal primo giorno del mese successivo alla domanda, salvo richiesta espressa di decorrenza dal mese successivo alla scadenza del progetto in cui il lavoratore è impegnato, sempre nei limiti del 31 dicembre 1999 per la maturazione dei requisiti.

Requisiti per AGO e gestioni autonome

La circolare riporta in dettaglio i requisiti per il pensionamento anticipato e per la vecchiaia nell’assicurazione generale obbligatoria e nelle gestioni dei lavoratori autonomi.

Per l’AGO, ai fini del pensionamento anticipato di anzianità il lavoratore deve possedere, al momento dell’ammissione alla contribuzione volontaria:

  • almeno 49 anni e 1 giorno di età e almeno 1561 contributi settimanali, oppure, senza limite di età, almeno 1613 contributi settimanali;
  • per gli operai e i lavoratori precoci, almeno 48 anni e 1 giorno di età e almeno 1561 contributi settimanali, oppure, senza limite di età, almeno 1613 contributi settimanali.

Per il pensionamento anticipato di vecchiaia nell’AGO occorrono:

  • almeno 58 anni e 1 giorno per l’uomo e 53 anni e 1 giorno per la donna;
  • almeno 677 contributi settimanali.

Per i lavoratori ammessi alla prosecuzione volontaria prima del 31 dicembre 1992 e per alcune categorie di lavoratori con anzianità assicurativa di almeno 25 anni e occupazione discontinua, la circolare conferma requisiti ridotti di 521 contributi settimanali per il pensionamento anticipato.

Per le gestioni autonome con cumulo di contribuzione da lavoro dipendente e pregressa contribuzione autonoma, il pensionamento anticipato di anzianità richiede almeno 52 anni e 1 giorno di età e 1561 contributi settimanali, oppure, senza limite di età, almeno 1821 contributi settimanali. Per la vecchiaia sono richiesti almeno 60 anni e 1 giorno per l’uomo e 55 anni e 1 giorno per la donna, con almeno 677 contributi settimanali. Anche in questo ambito sono richiamate regole speciali per i soggetti autorizzati alla volontaria prima del 31 dicembre 1992.

Determinazione e liquidazione del trattamento pensionistico

Il trattamento pensionistico anticipato viene calcolato secondo le norme comuni sulla base dell’anzianità contributiva esistente al momento della domanda di ammissione alla contribuzione volontaria. La circolare richiama la disciplina della contribuzione figurativa per i periodi di sussidio e precisa che, per alcuni periodi indicati, il riconoscimento d’ufficio è utile ai fini del diritto alla pensione ma non anche della misura.

Il trattamento anticipato, quando ne ricorrono le condizioni, è integrato al minimo e soggetto alla perequazione secondo le norme ordinarie. Al raggiungimento dei requisiti definitivi di anzianità o vecchiaia, la pensione viene rideterminata e liquidata dal primo giorno del mese successivo al perfezionamento dei requisiti, sulla base dell’anzianità complessiva maturata. Se il nuovo importo risulta inferiore a quello già in pagamento, continua a essere corrisposto il trattamento più favorevole già in godimento.

Prosecuzione volontaria e riparto degli oneri

La domanda di autorizzazione ai versamenti volontari deve essere presentata secondo la modulistica prevista, ma la circolare chiarisce che, per la fattispecie trattata, il rilascio dell’autorizzazione non è subordinato all’accertamento dei requisiti contributivi ordinariamente richiesti. L’importo del contributo volontario è determinato sulla base della retribuzione percepita nell’ultimo anno di contribuzione obbligatoria effettiva, applicando l’aliquota vigente per i prosecutori volontari e aggiornando annualmente le retribuzioni di riferimento dal 1° gennaio sulla base dell’indice ISTAT.

Il versamento deve proseguire fino al perfezionamento dell’ultimo requisito da maturare. Il decreto interministeriale pone a carico del Fondo per l’occupazione il 50% dell’onere, mentre il restante 50% resta a carico del lavoratore mediante conguaglio sul trattamento pensionistico spettante; la quota a carico del Fondo viene corrisposta in rate annuali alla fine di ciascun anno.

Utilizzo dei beneficiari di pensione anticipata nei lavori socialmente utili

I lavoratori collocati in pensione anticipata possono continuare a essere utilizzati nei comuni di residenza da parte degli enti autorizzati, secondo le modalità previste per l’utilizzazione diretta dei lavoratori che godono di trattamento previdenziale. Se il trattamento pensionistico è pari o superiore a 800.000 lire mensili, l’utilizzo avviene per un numero di ore corrispondente al salario del dipendente pubblico e comunque non inferiore a 20 ore settimanali. Se invece la pensione è inferiore a 800.000 lire, il lavoratore può chiedere di svolgere 20 ore settimanali e di percepire la differenza tra assegno e pensione; tale differenza è posta a carico del Fondo per l’occupazione ed è erogata dall’INPS.

I pensionamenti anticipati sono cumulabili con gli importi integrativi spettanti a carico degli enti utilizzatori ai sensi dell’art. 8, commi 2 e 6, del D.Lgs. 468/1997.

Tipologie di LSU, soggetti promotori e soggetti utilizzabili

La nuova disciplina distingue varie tipologie di attività socialmente utili: lavori di pubblica utilità, lavori socialmente utili per progetti formativi innovativi, lavori socialmente utili di carattere straordinario e prestazioni di attività socialmente utili da parte di titolari di trattamenti previdenziali. I lavori di pubblica utilità hanno durata di 12 mesi, prorogabili per due periodi di 6 mesi; i progetti formativi innovativi hanno durata massima di 12 mesi; i progetti straordinari durano 6 mesi, prorogabili di altri 6 mesi.

Possono promuovere i progetti amministrazioni pubbliche, enti pubblici economici, società a totale o prevalente partecipazione pubblica, cooperative sociali e loro consorzi, oltre ad altri soggetti individuati dal Ministro del lavoro. La circolare richiama inoltre il decreto 28 maggio 1998 che ha individuato tra i soggetti legittimati anche consorzi forestali e aziende speciali.

Tra i soggetti utilizzabili figurano:

  • lavoratori in cerca di prima occupazione o disoccupati iscritti da oltre due anni nelle liste di collocamento;
  • lavoratori iscritti nelle liste di mobilità non percettori della relativa indennità o di altri trattamenti speciali di disoccupazione;
  • lavoratori percettori di CIGS, mobilità o altri trattamenti speciali di disoccupazione;
  • lavoratori individuati in accordi per la gestione di esuberi;
  • categorie appositamente individuate dalle Commissioni regionali per l’impiego;
  • lavoratori appartenenti alle categorie di cui all’art. 25, comma 5, lett. c), della L. 223/1991;
  • persone detenute ammesse al lavoro esterno e, per specifici progetti penitenziari o minorili, persone detenute non ammesse al lavoro esterno.

Progetti, piani di impresa e forme di stabilizzazione

Nei lavori di pubblica utilità, la circolare sottolinea che i progetti devono essere collegati alla realizzazione di nuove attività stabili nel tempo e supportati da un piano di impresa, la cui fattibilità tecnica deve essere attestata da un’agenzia di promozione del lavoro e di impresa. Vengono richiamati il D.M. 24 febbraio 1998, che individua tali agenzie, e i successivi criteri per il riconoscimento delle stesse.

Per i progetti presentati da cooperative sociali, il piano di impresa deve riferirsi alle attività e agli sbocchi occupazionali della medesima cooperativa, senza indicare un soggetto diverso a cui affidare l’attività imprenditoriale. I progetti devono riguardare servizi aggiuntivi non precedentemente affidati in appalto o concessione, con l’obiettivo di creare nuova occupazione senza effetti sostitutivi sul mercato.

Sono previste modifiche del piano di impresa entro sei mesi dall’avvio del progetto, per sopravvenute esigenze, previa certificazione dell’agenzia. Entro otto mesi dall’avvio devono essere stipulate le convenzioni con i soggetti incaricati della realizzazione del piano; in mancanza, il progetto si considera cessato. Le amministrazioni devono inoltre deliberare, in continuità con i progetti, la costituzione di società miste o l’affidamento a terzi, con una forza lavoro iniziale composta almeno per il 40% da lavoratori già impegnati nei progetti e non oltre il 30% da soggetti da impegnare.

Le società miste devono avere capitale non inferiore a 200 milioni di lire. La scelta del socio può avvenire senza evidenza pubblica in ipotesi specifiche, tra cui collaborazioni già avviate sin dall’inizio del progetto o partecipazione di cooperative costituite dagli stessi lavoratori.

Approvazione dei progetti e risorse

I progetti sono presentati alla Commissione regionale per l’impiego competente, che delibera entro 60 giorni. In mancanza di decisione, il progetto si intende approvato salvo comunicazione di carenza di risorse o richiesta di integrazioni entro il termine. Le sottocommissioni non possono approvare i nuovi progetti, ma possono svolgere funzioni istruttorie e propositive.

Le Commissioni regionali possono fissare criteri di priorità, privilegiando i progetti orientati all’occupazione stabile, la partecipazione finanziaria dell’ente promotore, la formazione e, per i lavori di pubblica utilità, la presenza fin dall’inizio della convenzione con il soggetto attuatore del piano di impresa. È prevista una quota non inferiore al 10% delle risorse assegnate per i progetti basati su convenzioni interregionali.

Rapporto di utilizzazione e assegno LSU

La circolare ribadisce che l’utilizzazione in LSU non dà luogo a rapporto di lavoro e non fa venire meno lo stato di disoccupazione; il rapporto si instaura con l’effettivo inizio della prestazione. Per i percettori di trattamenti previdenziali, l’orario è proporzionato al rapporto tra il trattamento percepito e la retribuzione iniziale netta prevista per i dipendenti con mansioni analoghe, con un minimo di 20 ore settimanali e un massimo di 8 ore giornaliere.

Per i non percettori di trattamenti previdenziali spetta un assegno mensile di 800.000 lire, oltre all’eventuale assegno per il nucleo familiare. Tale assegno è cumulabile, entro i limiti fissati, con:

  • redditi da lavoro autonomo occasionale e da collaborazione coordinata e continuativa iniziati dopo l’avvio del progetto;
  • redditi da lavoro dipendente a tempo determinato parziale, entro 600.000 lire mensili, purché iniziato dopo l’avvio del progetto;
  • assegni e pensioni di invalidità civile;
  • pensioni privilegiate per infermità da servizio di leva.

Dal 1° gennaio 1999 l’assegno è rivalutato all’80% della variazione annuale ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

Assenze, maternità, permessi e incompatibilità

La circolare disciplina il mantenimento dell’assegno in caso di ferie, malattia documentata, infortunio o malattia professionale non coperti da INAIL, assistenza a familiari disabili e partecipazione ad assemblee sindacali, con applicazione delle regole in uso presso l’ente utilizzatore. Nei casi di infortunio o malattia professionale indennizzati da INAIL, l’assegno è sospeso; al termine dell’inabilità il lavoratore deve essere reinserito nel progetto per la parte residua.

Sono riconosciuti anche i permessi retribuiti o non retribuiti previsti per i dipendenti dell’ente utilizzatore, con eventuale recupero delle ore non prestate. Per la maternità, le lavoratrici hanno diritto al reinserimento nel progetto al termine dell’astensione obbligatoria e, nei casi previsti, a un’indennità pari all’80% dell’assegno. È inoltre riconosciuto, per le lavoratrici che si trovino in astensione obbligatoria all’inizio delle attività per ritardo nell’avvio del progetto, il diritto all’indennità e al reinserimento. Ai lavoratori a tempo pieno spettano anche i riposi per il primo anno di vita del bambino senza riduzione dell’assegno; non è prevista l’astensione facoltativa.

L’assegno LSU è incompatibile con i trattamenti pensionistici diversi dall’invalidità e con i trattamenti di pensionamento anticipato, salvo le opzioni espressamente previste dalla normativa per invalidità e per l’indennità ordinaria di disoccupazione.

Assegnazione dei lavoratori, selezione e decadenza

L’assegnazione ai progetti deve tener conto della corrispondenza tra qualifiche e requisiti professionali e del principio di pari opportunità. Per i non percettori, l’assegnazione segue i criteri dell’art. 16 della L. 56/1987; per i percettori di trattamenti previdenziali, è limitata ai progetti di durata non superiore al periodo residuo del trattamento e privilegia chi ha il periodo residuo più lungo.

Le CRI possono stabilire criteri ulteriori; è possibile la selezione di idoneità e, in alcune ipotesi, l’assegnazione nominativa, soprattutto per cooperative sociali o per categorie particolari di soggetti. Non possono essere assegnati a un nuovo progetto lavoratori provenienti da un precedente progetto se non sia trascorso almeno un intervallo di 6 mesi, salvo che si tratti di titolari di trattamenti previdenziali.

Il rifiuto ingiustificato dell’assegnazione comporta la perdita dei trattamenti e la cancellazione dalla lista di mobilità, con provvedimento del responsabile della sezione circoscrizionale per l’impiego. È ammesso ricorso alla Direzione regionale del lavoro entro 30 giorni, con decisione entro 20 giorni; restano poi esperibili i rimedi amministrativi ordinari. Non comportano decadenza l’adesione ad attività di formazione/orientamento, l’offerta di LSU a oltre 50 km o oltre 60 minuti di percorrenza con mezzi pubblici, o il rifiuto di attività incompatibili con la professionalità del lavoratore.

Utilizzazione diretta e revoca dell’assegnazione

L’utilizzazione diretta in attività socialmente utili, originariamente prevista per cassintegrati e percettori di mobilità lunga, viene estesa a tutti i titolari di trattamenti previdenziali. Le amministrazioni interessate devono presentare richiesta alle sezioni circoscrizionali per l’impiego indicando la durata delle prestazioni; non è necessario un progetto specifico. Le sezioni assegnano i lavoratori in possesso delle qualifiche compatibili, tenendo conto del periodo residuo del trattamento e della residenza, con priorità ai residenti nel comune dove si svolge l’attività.

La durata dell’utilizzazione può essere prorogata fino alla scadenza del trattamento. Gli enti utilizzatori possono chiedere per iscritto la revoca dell’assegnazione del lavoratore che non partecipi regolarmente o non rispetti le condizioni stabilite; possono chiedere anche la sostituzione del lavoratore per la residua durata del progetto o della prestazione. Per i lavoratori non percettori di trattamenti previdenziali, la revoca non comporta sanzioni, poiché la partecipazione è volontaria.

Rinvii e ulteriori chiarimenti

La circolare conclude rinviando a successive istruzioni per alcuni aspetti applicativi, in particolare per la corresponsione della differenza tra l’assegno di 800.000 lire e l’importo della pensione anticipata, differenza posta a carico del Fondo per l’occupazione. Viene anche annunciato che ulteriori chiarimenti sulle altre misure previste dal decreto interministeriale saranno forniti con successive direttive.

Punti principali

Disciplina transitoria per i lavoratori già impegnati in LSU

La circolare individua i destinatari della disciplina transitoria prevista dall’art. 12 del D.Lgs. 468/1997 e dal D.I. 21 maggio 1998: lavoratori che abbiano maturato almeno 12 mesi di permanenza nei progetti entro il 31 dicembre 1997, nonché coloro che, già impegnati entro tale data, raggiungano nel 1998 il medesimo requisito mediante completamento del progetto. La disciplina si estende anche a soggetti che, durante i dodici mesi, abbiano percepito trattamenti previdenziali in luogo del sussidio, ma non a chi sia stato impegnato per meno di 12 mesi in sostituzione di altri lavoratori o a chi percepisca indennità di mobilità fino alla maturazione dei requisiti pensionistici.

Pensionamento anticipato e contribuzione volontaria

Per i lavoratori destinatari, se mancano meno di cinque anni ai requisiti di anzianità o vecchiaia vigenti al 19 giugno 1998, è prevista l’ammissione alla contribuzione volontaria con immediato collocamento in pensione in deroga alle norme ordinarie. La domanda va presentata all’INPS entro il 31 dicembre 1999; è valida sia come domanda di pensione sia come domanda di prosecuzione volontaria e può essere presentata con mod. Vo 1 o O 10/M. La decorrenza del trattamento non può essere anteriore al 1° luglio 1998 e, salvo richiesta diversa, decorre dal primo giorno del mese successivo alla domanda o alla scadenza del progetto.

Requisiti pensionistici per lavoratori dipendenti e autonomi

La circolare dettaglia i requisiti per pensionamento anticipato di anzianità e di vecchiaia nell’AGO e nelle gestioni autonome. Per l’AGO sono previsti, tra l’altro, 49 anni e 1 giorno e 1561 contributi settimanali, oppure 1613 contributi indipendentemente dall’età; per operai e lavoratori precoci, 48 anni e 1 giorno e 1561 contributi, oppure 1613. Per la vecchiaia in AGO, servono 58 anni e 1 giorno per l’uomo e 53 anni e 1 giorno per la donna con 677 contributi settimanali, con regole speciali per chi era autorizzato alla volontaria prima del 31 dicembre 1992. Per le gestioni autonome con cumulo di contribuzione, sono indicati requisiti differenziati di età e contribuzione, sia per anzianità sia per vecchiaia.

Importo del trattamento, integrazione al minimo e liquidazione definitiva

L’importo della pensione anticipata è calcolato secondo le norme comuni sulla base dell’anzianità contributiva maturata al momento della domanda; la contribuzione figurativa è utile ai fini del diritto e, per i periodi indicati, anche della misura, secondo le precisazioni richiamate dalla circolare. Se ricorrono le condizioni, il trattamento è integrato al minimo e perequato. Una volta maturati i requisiti pensionistici definitivi, la pensione di anzianità o vecchiaia è liquidata dal primo giorno del mese successivo al perfezionamento, con ricalcolo sulla base dell’anzianità complessiva maturata.

Regole sulla prosecuzione volontaria e finanziamento

Per l’accesso ai versamenti volontari occorre formale domanda di autorizzazione, ma l’autorizzazione non è subordinata ai requisiti ordinari previsti dalla disciplina generale. Il contributo volontario è determinato sulla base della retribuzione dell’ultimo anno di contribuzione obbligatoria effettiva, con aggiornamento annuale ISTAT dal 1° gennaio. Il D.I. 21 maggio 1998 pone a carico del Fondo per l’occupazione il 50% dell’onere, mentre il restante 50% è a carico del lavoratore mediante conguaglio sul trattamento pensionistico spettante.

Utilizzo dei beneficiari di pensione anticipata nei LSU

I lavoratori che ottengono il trattamento anticipato possono continuare a essere utilizzati nei comuni di residenza da enti autorizzati, secondo le regole del D.Lgs. 468/1997. Se la pensione è pari o superiore all’assegno di 800.000 lire mensili, l’utilizzo avviene per un numero di ore corrispondente al salario del dipendente pubblico e comunque non inferiore a 20 ore; se la pensione è inferiore, il lavoratore può chiedere 20 ore e percepire la differenza tra assegno e pensione, somma a carico del Fondo per l’occupazione ed erogata dall’INPS. I trattamenti anticipati sono cumulabili con gli importi integrativi a carico degli enti utilizzatori.

Assegnazione ai progetti e priorità transitorie

I lavoratori soggetti alla disciplina transitoria possono essere assegnati ai progetti anche in deroga alle ordinarie procedure e priorità, sulla base di delibere delle Commissioni regionali per l’impiego. Non opera per tali soggetti l’intervallo di sei mesi tra un progetto e l’altro. L’assegnazione deve comunque rispettare la disciplina del D.Lgs. 468/1997 per trattamento giuridico ed economico e per l’orario, e i lavoratori sono inseriti nelle liste di mobilità senza approvazione della commissione regionale.

Riserva del 30% e stabilizzazione occupazionale

Per i lavoratori interessati è prevista la riserva del 30% dei posti da ricoprire ex art. 16 L. 56/1987 presso gli enti pubblici e le amministrazioni che li abbiano utilizzati in LSU. La riserva vale per i lavoratori in possesso dei requisiti professionali richiesti, indipendentemente dalle mansioni svolte nei progetti. Le amministrazioni possono inoltre programmare piani pluriennali di assunzione e, se le assunzioni sono inferiori a tre, devono indicare subito se intendono adempiere all’onere della riserva.

Tipologie di LSU, soggetti promotori e soggetti utilizzabili

La circolare distingue tra lavori di pubblica utilità, LSU per progetti formativi innovativi, LSU straordinari e prestazioni socialmente utili da parte di titolari di trattamenti previdenziali. Tra i promotori sono ricompresi amministrazioni pubbliche, enti pubblici economici, società a partecipazione pubblica, cooperative sociali, consorzi e altri soggetti individuati dal Ministro, inclusi consorzi forestali e aziende speciali. Tra i soggetti utilizzabili figurano disoccupati e inoccupati iscritti da oltre due anni, lavoratori in mobilità senza indennità, percettori di CIGS o altri trattamenti, lavoratori coinvolti in crisi aziendali o categorie individuate dalle CRI, nonché detenuti in specifiche ipotesi.

Procedure di approvazione, criteri di priorità e risorse

I progetti devono essere presentati alla Commissione regionale per l’impiego, che decide entro 60 giorni; in mancanza di decisione il progetto si intende approvato, salvo carenza di risorse o richiesta di integrazioni. Le CRI possono stabilire criteri di priorità e termini di presentazione, nonché riservare almeno il 10% delle risorse ai progetti basati su convenzioni interregionali. Per il 1998 sono previste risorse aggiuntive per alcuni progetti finanziati tramite convenzioni o collegati a progetti interregionali conclusi.

Rapporto di utilizzazione, assegno LSU e cumuli consentiti

L’utilizzazione non instaura un rapporto di lavoro e non fa venir meno lo stato di disoccupazione; i diritti e gli obblighi sorgono con l’inizio effettivo della prestazione. I lavoratori non percettori di trattamenti previdenziali ricevono 800.000 lire mensili di assegno LSU, oltre all’assegno per il nucleo familiare; l’orario è di 20 ore settimanali e massimo 8 ore giornaliere. L’assegno è cumulabile con alcuni redditi da lavoro autonomo occasionale, collaborazione coordinata e continuativa, lavoro dipendente part-time e con assegni/pensioni di invalidità civile e pensioni privilegiate nei limiti indicati; dal 1° gennaio 1999 è rivalutato all’80% della variazione ISTAT.

Malattia, maternità, permessi e incompatibilità

La circolare disciplina il pagamento dell’assegno nei casi di ferie, malattia documentata, infortunio non coperto da INAIL, assistenza a familiari disabili e partecipazione ad assemblee sindacali, nonché la sospensione nei casi di indennità INAIL o di lavoro subordinato a termine a tempo pieno. In materia di maternità sono riconosciuti reinserimento nel progetto, indennità pari all’80% dell’assegno nei casi previsti e, per le lavoratrici a tempo pieno, i permessi del primo anno di vita del bambino, senza riduzione dell’assegno. Non è prevista l’astensione facoltativa. L’assegno LSU è inoltre incompatibile con la generalità delle pensioni, salvo le opzioni previste per invalidità e disoccupazione ordinaria.

Assegnazione dei lavoratori, selezione e decadenza

L’assegnazione tiene conto della corrispondenza tra qualifiche e requisiti professionali, del principio di pari opportunità e, per i non percettori, dei criteri dell’art. 16 L. 56/1987; per i percettori di trattamenti previdenziali conta la durata residua del trattamento. È ammessa selezione di idoneità, assegnazione nominativa in alcune ipotesi e un intervallo di 6 mesi tra progetti successivi, salvo per i titolari di trattamenti previdenziali. Il rifiuto ingiustificato comporta perdita dei trattamenti e cancellazione dalla lista di mobilità, con ricorso alla Direzione regionale del lavoro entro 30 giorni; non vi è decadenza per rifiuto dovuto a formazione/orientamento, distanza superiore a 50 km o 60 minuti, o incompatibilità con la professionalità.

Utilizzazione diretta e revoca dell’assegnazione

L’utilizzazione diretta viene estesa a tutti i titolari di trattamenti previdenziali: le pubbliche amministrazioni presentano richiesta alle sezioni circoscrizionali per l’impiego, che assegnano i lavoratori con qualifiche compatibili e periodo residuo sufficiente. La durata può essere prorogata fino alla scadenza del trattamento. I lavoratori residenti nel comune o nell’area della sezione hanno priorità; le CRI possono fissare ulteriori criteri, ma non si tratta di avviamenti volontari. Gli enti utilizzatori possono chiedere la revoca dell’assegnazione per assenze o mancato rispetto delle condizioni; per i lavoratori non percettori la revoca non comporta sanzioni, essendo la partecipazione volontaria.

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