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Circolare

Circolare numero 183 del 7-8-1998

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce come gestire i casi di omessa, incompleta o inesatta indicazione dell'indirizzo nella certificazione di malattia, con particolare riguardo alla reperibilità alla visita di controllo e ai rapporti tra INPS e datore di lavoro. Vengono confermate e in parte modificate precedenti istruzioni, distinguendo le conseguenze delle irregolarità a seconda che l'indirizzo sia comunque desumibile dagli archivi INPS, che sia incompleto ma integrabile, oppure che sia inesatto e scoperto solo al momento della visita. La circolare richiama inoltre l'obbligo del lavoratore di comunicare correttamente il luogo di reperibilità e di fornire ulteriori elementi quando l'indirizzo, pur corretto, non consente agevolmente il rintraccio.

Indirizzo mancante, incompleto o inesatto nella certificazione di malattia

Omessa, incompleta o inesatta indicazione dell'indirizzo nella certificazione di malattia

La circolare disciplina le conseguenze dell'errata indicazione dell'indirizzo nel certificato di malattia ai fini della reperibilità alla visita di controllo. L'INPS chiarisce quando l'irregolarità incide sul diritto alla prestazione e quando, invece, può essere superata tramite i dati già disponibili o attraverso ulteriori verifiche.

Ambito e finalità dell'intervento

Il documento nasce dall'esame di alcune sospensive ex art. 46 della legge n. 88/1989 e affronta la casistica della mancata reperibilità alla visita di controllo dovuta a omissione, incompletezza o inesattezza dell'indirizzo indicato dal lavoratore. La questione è valutata sia con riferimento all'INPS sia con riferimento al datore di lavoro, anch'esso legittimato a richiedere il controllo medico.

La circolare dichiara di riepilogare e in parte modificare le istruzioni già fornite con le circolari n. 129 del 6 giugno 1990 e n. 182 del 4 agosto 1997.

Omessa indicazione dell'indirizzo

Per l'omessa indicazione dell'indirizzo viene confermato che il solo difetto formale non comporta automaticamente il disconoscimento del diritto alla prestazione. L'irregolarità non è decisiva quando l'indirizzo del lavoratore risulta comunque acquisibile dai dati già in possesso dell'Istituto, compresi quelli contenuti nella busta o in altra documentazione inviata dall'assicurato, nonché quelli presenti nella procedura di gestione dei certificati o nella procedura "ARCA".

Se, invece, l'indirizzo di interesse non è noto all'INPS, oppure è noto ma non più attuale, la mancata o inesatta indicazione assume rilievo e comporta la non indennizzabilità fino a quando il dato non venga acquisito.

Coordinamento tra INPS e datore di lavoro

La circolare segnala che può verificarsi una divergenza tra l'indirizzo noto al datore di lavoro e quello comunicato all'INPS, ad esempio quando il lavoratore non informa tempestivamente il datore di lavoro del cambio di residenza. Poiché la copia del certificato destinata al datore di lavoro non sempre consente il ricalco dell'indirizzo trascritto sul retro, si raccomanda di indicare il nuovo indirizzo anche nella parte della prima pagina relativa alla reperibilità durante la malattia, così da renderlo disponibile anche al datore di lavoro.

Se emergono difformità tra l'indirizzo indicato dal datore di lavoro nella richiesta di visita e quello risultante dalla copia del certificato per l'INPS, tali difformità devono essere segnalate senza ritardo al datore di lavoro, che adotterà le proprie determinazioni in ordine all'esecuzione del controllo. Quando il datore conferma formalmente l'indirizzo già indicato, l'INPS non considera eventuali episodi di irreperibilità ai fini delle proprie prestazioni, fermo restando che le conseguenze possono eventualmente operare solo sul piano contrattuale. Se la copia INPS perviene dopo l'avvenuto controllo, l'Istituto deve disporre un controllo d'ufficio all'indirizzo segnalato dal lavoratore e comunicare al datore di lavoro il diverso indirizzo riscontrato insieme all'esito del controllo.

Indicazione incompleta dell'indirizzo

L'indirizzo incompleto è trattato in modo analogo all'omissione. Prima di disporre il controllo, l'Istituto deve cercare di integrare l'indirizzo con i dati già in suo possesso. Se l'integrazione non è possibile ma il reperimento sembra comunque praticabile, il controllo può essere disposto ugualmente.

In questo caso i medici di controllo devono essere sensibilizzati a compiere tutte le attività utili al rintraccio dell'assicurato, come l'assunzione di informazioni sul posto o i controlli telefonici, in coerenza con quanto previsto dal disciplinare. Le stesse indicazioni valgono anche quando la visita di controllo è richiesta dal datore di lavoro.

Indirizzo formalmente corretto ma insufficiente per il reperimento

La circolare osserva che, in alcuni contesti territoriali o abitativi, un indirizzo formalmente corretto può non bastare per reperire il lavoratore, ad esempio in presenza di contrade molto estese, frazioni, complessi con un solo numero civico ma con molti edifici, oppure scale con numerose abitazioni. Questa situazione, di per sé, non giustifica l'irreperibilità: il lavoratore deve collaborare fornendo ulteriori elementi utili all'individuazione dell'abitazione, principio ribadito anche dalla giurisprudenza richiamata, in particolare dalla sentenza della Corte costituzionale n. 78/88.

Solo in via eccezionale l'irreperibilità può essere giustificata quando dagli atti anagrafici risulti lo stesso indirizzo indicato dal lavoratore. In tal caso il lavoratore deve comunque essere invitato con raccomandata a fornire, per eventuali ulteriori periodi di malattia, dettagli aggiuntivi come chilometraggio, numero della palazzina o della scala, traversa o altre indicazioni concordate. In mancanza, l'INPS non potrà che adottare il provvedimento di diniego della prestazione.

Indirizzo inesatto

L'indirizzo inesatto è distinto dall'indirizzo incompleto perché, in questo caso, la dichiarazione sembra corretta e l'errore emerge soltanto al momento della visita. Se il medico riesce comunque a rintracciare il lavoratore e a visitarlo, non si producono conseguenze negative. Diversamente, si applicano i provvedimenti previsti per la mancata reperibilità.

Richiamo alla nozione di residenza

In chiusura, la circolare ricorda che, ai fini delle prestazioni economiche di malattia, l'indirizzo del lavoratore coincide normalmente con la residenza, salvo temporanei spostamenti che devono essere comunicati sia all'INPS sia al datore di lavoro. La residenza, ai sensi dell'art. 43 del codice civile, è il luogo di abituale dimora e non va confusa con la mera iscrizione nei registri anagrafici. La variazione della residenza comporta inoltre l'obbligo di tempestiva comunicazione al Comune del luogo di trasferimento.

Punti principali

Finalità e contesto della circolare

La circolare interviene su una casistica esaminata in relazione a sospensive ex art. 46 della legge n. 88/1989, relativa alla mancata reperibilità alla visita medica di controllo per errore nell'indicazione dell'indirizzo sul certificato di malattia. Il tema è affrontato sia sotto il profilo del rapporto con l'INPS sia sotto quello del rapporto con il datore di lavoro, che è anch'esso destinatario della certificazione e può richiedere la visita di controllo.

Indirizzo omesso

L'omessa indicazione dell'indirizzo non comporta automaticamente il diniego della prestazione. Se l'indirizzo è comunque ricavabile dai dati già in possesso dell'Istituto, anche tramite busta, altra documentazione, procedura di gestione dei certificati o procedura ARCA, l'irregolarità può non essere rilevante ai fini dell'irreperibilità. Se invece l'indirizzo non è noto all'INPS, o risulta non più attuale, l'irregolarità comporta la non indennizzabilità fino all'acquisizione del dato.

Rapporti tra indirizzo conosciuto dall'INPS e indirizzo noto al datore di lavoro

La circolare evidenzia che il lavoratore può non aver comunicato al datore di lavoro il cambio di residenza, pur avendolo comunicato all'INPS mediante il certificato. Poiché l'indirizzo per il datore di lavoro non sempre è riportato in modo ricalcabile, si raccomanda di indicare il nuovo indirizzo anche nella parte del certificato relativa alla reperibilità durante la malattia. Se il datore di lavoro richiede la visita presso un indirizzo diverso da quello risultante per l'INPS, la difformità va segnalata immediatamente e, se il datore conferma formalmente il precedente indirizzo, l'Istituto non terrà conto dell'eventuale irreperibilità ai fini delle proprie prestazioni, fermo restando il possibile rilievo sul piano contrattuale. Se la copia INPS arriva dopo il controllo, deve essere disposto un controllo d'ufficio all'indirizzo segnalato all'INPS e l'esito va comunicato al datore di lavoro con il diverso indirizzo riscontrato.

Indirizzo incompleto

La comunicazione di un indirizzo incompleto è trattata in modo analogo all'omissione. Prima di disporre il controllo, l'Istituto deve, se possibile, integrare il dato con le informazioni già in proprio possesso. Se ciò non basta ma si ritiene comunque possibile il reperimento, il controllo può essere disposto; in tal caso i medici di controllo devono attivarsi con tutte le iniziative utili, comprese informazioni sul posto e controlli telefonici. Le stesse indicazioni valgono anche quando la visita è richiesta dal datore di lavoro.

Situazioni locali che rendono difficile il reperimento

La circolare riconosce che, in alcuni contesti, un indirizzo formalmente corretto può non essere sufficiente a consentire la reperibilità per ragioni locali, come contrade estese, frazioni, complessi con unico numero civico o scale con molte abitazioni. In tali casi il lavoratore deve collaborare fornendo elementi aggiuntivi per consentire l'individuazione dell'abitazione. Solo eccezionalmente l'irreperibilità può essere giustificata quando dagli atti anagrafici risulta lo stesso indirizzo indicato dal lavoratore; tuttavia il lavoratore deve essere invitato con raccomandata a fornire in futuro ulteriori dettagli, pena l'adozione del provvedimento di diniego della prestazione.

Indirizzo inesatto

L'ipotesi dell'indirizzo inesatto è distinta da quella incompleta perché l'indicazione appare corretta e l'irregolarità emerge solo al momento della visita. Se il medico riesce comunque a rintracciare e visitare il lavoratore, non vi sono conseguenze; in caso contrario si applicano i provvedimenti previsti per la mancata reperibilità.

Richiamo alla nozione di residenza

In nota si ricorda che, ai fini delle prestazioni economiche di malattia, l'indirizzo del lavoratore coincide di norma con la residenza, salvo temporanei spostamenti che devono essere comunicati all'INPS e al datore di lavoro. La residenza va intesa ai sensi dell'art. 43 del codice civile come il luogo di abituale dimora, distinto dalla mera iscrizione nei registri anagrafici; la variazione comporta inoltre l'obbligo di tempestiva comunicazione al Comune del luogo di trasferimento.

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