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Circolare

Circolare numero 186 del 11-8-1998

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce gli effetti dell’art. 59, comma 16, della legge n. 449/1997 sulla Gestione separata INPS. Per i soggetti non iscritti ad altre forme obbligatorie di previdenza, dal 1° gennaio 1998 è previsto un aumento dell’aliquota contributiva e, correlativamente, un’aliquota di computo maggiorata ai fini pensionistici. Per chi è già iscritto ad altre gestioni pensionistiche obbligatorie, invece, restano fermi i valori precedenti. La circolare conferma inoltre che le prestazioni pensionistiche della Gestione separata sono liquidate con il sistema contributivo.

Liquidazione dei trattamenti pensionistici per gli iscritti alla Gestione separata ex art. 2, comma 26, L. n. 335/1995

Liquidazione dei trattamenti pensionistici per gli iscritti alla Gestione separata

La circolare chiarisce il regime contributivo e di computo delle pensioni per gli iscritti alla Gestione separata INPS, alla luce dell’art. 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Il documento distingue tra soggetti non iscritti ad altre forme obbligatorie di previdenza e soggetti già iscritti ad altre gestioni pensionistiche obbligatorie, precisando gli effetti delle diverse aliquote ai fini pensionistici.

Quadro normativo di riferimento

La circolare richiama l’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che ha istituito la Gestione separata, e conferma quanto già affermato con la circolare n. 112 del 25 maggio 1996: i trattamenti pensionistici maturati con contribuzione nella Gestione separata sono liquidati con il sistema contributivo.

Soggetti non iscritti ad altre forme obbligatorie

Per i soggetti che non risultano iscritti ad altre forme obbligatorie, l’art. 59, comma 16, della legge n. 449/1997 dispone un incremento del contributo alla Gestione separata a decorrere dal 1° gennaio 1998:

  • aumento iniziale di 1,5 punti percentuali;
  • ulteriori aumenti di 0,5 punti percentuali ogni biennio;
  • raggiungimento dell’aliquota complessiva del 19%.

La circolare specifica che il primo incremento opera dal 1° gennaio 2000.

Aliquota di computo per le prestazioni pensionistiche

Per gli assicurati non iscritti ad altre gestioni obbligatorie, l’aliquota di computo è maggiorata di un punto percentuale rispetto a quella di finanziamento. In applicazione della norma, la circolare indica che:

  • nel biennio 1998/1999, con aliquota contributiva dell’11,5%, l’aliquota di computo è pari al 12,5%;
  • nel biennio successivo l’aliquota di computo sale al 13%;
  • il sistema evolve fino al conseguimento della misura complessiva del 20%.

Soggetti iscritti ad altre gestioni pensionistiche obbligatorie

Per i soggetti che risultano iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria, la disciplina resta invariata:

  • aliquota contributiva pari al 10%;
  • aliquota di computo pari al 10%.

La circolare rinvia, per l’individuazione di tali soggetti, alle circolari n. 34 del 7 febbraio 1998, n. 44 del 24 febbraio 1998 e n. 72 del 1° aprile 1998.

Effetti pratici

In sintesi, il documento serve a distinguere il trattamento pensionistico applicabile nella Gestione separata a seconda della posizione previdenziale del soggetto interessato, incidendo sia sul finanziamento della gestione sia sulla misura dell’aliquota di computo utilizzata per il calcolo della pensione.

Punti principali

Oggetto e finalità

La circolare interviene per disciplinare la liquidazione dei trattamenti pensionistici nei confronti degli iscritti alla Gestione separata, richiamando l’art. 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e l’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

Incremento dell’aliquota contributiva per i non iscritti ad altre forme obbligatorie

Per i soggetti non iscritti ad altre forme obbligatorie, dal 1° gennaio 1998 il contributo alla Gestione separata aumenta di 1,5 punti percentuali. L’ulteriore incremento è pari a 0,5 punti percentuali ogni biennio, sempre con decorrenza dal 1° gennaio 1998, fino al raggiungimento dell’aliquota del 19%.

Aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche

Per gli assicurati non iscritti ad altre gestioni obbligatorie, l’aliquota di computo è maggiorata di un punto percentuale rispetto a quella di finanziamento. La circolare precisa che, nel biennio 1998/1999, a fronte di un’aliquota contributiva dell’11,5%, l’aliquota di computo è fissata al 12,5%; nel biennio successivo sale al 13% fino al raggiungimento della misura complessiva del 20%.

Sistema di liquidazione delle pensioni

È confermato che i trattamenti di pensione spettanti in relazione alla contribuzione versata nella Gestione separata sono liquidati con il sistema contributivo, in continuità con quanto già affermato dalla circolare n. 112 del 25 maggio 1996.

Soggetti iscritti ad altre gestioni obbligatorie

Per i soggetti iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria resta ferma l’aliquota di computo nella misura del 10% e, secondo quanto richiamato dalla circolare, anche l’aliquota contributiva resta pari al 10%. Tali soggetti sono quelli individuati dalle circolari n. 34 del 7 febbraio 1998, n. 44 del 24 febbraio 1998 e n. 72 del 1° aprile 1998.

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