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Circolare

Circolare numero 182 del 7-8-1998

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce che, per i lavoratori agricoli a tempo determinato, dal 1 gennaio 1998 le prestazioni di malattia e maternità vanno calcolate sulla retribuzione effettiva/imponibile quando, nella provincia e per la qualifica di assunzione, il contratto collettivo provinciale prevede un salario superiore al salario medio convenzionale 1996. Vengono disciplinati i criteri per individuare la retribuzione di riferimento, i rapporti con i contratti di riallineamento, la gestione della fase transitoria con acquisizione dei dati salariali dagli interessati e dai datori di lavoro, nonche9 il sistema a regime con liquidazione d'ufficio.

Prestazioni economiche di malattia e maternità per i lavoratori agricoli a tempo determinato: retribuzione da assumere a base

Prestazioni economiche di malattia e maternità per lavoratori agricoli a tempo determinato

La circolare disciplina il criterio di calcolo delle prestazioni economiche di malattia e maternità per i lavoratori agricoli a tempo determinato alla luce dell'art. 4 del d.lgs. n. 146/1997. L'elemento centrale �e8 il passaggio dal salario medio convenzionale 1996 alla retribuzione effettiva/imponibile quando, per la qualifica di assunzione e nella provincia interessata, il contratto collettivo provinciale preveda un trattamento superiore a quello convenzionale.

Quadro normativo di riferimento

L'art. 4 del d.lgs. 16 aprile 1997, n. 146 stabilisce che, dal 1� gennaio 1998, il salario medio convenzionale determinato con decreto ministeriale e rilevato nel 1995 resta fermo, ai fini della contribuzione e delle prestazioni temporanee, fino a quando non venga superato, per le singole qualifiche degli operai agricoli, da quello previsto nei singoli territori in applicazione dei contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Da tale momento trova applicazione l'art. 1, comma 1, del d.l. n. 338/1989, convertito dalla legge n. 389/1989, e successive modificazioni.

Principio generale sulla retribuzione da assumere a base

Quando, nella singola provincia, per la qualifica di assunzione del lavoratore agricolo a tempo determinato, la retribuzione contrattuale supera il salario medio convenzionale valido per il 1996, le prestazioni di malattia e maternità non devono pi�f9 essere calcolate sulla base delle retribuzioni convenzionali, ma sulla retribuzione effettiva, che non pu�f2 essere inferiore a quella imponibile, e in particolare a quella contrattuale.

La circolare ribadisce che i requisiti occupazionali restano quelli gi�e0 previsti: iscrizione negli elenchi dell'anno precedente oppure iscrizione d'urgenza nello stesso anno dell'evento per almeno 51 giornate. Rimane fermo anche il numero di giornate annue indennizzabili per malattia, pari alle giornate di iscrizione negli elenchi, con il limite di 30 in caso di iscrizione d'urgenza.

Determinazione concreta della base retributiva

La retribuzione da assumere a base, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 8 agosto 1972, n. 457, �e8 di regola la media giornaliera percepita nel mese precedente l'inizio dell'evento, riferita al rapporto di lavoro in essere al momento dell'insorgenza dell'evento. Se il rapporto era gi�e0 cessato, si considerano tutte le giornate lavorate nel mese, anche se relative a pi�f9 rapporti di lavoro.

Se nel mese in cui �e8 iniziato l'evento si �e8 instaurato un nuovo rapporto di lavoro ancora in corso all'inizio dell'evento, si prende a base la retribuzione delle giornate lavorate in quel mese prima dell'evento. Se nessuna di queste ipotesi ricorre, occorre fare riferimento alla media delle retribuzioni dell'ultimo mese in cui sia stata prestata attivit�e0, anche per una sola giornata.

La circolare precisa inoltre che salari effettivi e salari convenzionali possono coesistere nel medesimo mese da considerare, ad esempio quando il lavoratore abbia svolto mansioni diverse nell'ambito di rapporti conclusi prima dell'evento.

Casi in cui continua ad applicarsi il salario convenzionale

Se nella provincia la retribuzione contrattuale della qualifica non supera il salario convenzionale 1996, oppure se nel mese di riferimento risultano solo salari convenzionali, ad esempio retribuzioni dell'anno 1997, le prestazioni devono essere erogate sulla base dei salari convenzionali richiamati dalla circolare n. 242 del 24 novembre 1997. In tali situazioni non vi �e8 necessit�e0 di richiedere dati salariali al lavoratore.

Lavori svolti in province diverse da quella di residenza

Per i lavoratori che abbiano prestato lavoro agricolo in province diverse da quella di appartenenza, identificata dalla residenza, il criterio ordinario resta il salario medio convenzionale della provincia di residenza se il salario percepito altrove �e8 inferiore a tale livello. Se per�f2, nella provincia di lavoro, il salario effettivo individuato secondo i criteri della circolare supera il convenzionale della provincia di residenza, va utilizzato il salario effettivo.

Qualifica di assunzione e mansioni temporaneamente svolte

La circolare richiama la regola contrattuale generale secondo cui il lavoratore assunto con una determinata qualifica, se temporaneamente adibito a mansioni inferiori per esigenze aziendali, conserva la retribuzione della qualifica di assunzione. Se invece viene adibito a mansioni superiori, ha diritto alla retribuzione prevista per tale qualifica superiore. Questa indicazione rileva ai fini dell'esatta determinazione della retribuzione da assumere per le prestazioni.

Contratti di riallineamento retributivo

Viene chiarito l'impatto dei contratti di riallineamento retributivo estesi alle aziende agricole operanti nel territorio di cui all'art. 1 della legge n. 64/1986, nelle zone del Mezzogiorno, qualora in provincia sia stato sottoscritto un accordo provinciale al quale l'azienda abbia aderito. Per i rapporti di lavoro interessati, le prestazioni continuano a essere calcolate sulla retribuzione convenzionale 1996, secondo le regole ordinarie, fino a quando il salario previsto dal riallineamento non superi materialmente quello convenzionale. La disciplina speciale vale solo per le aziende che hanno aderito all'accordo; in caso contrario, si applicano le regole generali della circolare.

Fase transitoria: raccolta dei dati salariali

Poich�e9 il nuovo sistema delle denunce contributive �e8 stato introdotto di recente e il settore non �e8 ancora stabilizzato, in una prima fase i dati salariali devono essere richiesti agli interessati con l'eventuale supporto dei datori di lavoro. A tale scopo deve essere utilizzato l'allegato 1, da inviare al lavoratore al ricevimento del primo certificato relativo all'evento; per la maternità, l'invio avviene all'inizio dell'evento.

Le retribuzioni del periodo mensile di riferimento possono essere documentate mediante copie delle buste paga, oppure, per rapporti cessati nel periodo, tramite copia del foglio sezione paga del registro di impresa che il datore di lavoro deve rilasciare alla cessazione del rapporto. In mancanza, possono essere utilizzati i dati salariali dichiarati dal datore di lavoro sul mod. Ind. mal. 3/AGR.-OTD, allegato 2, da restituire al lavoratore per l'inoltro all'INPS con l'opportuna annotazione. Questa documentazione va comunque predisposta anche quando il salario contrattuale della qualifica non superi quello convenzionale.

Se i dati retributivi non pervengono in tempo utile, nonostante i solleciti, le SAP possono procedere a liquidazioni provvisorie utilizzando il salario convenzionale 1996, salvo effettuare una successiva liquidazione sulla base dei dati definitivi.

Verifiche successive e correzioni contributive ed erogative

Una volta acquisita la documentazione, le SAP devono individuare la retribuzione di riferimento e determinare la retribuzione media giornaliera dividendo la somma delle retribuzioni da assumere a base per il numero delle giornate lavorate o comunque retribuite nel periodo considerato, utilizzando il mod. Ind. mal. 5 ristrutturato secondo il fac-simile allegato 3.

Le dichiarazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro devono comunque essere verificate successivamente sulla base dei dati risultanti dagli archivi delle denunce contributive. Se emergono differenze negli importi retributivi, omissioni di rapporti o di giornate di lavoro, oppure altre circostanze che abbiano determinato prestazioni in misura diversa dal dovuto, devono essere eseguiti i conseguenti aggiustamenti sia ai fini contributivi sia ai fini delle prestazioni.

Sistema a regime

In una fase successiva, quando i dati salariali saranno disponibili organicamente in linea, la liquidazione delle prestazioni verr�e0 eseguita d'ufficio, senza pi�f9 necessit�e0 di richiedere i dati all'interessato, salvo particolari esigenze locali o diverse indicazioni dell'interessato stesso. Le istruzioni operative per tale sistema saranno fornite successivamente.

Punti principali

Nuovo criterio di riferimento dal 1 gennaio 1998

Per effetto dell'art. 4 del d.lgs. n. 146/1997, il salario medio convenzionale rilevato nel 1995 e fissato con decreto ministeriale del 1996 resta valido ai fini contributivi e delle prestazioni temporanee solo finche9 non sia superato, per le singole qualifiche degli operai agricoli, dal salario previsto nei contratti collettivi provinciali stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Quando il salario contrattuale provinciale supera quello convenzionale, per malattia e maternite0 si deve usare la retribuzione effettiva, non inferiore a quella imponibile.

Criteri di calcolo della retribuzione media giornaliera

La base di calcolo e8, di regola, la media giornaliera percepita nel mese che precede l'inizio dell'evento, riferita al rapporto in essere al momento dell'insorgenza. Se il rapporto era cessato prima dell'evento, si considerano tutte le giornate lavorate nel mese, anche se relative a pif9 rapporti. Se nel mese dell'evento e8 iniziato un nuovo rapporto ancora in corso all'inizio dell'evento, si prendono le retribuzioni delle giornate lavorate in quel mese prima dell'evento. Se nessuna delle situazioni precedenti ricorre, si fa riferimento alla media delle retribuzioni dell'ultimo mese in cui e8 stata prestata attivite0, anche per un solo giorno.

Casi in cui restano applicabili i salari convenzionali

Se nella provincia la retribuzione contrattuale della qualifica non supera il salario medio convenzionale 1996, oppure nel mese di riferimento vi sono solo salari convenzionali (ad esempio per retribuzioni dell'anno 1997), le prestazioni continuano a essere liquidate sulla base dei salari convenzionali richiamati dalla circolare n. 242/1997. In tali casi non occorre richiedere i dati salariali al lavoratore.

Lavoro in province diverse da quella di residenza

Per i lavoratori che abbiano svolto periodi di lavoro agricolo in province diverse da quella di appartenenza, se il salario percepito nella provincia di lavoro e8 inferiore al convenzionale della provincia di residenza, resta applicabile il salario medio convenzionale della provincia di residenza. Se invece nella provincia di lavoro vale un salario effettivo, determinato secondo i criteri indicati, superiore al convenzionale della provincia di residenza, si assume a riferimento il salario effettivo.

Qualifica di assunzione e mansioni svolte

La circolare richiama il principio secondo cui il lavoratore assunto con una certa qualifica, se temporaneamente adibito a mansioni inferiori per esigenze aziendali, conserva la retribuzione della qualifica di assunzione; se invece e8 adibito a mansioni superiori, ha diritto alla retribuzione prevista per la qualifica superiore.

Contratti di riallineamento retributivo

La legge n. 196/1997 ha esteso alle aziende agricole del Mezzogiorno la disciplina dei contratti di riallineamento retributivo, se nella provincia sia stato sottoscritto un accordo provinciale e l'azienda vi abbia aderito. Per tali rapporti, ai fini delle prestazioni temporanee, si continua a calcolare sulla retribuzione convenzionale 1996 fino a quando, per effetto del progressivo riallineamento, il salario previsto non abbia materialmente superato quello convenzionale. La regola vale solo per le aziende aderenti; in mancanza si applicano le disposizioni ordinarie della circolare.

Fase transitoria: acquisizione dei dati salariali

Nella fase iniziale, poiche9 il nuovo sistema delle denunce contributive non e8 ancora stabilizzato, i dati salariali devono essere richiesti agli interessati con l'eventuale ausilio dei datori di lavoro. A tal fine va utilizzato l'allegato 1, da inviare al lavoratore al ricevimento del primo certificato dell'evento; per la maternite0, all'inizio dell'evento.

Documentazione e gestione delle liquidazioni provvisorie

Le retribuzioni del mese di riferimento possono essere documentate con copie delle buste paga, oppure, per rapporti cessati, con il foglio sezione paga del registro di impresa, o ancora con i dati salariali dichiarati dal datore di lavoro sul mod. Ind. mal. 3/AGR.-OTD (allegato 2). Se i dati non arrivano in tempo utile, le SAP possono effettuare liquidazioni provvisorie usando il salario convenzionale 1996, salvo poi procedere a una successiva liquidazione una volta ricevuti i dati definitivi.

Verifiche successive e correzioni

Le dichiarazioni di lavoratori e datori di lavoro devono essere verificate a posteriori sulla base dei dati risultanti dagli archivi delle denunce contributive. Se emergono discordanze sugli importi retributivi o omissioni di rapporti o giornate di lavoro che abbiano determinato prestazioni in misura diversa dal dovuto, devono essere effettuate le conseguenti rettifiche sia sul piano contributivo sia su quello erogativo.

Sistema a regime

Quando i dati salariali saranno disponibili in linea in modo organico, la liquidazione verre0 effettuata d'ufficio, senza necessite0 di richiedere i dati all'interessato, salvo particolari esigenze locali o diverse indicazioni dell'interessato stesso.

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