Circolare numero 180 del 5-8-1998
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare aggiorna la modulistica CEE utilizzata nell’applicazione dei regolamenti comunitari in materia di sicurezza sociale per lavoratori migranti, alla luce delle decisioni della Commissione amministrativa e dell’ampliamento dell’ambito europeo. Vengono elencati i formulari in uso, le competenze interne per la loro gestione e le principali modifiche introdotte nelle serie E100, E200, E300, E400, E500 e E600. Particolare rilievo è dato alle nuove istruzioni per i formulari pensionistici E202, E203, E204 e per l’applicazione delle norme anticumulo comunitarie, nonché alla soppressione o sostituzione di alcuni modelli.
Nuove versioni dei formulari CEE ai sensi dei regolamenti 1408/71 e 574/72
Regolamenti CEE n. 1408/71 e n. 574/72: nuove versioni dei formulari CEE
La circolare n. 180 del 5 agosto 1998 aggiorna la disciplina interna sull’uso dei formulari CEE connessi all’applicazione dei regolamenti comunitari in materia di sicurezza sociale dei lavoratori migranti. Il documento recepisce le revisioni adottate dalla Commissione amministrativa delle Comunità europee e fornisce alle strutture periferiche un quadro operativo unitario dei modelli da utilizzare, delle competenze interne e delle principali novità introdotte nelle varie serie di formulari.
Contesto e finalità dell’intervento
La revisione della modulistica nasce dalle evoluzioni legislative comunitarie e nazionali, nonché dall’estensione del sistema a nuovi Stati membri e agli Stati dello Spazio economico europeo. In conseguenza di tali cambiamenti, la Commissione amministrativa ha modificato o istituito numerosi modelli, con particolare riguardo alle decisioni n. 151/1993, 153/1993, 154/1994, 155/1994, 158/1995, 164/1996 e 165/1997.
La circolare segnala che, per agevolare il lavoro delle sedi, nell’allegato 1 è riportato l’elenco completo dei formulari oggi in uso, con il relativo contenuto e con l’indicazione delle istituzioni italiane competenti al rilascio. Viene inoltre precisata la ripartizione di competenza interna all’INPS:
- la trattazione dei formulari della serie E200, salvo E201 ed E213, è attribuita all’Area "Convenzioni internazionali";
- la trattazione dei formulari delle serie E300 ed E400 è attribuita all’Area "Prestazioni temporanee".
Serie E100: legislazione applicabile, distacco e prestazioni in natura
La serie E100 comprende formulari relativi alla legislazione applicabile, al distacco, al diritto di opzione, alla totalizzazione di periodi e alle prestazioni in natura. La circolare richiama le modifiche già apportate ai formulari E001 e da E103 a E127, nonché la revisione di E101 ed E102, già disciplinata con precedente circolare n. 28 del 5 febbraio 1998. Viene inoltre confermata l’istituzione dei formulari E128 ed E128B, relativi alle prestazioni in natura necessarie durante un soggiorno in uno Stato membro quando non vi sia esigenza di cure immediate.
Serie E200: prestazioni pensionistiche e istruttoria delle domande
La serie E200 riguarda la liquidazione delle prestazioni pensionistiche. La circolare conferma che, in attesa della nuova versione automatizzata dei formulari E202, E203, E204, E207, E210, E211 ed E212, possono continuare a essere utilizzati i modelli già in uso. Viene inoltre precisato che i formulari E208, E209 ed E214 sono stati eliminati.
Formulari E202, E203 ed E204
Per i formulari E202, E203 ed E204 la circolare riporta istruzioni dettagliate su diversi aspetti compilativi, richiamando anche la necessità di utilizzare le informazioni contenute nei questionari VO/IO/SO BIS UE e nelle note ai singoli modelli.
In relazione ai dati degli aventi diritto, sono evidenziate alcune regole specifiche:
- per il Portogallo deve essere sempre indicato il numero di codice fiscale, utile all’identificazione della posizione assicurativa;
- per l’Olanda, se noto, va indicato il codice "SOFI";
- per Olanda, Islanda, Finlandia e Norvegia devono essere riportati i dati relativi alla "convivenza";
- per la Norvegia è necessario anche compilare l’apposito intercalare;
- il riquadro dell’indirizzo del richiedente è stato integrato con le coordinate bancarie.
Per quanto riguarda l’attività lavorativa degli aventi diritto, è stata introdotta la voce "il richiedente dichiara di non avere redditi". Se tale informazione perviene all’Italia da altre istituzioni, le sedi possono evitare di richiedere la comune dichiarazione reddituale all’interessato.
Nella sezione relativa alle prestazioni chieste o percepite, le informazioni servono anche per compilare il nuovo riquadro sulle disposizioni anticumulo comunitarie. La voce sulle prestazioni familiari è prevista solo per le istituzioni italiane, mentre per le prestazioni di malattia in natura va sempre data risposta negativa, poiché l’Istituto non eroga tali prestazioni. Inoltre, nei punti 8.15 di E202 e 9.15 di E204 va sempre indicata la o le istituzioni debitrici delle prestazioni eventualmente segnalate.
Informazioni per le norme anticumulo
La circolare collega tali dati all’applicazione degli articoli 46-ter e 46-quater del regolamento n. 1408/71, come modificati dal regolamento n. 1248/92. Viene ribadito che non costituiscono norme anticumulo le disposizioni che limitano l’integrazione al trattamento minimo, perché non riducono la prestazione in base alla carriera assicurativa, ma la elevano fino al livello di legge.
La circolare individua poi le ipotesi nelle quali, a seconda del tipo di prestazione, può operare la riduzione:
- per la pensione di vecchiaia (E202), solo in caso di cumulo con redditi da lavoro dipendente o autonomo, anche esteri, quando la pensione sia di importo superiore al trattamento minimo;
- per la pensione di invalidità (E204), nei casi di cumulo con redditi da lavoro o con altre prestazioni e rendite indicati nel testo, comprese le ipotesi legate alla legge n. 335/1995;
- per la pensione ai superstiti (E203), in caso di redditi del beneficiario superiori ai limiti dell’art. 1, comma 41, della legge n. 335/1995, ovvero in presenza di rendita INAIL per lo stesso evento che ha causato la morte.
Nei punti 3 e 4 dei formulari devono essere indicate eventuali quote di pensione calcolate in base a contribuzione volontaria, ai fini dell’art. 46-bis, punto 3, lettera c), del regolamento n. 1248/92.
Altri aggiornamenti della serie E200
Il formulario E205 è stato introdotto in versioni specifiche per Austria, Finlandia, Svezia, Islanda, Norvegia e Liechtenstein. Per la sua emissione automatizzata si rinvia alle istruzioni impartite con la circolare n. 122 del 9 giugno 1998.
Il formulario E207 è stato integrato con un intercalare destinato alle istituzioni svedesi. La circolare richiama l’attenzione delle sedi sulla necessità di compilare integralmente il modello, poiché alcune istituzioni hanno lamentato carenze documentali con conseguenti ritardi nella lavorazione.
Il formulario E210, relativo alla decisione su una domanda di pensione, contiene nuove informazioni utili all’applicazione delle norme anticumulo. In particolare:
- al punto 6.1 va indicato se la prestazione è stata liquidata in regime autonomo o in prorata;
- al punto 6.2 vanno indicate le eventuali riduzioni applicate in base alla legislazione nazionale;
- al punto 6.3 va precisato se l’effetto della norma nazionale anticumulo sia stato limitato dall’applicazione del regolamento n. 1248/92;
- al punto 6.4 va riportato il numero annuo di pagamenti mensili;
- ai punti 6.6-6.9 vanno esposti gli importi pensionistici nei diversi anni di riferimento, distinguendo importo comunitario, importo derivante da assicurazione volontaria, importo prima delle imposte e importo netto da porre in pagamento.
Il formulario E213, relativo alla perizia medica dettagliata, sarà oggetto di successive istruzioni.
Serie E300: prestazioni di disoccupazione
La serie E300 è stata modificata dalla decisione n. 154/1994. In particolare, per il formulario E301 la circolare segnala modifiche nei cognomi da indicare per cittadini spagnoli e portoghesi, nonché l’introduzione dei punti 1.5 e 1.6, nei quali va indicato il numero di identificazione per i modelli destinati a Danimarca, Finlandia e Svezia, oppure il numero di sicurezza sociale (NIR) per quelli destinati alla Francia.
La circolare raccomanda di compilare tutti gli altri punti con informazioni il più possibile complete, in relazione al Paese destinatario. Le modifiche del punto 1 di E301 valgono anche per E302 ed E303.
Serie E400: prestazioni familiari
La serie E400 è stata oggetto di revisione ai sensi della decisione n. 155/1994. La circolare dettaglia le principali innovazioni per ciascun modello.
E401
Il formulario E401 è ora suddiviso in due parti: la parte "A" compilata dall’organismo richiedente e la parte "B" dagli uffici anagrafici. I dati della persona indicata al punto 1 possono riferirsi anche a un lavoratore autonomo o a una persona di cui l’orfano è a carico. La parte "A" è più dettagliata sotto il profilo anagrafico e, per Danimarca, Islanda, Norvegia e Olanda, richiede anche i dati del convivente.
E402, E403, E404 ed E405
Per E402 sono previste informazioni più dettagliate sulla frequenza scolastica e un nuovo punto 5 per le istituzioni francesi, lussemburghesi e olandesi. E403 è rimasto sostanzialmente invariato, salvo un allegato aggiunto per le esigenze francesi. E404 non presenta modifiche sostanziali rispetto alla precedente edizione. E405 contiene un nuovo riquadro 3 per indicare i periodi di godimento delle prestazioni familiari, la denominazione e l’indirizzo del datore di lavoro e, per i lavoratori autonomi, il tipo di attività esercitata.
Soppressione e nuovi modelli per la Francia
I vecchi formulari E406 F, E407 F, E408 F, E409 F ed E410 F sono stati soppressi. Sono stati introdotti nuovi modelli E406 F ed E407 F per finalità specifiche francesi:
- E406 F riguarda gli esami medici postnatali e va richiesto dall’interessato al medico di famiglia o ad altro medico per il periodo successivo ai tre mesi di età del bambino;
- E407 F è riservato alle prestazioni per i minori handicappati ed è richiesto dalle istituzioni francesi per la concessione dell’assegno di istruzione speciale.
Il formulario E411 è sostanzialmente invariato, ma nella nuova versione riguarda anche i lavoratori autonomi.
Serie E500: carriera assicurativa e scambio telematico
I formulari della serie E500 sono dedicati allo scambio di informazioni tra istituzioni per l’attuazione delle decisioni n. 117/1982 e n. 118/1983 e per accelerare la definizione delle domande di pensione in regime comunitario.
La circolare distingue due gruppi di modelli:
- E501, E502 ed E551, utilizzati in una procedura centralizzata basata su scambi telematici per lo scambio dei numeri di matricola dei lavoratori nell’area comunitaria;
- E503, E504 ed E505, utilizzati per la ricostruzione anticipata della carriera assicurativa dei lavoratori occupati nell’area comunitaria.
Viene inoltre evidenziato che, con la nuova versione della stazione di lavoro per le convenzioni internazionali, anche le SAP possono rilasciare, con apposita opzione, un formulario E205/E105 in attuazione della decisione n. 118.
Serie E600: prestazioni speciali non contributive
La circolare richiama infine i formulari E601 ed E602, già istituiti per la trattazione delle prestazioni speciali a carattere non contributivo. E601 è finalizzato all’acquisizione di informazioni sugli importi dei redditi percepiti in uno Stato membro diverso da quello competente; E602 riguarda invece la totalizzazione di periodi di impiego, attività autonoma e residenza.
Indicazioni operative generali
Il documento insiste sulla necessità di compilare i formulari in modo completo e coerente con le istruzioni riportate nelle note dei singoli modelli e nei questionari di supporto. In più punti richiama la collaborazione tra sedi, strutture periferiche e istituzioni estere, in modo da evitare ritardi istruttori e assicurare la corretta applicazione della normativa comunitaria e delle regole anticumulo. In chiusura, la circolare rinvia agli allegati contenenti i testi delle decisioni e dei formulari aggiornati, mentre alcuni allegati tecnici e messaggi precedenti sono richiamati come supporto interpretativo e operativo.
Punti principali
Aggiornamento della modulistica comunitaria
La Commissione amministrativa ha rivisto i formulari annessi alla decisione n. 130/1983 per tener conto delle evoluzioni normative e dell’estensione dell’applicazione dei regolamenti CEE n. 1408/71 e n. 574/72 ad Austria, Finlandia, Svezia e ai Paesi SEE come Islanda, Norvegia e Liechtenstein. La circolare richiama le decisioni n. 151, 153, 154, 155, 158, 164 e 165, che hanno istituito o modificato le principali serie di formulari.
Competenze interne INPS e uso dei formulari
Viene precisato che la gestione dei formulari della serie E200, salvo E201 ed E213, rientra nell’Area "Convenzioni internazionali"; la serie E300 ed E400 è di competenza dell’Area "Prestazioni temporanee". L’allegato 1 elenca tutti i formulari attualmente utilizzabili, con contenuto e istituzione italiana competente al rilascio. Per la serie E500 si conferma una procedura telematica centralizzata.
Serie E100: distacchi, legislazione applicabile e prestazioni in natura
Sono richiamate le modifiche ai formulari E001 ed E103-E127, mentre E101 ed E102 risultano modificati e disciplinati da istruzioni specifiche. Sono inoltre istituiti i formulari E128 ed E128B per le prestazioni in natura necessarie durante un soggiorno in uno Stato membro senza bisogno di cure immediate.
Serie E200: prestazioni pensionistiche e istruttoria
Per le pensioni sono state adottate nuove versioni dei formulari della serie E200. In attesa della versione automatizzata di E202, E203, E204, E207, E210, E211 ed E212, è consentito continuare a usare i modelli già in uso. Sono stati eliminati E208, E209 ed E214. La circolare fornisce istruzioni di dettaglio per E202, E203 ed E204, con attenzione ai dati identificativi, alle informazioni bancarie, alla convivenza, alle prestazioni chieste o percepite, e alle informazioni utili per le norme anticumulo.
Norme anticumulo e compilazione dei formulari E202, E203, E204
Le informazioni contenute nei riquadri dedicati ai formulari pensionistici servono per applicare gli articoli 46-bis, 46-ter e 46-quater del regolamento n. 1408/71, come modificato dal regolamento n. 1248/92. La circolare distingue i casi in cui le riduzioni derivano da norme nazionali anticumulo e chiarisce quali situazioni non rientrano in tale nozione, come l’integrazione al trattamento minimo. Vengono indicate le ipotesi di riduzione per vecchie pensioni di vecchiaia, pensioni di invalidità, assegni ordinari di invalidità e pensioni ai superstiti, nonché la necessità di indicare l’eventuale quota derivante da contribuzione volontaria.
Serie E300: disoccupazione
I formulari E301, E302 ed E303 sono stati modificati. Per E301 si richiede, tra l’altro, l’indicazione di elementi identificativi diversi a seconda del Paese destinatario, come il numero di identificazione per Danimarca, Finlandia e Svezia o il NIR per la Francia. È raccomandata la massima completezza nelle informazioni fornite.
Serie E400: prestazioni familiari
La nuova modulistica della serie E400 è stata modificata in modo significativo. E401 è articolato in due parti e può riguardare anche lavoratori autonomi; per alcuni Paesi va indicato il convivente. E402 richiede informazioni più dettagliate sulla frequenza scolastica, E405 aggiunge un riquadro sui periodi di godimento delle prestazioni familiari e sul datore di lavoro o attività autonoma. Sono soppressi i vecchi formulari E406 F, E407 F, E408 F, E409 F ed E410 F, mentre i nuovi E406 F ed E407 F rispondono a specifiche esigenze francesi. E411 resta sostanzialmente invariato ma si applica anche ai lavoratori autonomi.
Serie E500: carriera assicurativa e procedura centralizzata
I formulari della serie E500 servono allo scambio di informazioni tra istituzioni e alla ricostruzione della carriera assicurativa dei lavoratori migranti. E501, E502 ed E551 sono utilizzati per lo scambio telematico dei numeri di matricola, mentre E503, E504 ed E505 sono impiegati per la ricostruzione anticipata della carriera assicurativa. La circolare segnala inoltre la possibilità di rilasciare, tramite le SAP e con apposita opzione, un formulario E205/E105 in relazione alla decisione n. 118/83.
Serie E600: prestazioni speciali non contributive
Per le prestazioni speciali a carattere non contributivo sono richiamati i formulari E601 ed E602, introdotti dalla decisione n. 151/1993. Il formulario E601 riguarda informazioni sugli importi dei redditi percepiti in uno Stato membro diverso da quello competente, mentre E602 concerne la totalizzazione dei periodi di impiego, attività autonoma e residenza.
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