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Sentenza

Sentenza n. 1141/2026 - Napoli, Sezione 9

per l'annullamento I.Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: A) della delibera di giunta regionale della Campania del 27 dicembre 2024, n. 757, pubblicata sul B.U.R.C. n. 3 del 13 gennaio 2025, con oggetto: “Assegnazione dei volumi massimi di prestazioni e dei correlati limiti di spesa delle strutture sanitarie private accreditate per l’assistenza specialistica ambulatoriale. Determinazioni”; B) della DGRC 24 febbraio 2025, n. 80, pubblicata sul B.U.R.C. n. 13 del 3 marzo 2025, con oggetto: “Nomenclatore tariffario regionale e relativo catalogo dell’assistenza specialistica ambulatoriale ai sensi del dpcm 12 gennaio 2017. Ulteriori determinazioni”; C) di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, laddove lesivi dei diritti e interessi della ricorrente, ivi inclusa, se e in quanto occorra, la nota della Regione Campania - Direzione Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale prot. n. 0614135 del 23dicembre 2024, non nota nel suo effettivo contenuto, richiamata nell’Allegato A - Relazione Tecnica alla DGRC 27 dicembre 2024, n. 757; II. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da LABORATORIO ANALISI MICRON S.R.L. il 16 aprile 2025: per l’annullamento previa adozione di adeguate misure cautelari anche monocratiche della delibera di giunta regionale della Campania del 2 aprile 2025, n. 175, con oggetto: “Attuazione delle delibere della Giunta Regionale n. 757 del 27 dicembre 2024 e n. 80 del 24 febbraio 2025: approvazione degli schemi dei contratti con le strutture private accreditate per l’assistenza specialistica ambulatoriale e integrazioni al relativo nomenclatore e catalogo regionale - Determinazioni”, pubblicata sul B.U.R.C. n. 21 del 7 aprile 2025;

Giustizia amministrativa202501537

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IXSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: delibere regionali di assegnazione dei volumi massimi di prestazioni e dei tetti di spesa, di approvazione del nomenclatore tariffario e degli schemi contrattuali con le strutture private accreditate

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (Regione e azienda sanitaria)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato le delibere regionali relative alla programmazione dell'assistenza specialistica ambulatoriale, all'assegnazione dei volumi massimi e dei limiti di spesa e all'approvazione del nomenclatore tariffario, deducendo difetto di istruttoria e di motivazione, violazione della normativa europea in materia di concorrenza e aiuti, manifesta illogicità e irragionevolezza, violazione del legittimo affidamento e manifesta ingiustizia. In particolare, ha contestato l'utilizzo preponderante del criterio storico per la determinazione dei budget, l'insufficiente incidenza degli indicatori di performance, il mantenimento di limiti basati sul precedente sistema tariffario e l'irragionevole mancata corrispondenza tra il tetto assegnato e il più ampio numero di prestazioni ricomprese nel nuovo nomenclatore. Con motivi aggiunti ha impugnato la delibera di approvazione degli schemi contrattuali, deducendo l'illegittimità derivata degli atti precedenti e l'illegittimità della clausola di salvaguardia, ritenuta vessatoria, lesiva del diritto di difesa e incompatibile con il diritto dell'Unione europea. La ricorrente ha dichiarato di non avere sottoscritto il contratto e ha sostenuto che la sospensione dell'accreditamento avrebbe richiesto l'apertura di un procedimento e l'adozione di un provvedimento amministrativo.

La decisione

Il TAR ha dichiarato improcedibili il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti, senza esaminare nel merito le censure sui criteri di determinazione dei tetti di spesa e sulla clausola di salvaguardia. La ricorrente non aveva sottoscritto il contratto entro il termine previsto. Ai sensi dell'art. 8-quinquies, comma 2-quinquies, del d.lgs. n. 502/1992, la mancata stipula determina automaticamente ed ex lege la sospensione dell'accreditamento, senza necessità di un procedimento o di un distinto provvedimento amministrativo e indipendentemente dall'imputabilità della mancata stipula. In assenza del contratto, la struttura non può erogare prestazioni a carico del Servizio sanitario regionale, non può pretendere il relativo corrispettivo e non conserva un interesse attuale a contestare i tetti di spesa. La mancata convocazione da parte dell'ASL è stata ritenuta irrilevante, poiché la struttura, interessata alla stipula, avrebbe potuto sollecitarla. Il TAR ha inoltre respinto la richiesta di sollevare questione di legittimità costituzionale, ritenendo manifestamente infondata la prospettata violazione degli artt. 24 e 113 Cost.: la preclusione processuale deriva dalla clausola di salvaguardia e dall'assenza di interesse, non dalla sospensione automatica in sé. Le spese sono state integralmente compensate per la peculiarità della questione.

Norme richiamate

  • art. 8-quinquies, comma 2-quinquies, d.lgs. 502/1992

    In caso di mancata stipula degli accordi di cui al presente articolo, l’accreditamento istituzionale di cui all’articolo 8-quater delle strutture e dei professionisti eroganti prestazioni per conto del Servizio sanitario nazionale interessati è sospeso

    La mancata stipula dell'accordo contrattuale produce automaticamente ed ex lege la sospensione dell'accreditamento, senza necessità di un procedimento o di un provvedimento amministrativo, a prescindere dall'imputabilità della mancata stipula.

  • art. 8-quater d.lgs. 502/1992

    L'accreditamento istituzionale costituisce il presupposto per l'erogazione di prestazioni sanitarie per conto del Servizio sanitario nazionale; la sua sospensione impedisce temporaneamente tale attività.

  • art. 267 TFUE

    La richiesta subordinata di rinvio pregiudiziale è stata respinta implicitamente, non ravvisandosi una questione interpretativa europea necessaria ai fini della decisione.

  • art. 24 Cost.

    La disciplina della sospensione automatica dell'accreditamento non viola il diritto di difesa; l'eventuale preclusione alla contestazione dei tetti deriva dalla mancata stipula e dalla clausola di salvaguardia.

  • art. 113 Cost.

    La disciplina non determina una violazione del diritto di agire contro gli atti amministrativi, poiché l'assenza di interesse deriva dalla mancata stipula del contratto e dalla conseguente sospensione dell'accreditamento.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Il giudice ha deciso sulla questione di improcedibilità previamente segnalata alle parti in udienza.

Massime di principio

  • La mancata stipula dell'accordo contrattuale previsto dall'art. 8-quinquies del d.lgs. 502/1992 determina automaticamente ed ex lege la sospensione dell'accreditamento istituzionale, senza necessità di apertura di un procedimento o di adozione di un autonomo provvedimento amministrativo.
  • La sospensione automatica dell'accreditamento opera come conseguenza oggettiva della mancata stipula, indipendentemente dalla parte cui sia imputabile l'omessa conclusione dell'accordo e anche quando l'amministrazione non abbia formalmente avviato un procedimento di sospensione.
  • Una struttura sanitaria privata accreditata che non abbia sottoscritto l'accordo contrattuale non può erogare prestazioni a carico del Servizio sanitario regionale né pretendere il relativo corrispettivo; in tale situazione non conserva un interesse attuale a impugnare gli atti regionali di determinazione dei volumi e dei tetti di spesa.
  • La mancata convocazione della struttura da parte dell'azienda sanitaria non esclude gli effetti della mancata stipula quando la struttura, interessata alla conclusione dell'accordo, avrebbe potuto sollecitare l'amministrazione a fissare la sottoscrizione.
  • La previsione legislativa della sospensione automatica dell'accreditamento non è irragionevole né lesiva degli artt. 24 e 113 Cost., poiché mira a impedire l'erogazione di prestazioni finanziate con risorse pubbliche in assenza dell'accordo contrattuale, elemento essenziale del rapporto con il Servizio sanitario regionale.

Come è indicizzato

MaterieAccreditamento e convenzionamentoAssistenza e prestazioni sanitarieEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interessePrincipio di legalità e tipicitàEfficacia ed esecutorietàQuestione di legittimità costituzionale

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