Cassazione Civile, Ordinanza n. 01578/2023 del 19/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dal diniego della liquidazione del compenso o, comunque, del beneficio del patrocinio a spese dello Stato nel grado di appello, confermato dal giudice di merito. La Corte d'appello ha ritenuto che la parte, già ammessa al patrocinio e rimasta soccombente in primo grado, avendo proposto a sua volta un'impugnazione autonoma contro la sentenza sfavorevole, dovesse presentare una nuova istanza di ammissione al patrocinio per il grado successivo. Il ricorso per cassazione ha censurato tale impostazione sostenendo che l'impugnazione proposta era in realtà un appello incidentale condizionato, destinato a operare solo se fosse stato accolto l'appello principale altrui, evenienza che non si è verificata. Il ricorrente ha quindi sostenuto che non vi fosse necessità di una nuova domanda di ammissione al beneficio per l'appello. Con memoria ha inoltre insistito sulla natura condizionata del gravame e sulla sua compatibilità con il ruolo di coobbligato in solido. Il Ministero ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo corretta la decisione di merito. Ha affermato che, ai sensi dell'art. 120 del d.P.R. n. 115 del 2002, la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato che sia rimasta soccombente in primo grado non può avvalersi automaticamente dell'ammissione per proporre impugnazione, dovendo presentare una nuova istanza di ammissione per il grado successivo. La Corte ha richiamato i propri precedenti secondo cui l'eventuale uso del beneficio nel giudizio di impugnazione è subordinato a una autonoma verifica dei requisiti, compresa la non manifesta infondatezza dell'impugnazione. Ha poi osservato che, comunque si qualifichi l'impugnazione come condizionata, il giudice di merito aveva accertato che il ricorrente aveva comunque svolto censure autonome contro la decisione di primo grado, da valutarsi indipendentemente dalla sorte dell'appello principale. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e applicazione dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 120 d.P.R. n. 115 del 2002
"La parte ammessa rimasta soccombente non può giovarsi dell'ammissione per proporre impugnazione, salvo che per l'azione di risarcimento del danno nel processo penale"
La norma determina la perdita di efficacia dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per la parte soccombente in primo grado, salvo il caso dell'azione civile nel processo penale; per il grado di impugnazione è necessaria una nuova istanza di ammissione e una autonoma verifica dei presupposti, inclusa la non manifesta infondatezza del gravame.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
"sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato"
In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato solo come parametro di calcolo dell'ulteriore importo dovuto in caso di soccombenza processuale.
Massime di principio
- La parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato che sia rimasta soccombente in primo grado non può utilizzare automaticamente il beneficio nel successivo giudizio di impugnazione: occorre una nuova istanza di ammissione per il grado ulteriore.
- L'istanza di patrocinio per il grado di impugnazione deve essere sottoposta a una verifica autonoma dei presupposti di legge, compresa la non manifesta infondatezza dell'impugnazione proposta.
- La qualificazione del gravame come appello incidentale condizionato non elide, di per sé, la necessità di una nuova ammissione al patrocinio se la parte soccombente intende coltivare censure proprie contro la sentenza di primo grado.
- Quando il giudice di merito accerti che la parte soccombente ha proposto doglianze autonome contro la decisione impugnata, la disciplina del patrocinio opera indipendentemente dalla sorte dell'impugnazione principale altrui.
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