Cassazione Penale, Sentenza n. 12503/2023 del 24/03/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso deduceva due motivi principali: 1) vizio di motivazione e inadeguata valutazione delle risultanze probatorie poiché la condanna si sarebbe fondata sulle dichiarazioni della persona offesa (Pizzitola Giovanbattista) e di Asta Irene, la quale non sarebbe teste oculare essendosi limitata a "intravedere" i fatti; 2) omissione di pronunciare il proscioglimento ai sensi dell'art. 529 c.p.p. con riferimento al capo B) (minacce), dovendosi invece rilevare l'estinzione del reato per remissione di querela della persona offesa nei confronti del coimputato Abitabile Mariano, per il quale era intervenuta sentenza di proscioglimento irrevocabile
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto inammissibile il primo motivo (censure di merito generiche e ripetizione di censure già valutate in appello; applicazione del principio della "doppia conforme"). Ha invece accolto il secondo motivo: essendo intervenuta, nei confronti del coimputato Abitabile, remissione di querela e conseguente proscioglimento irrevocabile per il reato di minacce (capo B), la Cassazione ha rilevato l'errore di diritto della corte territoriale e ha annullato senza rinvio la sentenza limitatamente al reato di minacce, dichiarandolo estinto per remissione di querela. Ne è conseguita l'esclusione dalla pena complessiva della porzione relativa a tale reato (15 giorni di reclusione) e la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali. Non è stata inflitta sanzione amministrativa pecuniaria alla Cassa delle ammende per la non totale soccombenza del ricorrente.
Norme richiamate
art. 110 c.p.
Recita la responsabilità per il concorso di persone nel reato; citata a titolo di qualificazione delle fattispecie (reati commessi in concorso)
artt. 582, 585 c.p.
Riferite ai reati di lesioni e alle relative ipotesi; usate per individuare i capi A) (reati per i quali è stata confermata la condanna)
art. 612 c.p.
Norma che disciplina il reato di minaccia; rilevante perché il capo B) (minacce) è stato dichiarato estinto per remissione di querela nei confronti del coimputato
art. 529 c.p.p.
Norma che disciplina il proscioglimento; evocata dal ricorrente con riferimento alla dichiarazione di estinzione del reato per remissione di querela, ma la Corte ha richiamato in concreto l'applicazione dell'art. 155 c.p. per la declaratoria di estinzione
art. 155, co. 2, c.p.
Applicata dalla Corte: quando il reato è estinto per remissione della querela in favore di un coimputato e sussiste sentenza irrevocabile, va pronunciata sentenza di non doversi procedere (estinzione del reato) anche per gli altri imputati interessati alla stessa vicenda
art. 340, co. 4, c.p.p.
Richiamato per la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali in sede di annullamento senza rinvio
art. 23, co. 8, d.l. 28/10/2020, n. 137
Norma regolante la trattazione orale in udienza pubblica in Cassazione; citata in relazione al deposito della requisitoria scritta del sostituto procuratore generale
Massime di principio
- La Cassazione non riesamina criticamente il merito probatorio se le censure sono generiche o ripetitive delle deduzioni già formulate in appello; le doglianze sulla valutazione delle prove devono essere specifiche e dimostrare un travisamento macroscopico per essere esaminate in sede di legittimità.
- Se, nei confronti di un coimputato, il reato perseguibile a querela è estinto per remissione di querela e sussiste sentenza irrevocabile, la stessa estinzione opera anche per gli altri imputati relativi allo stesso fatto: il giudice deve applicare l'art. 155 c.p. e pronunciarsi sulla non procedibilità/estinzione, con annullamento senza rinvio della parte di sentenza relativa al reato estinto.
- L'annullamento parziale senza rinvio comporta la modifica del trattamento sanzionatorio eliminando la porzione di pena relativa al capo estinto; il ricorrente parzialmente vittorioso non è considerato totalmente soccombente (incidendo su eventuali sanzioni accessorie come la multa alla Cassa delle ammende).
- La presenza della cosiddetta "doppia conforme" (identità di valutazione tra primo grado e appello) limita ulteriormente l'intervento di Cassazione sulla valutazione delle prove, salvo che non emerga un evidente travisamento delle risultanze processuali.
Testo integrale
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