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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14984/2022 del 19/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale della Libertà che aveva rigettato il riesame avverso la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla P.G. applicata dal G.I.P. di Patti per il reato ex art. 73 d.P.R. 309/1990. Il difensore deduceva manifesta illogicità della motivazione circa la sussistenza dei gravi indizi, sostenendo che la coltivazione fosse di minime dimensioni (sette piante) e che il possesso di due involucri da parte di due soggetti fosse compatibile con uso personale ripartito tra gli stessi, non con destinazione a terzi.

La decisione

La Corte rigetta il ricorso come infondato. Richiama la giurisprudenza di legittimità (Sezioni Unite e precedenti) sul controllo in cassazione della motivazione delle misure cautelari e sui criteri per distinguere coltivazione domestica da coltivazione penalmente rilevante. Constatato che la coltivazione non era "domestica" (avveniva in un campo con sistema d'irrigazione e uso di fertilizzanti, elementi non contestati), la Corte ritiene corretta la valutazione del Tribunale circa i gravi indizi di colpevolezza e conferma la legittimità della misura cautelare; condanna il ricorrente alle spese.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. 309/1990

    Norma penale sostanziale contestata: disciplina le fattispecie di produzione e detenzione di sostanze stupefacenti; nel caso in esame la coltivazione di piante di marijuana è stata contestata ai sensi di questa disposizione.

  • art. 292 c.p.p.

    Indica i requisiti formali della motivazione dell'ordinanza cautelare; la motivazione del tribunale del riesame deve conformarsi a questo modello, adattato al carattere indiziario della pronuncia.

  • art. 546 c.p.p.

    Modello motivazionale richiamato come riferimento strutturale per la decisione di riesame; utilizzato come parametro per la completezza della motivazione.

  • art. 606 lett. e) c.p.p.

    Limita l'attività di controllo della Cassazione ai casi di violazione di norme o manifesta illogicità della motivazione; esclude la rinnovazione del giudizio di merito o la diversa valutazione dei fatti.

  • Sezioni Unite, sentenza n. 11 del 22/03/2000 (Audino)

    Definisce il ruolo della Cassazione nel sindacare la motivazione delle misure cautelari: verifica la congruenza della motivazione rispetto ai canoni di logica e ai principi di diritto, senza sostituirsi al giudice di merito nella rievocazione dei fatti.

  • Sezioni Unite, sentenza "Caruso" (C SU n. 12348 del 19/12/2019)

    Stabilisce i criteri per distinguere la coltivazione "domestica" (penalmente irrilevante se di minime dimensioni e destinata esclusivamente all'uso personale, con tecniche rudimentali e modesta produttività) dalla coltivazione penalmente rilevante (anche indipendentemente dalla quantità immediata se la pianta è del tipo tipico e idonea a giungere a maturazione). La valutazione dipende anche dallo stadio di sviluppo delle piante.

  • Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017 (Di Iasi)

    Ribadisce che il ricorso per cassazione contro misure cautelari è ammissibile solo per violazione di norme o manifesta illogicità della motivazione, non per diversa valutazione dei fatti.

Massime di principio

  • Per impugnare con successo una misura cautelare in Cassazione occorre denunciare la violazione di norme o la manifesta illogicità della motivazione; non è permesso chiedere una semplice rivalutazione dei fatti.
  • La qualificazione della coltivazione come "domestica" (esente da rilevanza penale) richiede elementi concreti: tecniche rudimentali, esiguità del numero di piante, modesto quantitativo producibile, assenza di strutture o mezzi (es. irrigazione, fertilizzanti) che incrementino la produzione.
  • La presenza di più persone e di più involucri non è di per sé decisiva, ma può contribuire alla valutazione complessiva in presenza di altri indici di destinazione a terzi.
  • La valutazione dell'offensività della coltivazione dipende dallo stadio di sviluppo delle piante: per piante mature si valuta la quantità di principio attivo; per piante in fase iniziale rileva la loro attitudine a giungere a maturazione in condizioni favorevoli.
  • In difesa, per sostenere l'idea di uso personale è utile produrre elementi che documentino l'ambiente domestico, la rudimentalità delle tecniche e la reale esiguità della produttività; in mancanza, infrastrutture agricole e tecniche aumentano la probabilità di configurare attività destinata al mercato.

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