Cassazione Penale, Ordinanza n. 04385/2026 del 03/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del tribunale dell'esecuzione che aveva escluso il riconoscimento della continuazione tra più condanne già riportate. La vicenda riguardava reati della stessa specie, tutti ricondotti all'art. 73 D.P.R. 309/1990, commessi nel medesimo contesto territoriale ma in un arco temporale ampio. Il tribunale aveva ritenuto che tale distanza temporale, unita all'assenza di ulteriori specifici elementi di collegamento progettuale, escludesse la prova di un originario e unitario disegno criminoso, potendo al più esprimere una generale propensione a delinquere. Con il ricorso si contestava questa valutazione, valorizzando omogeneità delle violazioni e del bene giuridico, vicinanza spazio-temporale, identità della spinta criminosa e delle modalità esecutive, sistematicità delle condotte, inserimento nel territorio e finalità di sostentamento economico, deducendo in sostanza una motivazione illegittima o carente nel diniego della continuazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il giudice dell'esecuzione avesse correttamente applicato i criteri sul medesimo disegno criminoso, escludendolo sulla base del dilatato arco temporale delle condotte e della mancanza di specifici elementi di collegamento progettuale. Le doglianze del ricorrente sono state giudicate meramente confutative e non idonee a evidenziare carenze motivazionali, contraddizioni o manifesta illogicità dell'ordinanza impugnata. Ne è derivata la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 81, secondo comma, c.p.
medesimo disegno criminoso
La continuazione richiede che l'agente si sia previamente rappresentato e abbia unitariamente deliberato una serie di condotte criminose; non basta un generico programma di vita delinquenziale o una mera tendenza alla reiterazione dei reati.
art. 73 D.P.R. n. 309 del 1990
Le condotte oggetto di valutazione erano tutte ricondotte alla medesima fattispecie incriminatrice in materia di stupefacenti, circostanza però ritenuta non sufficiente, da sola, a fondare la continuazione.
art. 616 c.p.p.
In caso di ricorso dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il riconoscimento della continuazione presuppone la prova di un originario disegno criminoso, cioè di una previa e unitaria deliberazione delle condotte future nelle loro linee essenziali; non è sufficiente desumere l'istituto da una generica inclinazione a commettere reati.
- Ai fini della continuazione possono rilevare omogeneità delle violazioni, contiguità spazio-temporale, identità della spinta delittuosa, analogia del modus operandi e sistematicità delle condotte, ma tali indici non devono necessariamente concorrere tutti e la loro presenza va valutata complessivamente.
- In sede esecutiva, come in cognizione, il giudice deve svolgere una verifica concreta degli indicatori del medesimo disegno criminoso; se il diniego è sorretto da motivazione congrua, non contraddittoria e non manifestamente illogica, la valutazione di merito è insindacabile in cassazione.
- La mera deduzione di elementi quali identico tipo di reato, medesimo contesto territoriale, reiterazione delle cessioni o finalità di profitto/sostentamento non impone di per sé il riconoscimento della continuazione, se manca un effettivo collegamento progettuale tra gli episodi.
Come è indicizzato
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