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Ordinanza

Ordinanza n. 14088/2026 - Roma, Sezione 5B

PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE DELL’EFFICACIA DEL DM DEL MINISTERO DELL’INTERNO, IN DATA 18 APRILE 2023 DI RIGETTO RICHIESTA DI CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA ITALIANA - K10/-OMISSIS-/R

Giustizia amministrativa202607670

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego ministeriale della concessione della cittadinanza italiana per motivi attinenti alla sicurezza della Repubblica

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto del Ministero dell’Interno del 18 aprile 2023, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare. Il diniego risultava fondato su una relazione dei servizi di sicurezza, non depositata in giudizio. Il testo dell’ordinanza non espone analiticamente i motivi di legittimità dedotti nel ricorso, ma dà conto dell’istanza istruttoria volta all’acquisizione della relazione posta a fondamento dell’atto impugnato. Il ricorrente ha inoltre dedotto un concreto pregiudizio cautelare, ritenuto dal Collegio non specificamente individuato.

La decisione

Il TAR ha respinto l’istanza cautelare, ritenendo insussistente il periculum in mora: non era stato dedotto alcun pregiudizio grave e irreparabile e il diniego della cittadinanza non impedisce al ricorrente, titolare di permesso UE per soggiornanti di lungo periodo, di permanere in Italia, lavorare, esercitare le libertà e i diritti fondamentali e civili, beneficiare della parità con il cittadino nei rapporti con la pubblica amministrazione e fruire dei servizi pubblici, oltre a consentire la partecipazione politica locale nei limiti indicati dall’art. 9 del testo unico sull’immigrazione. Il Collegio ha invece accolto l’istanza istruttoria, rilevando che la causa non era adeguatamente istruita per l’assenza della relazione dei servizi di sicurezza. Ha ordinato al Ministero dell’Interno di depositare entro il 15 febbraio 2027 la relazione, adottando stralci e omissis o, in alternativa, una relazione sulle specifiche ragioni che impediscano la trasmissione degli atti, con modalità riservate e cautele idonee a proteggere le fonti informative e l’attività di intelligence. La documentazione potrà essere esaminata esclusivamente dal Collegio e dal difensore nella camera di consiglio istruttoria del 17 febbraio 2027, senza estrazione di copia. La trattazione di merito sarà calendarizzata secondo l’ordine cronologico, non essendo state ravvisate ragioni per accordare la precedenza rispetto agli altri ricorsi analoghi.

Norme richiamate

  • artt. 65, 66 e 67 c.p.a.

    Disposizioni richiamate per disporre gli incombenti istruttori e il seguito della trattazione camerale.

  • art. 9 d.lgs. 286/1998

    Il permesso UE per soggiornanti di lungo periodo assicura allo straniero la permanenza sul territorio nazionale, l’esercizio dell’attività lavorativa, il godimento delle libertà e dei diritti fondamentali e civili e la parità con il cittadino nei rapporti con la pubblica amministrazione e nei servizi pubblici; tali condizioni sono state valorizzate per escludere un pregiudizio cautelare grave e irreparabile derivante dal diniego della cittadinanza.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, unitamente alla disciplina nazionale, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • La domanda cautelare contro il diniego della cittadinanza italiana non può essere accolta in assenza di allegazione e dimostrazione di un pregiudizio grave e irreparabile concretamente riferibile all’atto impugnato.
  • Quando il diniego della cittadinanza riguarda un soggetto titolare di permesso UE per soggiornanti di lungo periodo, la permanenza regolare sul territorio, la possibilità di lavorare e il godimento dei principali diritti e servizi possono escludere, in concreto, la sussistenza del periculum in mora, se non sono dedotti ulteriori pregiudizi specifici.
  • Se il provvedimento di diniego della cittadinanza è fondato su una relazione dei servizi di sicurezza non presente agli atti del giudizio, il giudice può disporne l’acquisizione istruttoria per rendere la causa matura per la decisione.
  • L’acquisizione di documentazione attinente all’intelligence deve avvenire mediante cautele idonee a proteggere le fonti informative e l’attività di sicurezza, comprese l’oscuramento o lo stralcio delle parti sensibili e modalità di esame riservato senza estrazione di copie.
  • L’amministrazione può, in alternativa al deposito integrale della documentazione riservata, fornire una relazione sulle specifiche ragioni che rendano ragionevole la mancata trasmissione degli atti.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanzaTutela cautelareIstruttoria processuale
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareIncompetenzaOnere della prova e principio dispositivoTrasparenza e pubblicità

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