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Sentenza

Sentenza del 20/09/2017 n. 3571 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L'appello del Comune è stato dichiarato inammissibile per mancato perfezionamento della notifica alla contribuente. La Commissione non ha quindi esaminato nel merito la legittimità dell'accertamento ICI né la congruità dell'imponibile. Non sono state liquidate spese di giudizio, poiché la parte appellata non si è costituita.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

Il Comune ha impugnato la sentenza della C.T.P. di Palermo che aveva accolto il ricorso della contribuente contro l'avviso di accertamento ICI n. xxxx/2009, relativo all'anno d'imposta 2007 e a un'area edificabile. L'ente ha sostenuto la legittimità dell'accertamento e, in subordine, la congruità del maggiore imponibile sulla base dei valori previsti dalla delibera della Giunta municipale n. 11/2010. La contribuente non si è costituita in appello. La Commissione ha tuttavia rilevato d'ufficio l'irregolarità della notifica dell'atto di appello: la relata attestava la consegna alla madre convivente, ma non documentava tutti gli adempimenti richiesti quando l'atto viene consegnato a persona diversa dal destinatario, tra cui la ricevuta del consegnatario e l'invio della raccomandata informativa.

Norme richiamate

  • Art. 60, comma 1, lettera b-bis), del D.P.R. n. 600/1973, introdotta dall'art. 37, comma 27, lettera a), del D.L. n. 223/2006, convertito dalla legge n. 248/2006

    Se il consegnatario non è il destinatario dell'atto o dell'avviso, il messo consegna o deposita la copia dell'atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto. Il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta e il messo dà notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto o dell'avviso, a mezzo di lettera raccomandata.

    Quando un atto tributario viene consegnato a una persona diversa dal destinatario, devono essere rispettate specifiche formalità dirette a garantire la conoscenza effettiva dell'atto da parte del contribuente. L'omissione di tali adempimenti impedisce il perfezionamento della notifica.

  • Articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile

    Le disposizioni disciplinano le modalità formali delle notificazioni degli atti processuali. Nel caso esaminato, la relata non risultava completa degli elementi necessari a comprovare una notifica regolare a persona diversa dal destinatario.

  • Art. 22, comma 3, del D.Lgs. n. 546/1992

    Consente al giudice tributario di rilevare d'ufficio determinate irregolarità relative alla costituzione e alla notificazione degli atti, conducendo all'inammissibilità del ricorso o dell'impugnazione.

  • Art. 53, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992

    Rende applicabili al giudizio di appello tributario le disposizioni richiamate in materia di costituzione e regolarità degli atti, compresa la verifica della notificazione dell'impugnazione.

Massime di principio

  • Nel processo tributario la regolarità della notifica dell'appello è una condizione preliminare e può essere verificata d'ufficio dal giudice, anche se la parte appellata non si costituisce.
  • Quando l'atto viene consegnato a un familiare o ad altra persona diversa dal destinatario, non basta indicare la consegna nella relata: devono risultare anche gli adempimenti aggiuntivi previsti dalla legge, come la busta sigillata, la ricevuta del consegnatario e la raccomandata informativa.
  • L'omissione delle formalità essenziali può comportare il mancato perfezionamento della notifica e l'inammissibilità dell'appello, senza esame delle questioni sostanziali sull'imposta o sull'accertamento.
  • Un ente che intenda impugnare una sentenza tributaria deve verificare con particolare attenzione sia il contenuto della relata sia la prova documentale di ogni adempimento notificatorio.
  • La mancata costituzione del contribuente non sana automaticamente una notifica irregolare, se il giudice rileva d'ufficio il vizio e lo considera incompatibile con la validità dell'impugnazione.

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