Cassazione Penale, Sentenza n. 12808/2023 del 28/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di specificazione del motivo e mancanza della necessaria correlazione con le ragioni della decisione impugnata. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. e, in via equitativa e ritenendo assente colpa grave, al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione con unico motivo: vizio di mancanza di motivazione, sub specie motivazione apparente, avverso la sentenza del Tribunale di Napoli del 23/12/2021 che lo aveva condannato per reati inerenti al Dlgs. 81/2008 (capi da a) ad i)). Il ricorrente ha dedotto genericamente la carenza di motivazione senza specificare le ragioni concrete a supporto e senza indicare la correlazione tra le ragioni poste a fondamento della decisione impugnata e l'atto di impugnazione.
Norme richiamate
Dlgs. 81/2008
La sentenza di merito riguarda condanne per reati previsti dal Dlgs. 81/2008 (normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro); la normativa è il fondamento materiale dei reati sanzionati dal Tribunale.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che regola l'onere delle spese processuali in caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso per cassazione; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese.
Corte costituzionale, sentenza 13 giugno 2000, n. 186
Principio secondo cui, anche se il ricorso è inammissibile, non sempre deve ritenersi che il ricorrente abbia agito con colpa grave; consente l'imposizione di una somma equitativa alla Cassa delle Ammende quando non sia ravvisabile colpa grave ma si debba comunque sanzionare l'atto.
Giurisprudenza Cassazione - Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013 (Sannmarco)
Sez. 5, n. 28011/15/02/2013, Sannmarco, Rv. 255568
Principio che i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili quando risultino intrinsecamente indeterminati o difettino della necessaria correlazione con le ragioni della decisione impugnata.
Giurisprudenza Cassazione - Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014 (Lavorato)
Sez. 2, n. 11951/29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425
Affermato il principio che il ricorrente non può trascurare o omettere di confutare le ragioni poste a fondamento della decisione impugnata: il motivo deve mostrare la correlazione con i punti decisivi della sentenza impugnata.
Massime di principio
- Un motivo generico di "mancanza di motivazione" è inammissibile in Cassazione: è necessario indicare concretamente quali passaggi motivazionali mancano o sono contradditori.
- Il ricorrente deve stabilire la correlazione tra i profili di doglianza e le ragioni poste a fondamento della decisione impugnata: non basta una censura astratta.
- Per contestare la motivazione apparente occorre segnalare specifiche omissioni o contraddizioni (es.: omissione di valutazione di prove rilevanti, reasoning illogico, errori di diritto) e spiegare l'incidenza sugli esiti del giudizio.
- La mancata specificazione può determinare l'inammissibilità del ricorso e l'obbligo di sostenere le spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
- Anche in assenza di "colpa grave" nella presentazione del ricorso inammissibile, il giudice può disporre il versamento di una somma equitativa alla Cassa delle Ammende (Corte Cost., n.186/2000).
- Prassi consigliata: nel ricorso per cassazione allegare e argomentare punto per punto le carenze nella motivazione, richiamare passaggi decisivi della sentenza impugnata e indicare come l'omissione o l'errore abbia inciso sulla decisione.
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