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Regolamento

Regolamento (UE) 2023/814

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/814 della Commissione del 14 aprile 2023 relativo alle modalità dettagliate di attuazione da parte della Commissione di determinate procedure a norma del regolamento (UE) 2022/1925 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32023R0814

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione definisce il quadro operativo per l’applicazione di varie procedure del Digital Markets Act da parte della Commissione, con particolare attenzione a notifiche, comunicazioni, termini, formato dei documenti e gestione del fascicolo. Disciplina inoltre il diritto di essere ascoltati, le modalità di accesso agli atti e la protezione dei segreti aziendali e delle altre informazioni riservate. Introduce un modulo standard per la notifica ai fini della designazione di gatekeeper e limiti di lunghezza e formato per gli atti trasmessi alla Commissione.

Stabilisce le modalità procedurali e documentali di attuazione, da parte della Commissione, di alcune procedure previste dal regolamento (UE) 2022/1925 (Digital Markets Act).

Ambito di applicazione

Si applica alle procedure della Commissione ai sensi del regolamento (UE) 2022/1925, in particolare alle notifiche e comunicazioni ex articolo 3, alle richieste motivate ex articoli 8, paragrafo 3, 9 e 10, alle relazioni regolamentari ex articolo 11, alle notifiche e comunicazioni ex articoli 14 e 15, ai procedimenti ex articolo 29 e all’esercizio del diritto di essere ascoltati e dell’accesso al fascicolo ex articolo 34. Riguarda le imprese che forniscono servizi di piattaforma di base, le imprese o associazioni di imprese destinatarie di constatazioni preliminari, nonché i terzi che partecipano a consultazioni o presentano osservazioni. È applicabile in tutti gli Stati membri ed è direttamente applicabile dal 2 maggio 2023; è testo rilevante ai fini del SEE.

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/814 della Commissione

Il regolamento completa il quadro procedurale del regolamento (UE) 2022/1925 sui mercati digitali, dettando regole operative per notifiche, richieste di informazioni, avvio dei procedimenti, difesa delle parti e gestione delle informazioni riservate. La finalità dichiarata è assicurare procedimenti equi, efficienti e conformi ai principi di buona amministrazione e certezza del diritto, consentendo alla Commissione di basarsi su informazioni corrette, complete e non fuorvianti.

Ambito di applicazione

Il regolamento disciplina le modalità dettagliate di attuazione di una serie di istituti del DMA: notifiche e comunicazioni ex articolo 3, richieste motivate ex articoli 8, paragrafo 3, 9 e 10, relazioni regolamentari ex articolo 11, notifiche e comunicazioni ex articoli 14 e 15, procedimenti ex articolo 29, diritto di essere ascoltati e accesso al fascicolo ex articolo 34, oltre ai termini applicabili.

Si applica alle imprese che forniscono servizi di piattaforma di base, alle imprese o associazioni di imprese coinvolte in procedimenti della Commissione e ai terzi che intervengono in consultazioni o presentano osservazioni. Il testo è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dal 2 maggio 2023 ed è rilevante ai fini del SEE.

Notifiche, comunicazioni e informazioni trasmesse alla Commissione

L’articolo 2 stabilisce che le notifiche ex articolo 3, paragrafo 3, primo comma, devono contenere tutte le informazioni e la documentazione previste dal modulo standard di cui all’allegato I. Le risposte a richieste informative della Commissione ex articolo 3, paragrafo 3, secondo comma, devono contenere quanto specificamente richiesto, e la Commissione può indicare quali sezioni del modulo debbano essere compilate.

Quando l’impresa notificante intende far valere, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 5, del DMA, che pur superando tutte le soglie quantitative non soddisfa eccezionalmente i requisiti sostanziali dell’articolo 3, paragrafo 1, deve allegare argomentazioni motivate per ciascun servizio di piattaforma di base interessato, indicando chiaramente il requisito cumulativo contestato e spiegando perché, in concreto, esso non risulterebbe soddisfatto.

Le informazioni devono essere corrette, complete e non fuorvianti. Se l’impresa chiede riservatezza su alcuni dati, deve trasmetterli in un documento separato, con l’indicazione visibile "segreti aziendali" su ciascuna pagina e con le ragioni della richiesta. Le notifiche e comunicazioni sono redatte in una lingua ufficiale dell’Unione; la lingua del procedimento è quella della notifica, o, in assenza di notifica, quella della comunicazione, salvo diverso accordo con la Commissione. Gli allegati possono essere presentati nella lingua originale, con traduzione fedele se necessaria. È richiesta una prova scritta dell’autorizzazione del soggetto che trasmette l’atto, e la Commissione può esentare, su richiesta motivata, dal produrre talune informazioni o documenti non necessari alla valutazione della notifica.

Momento di efficacia delle notifiche e aggiornamenti successivi

L’articolo 3 disciplina la decorrenza degli effetti delle notifiche e comunicazioni. Se le informazioni sono incomplete sotto un profilo sostanziale, la Commissione lo comunica senza indugio e l’atto produce effetti solo quando le informazioni sono completate o quando la Commissione dichiara che non sono più necessarie. Se un atto riguarda più servizi di piattaforma di base, l’incompletezza può essere limitata ad alcuni di essi.

Durante l’esame, l’impresa notificante deve informare senza indugio la Commissione di cambiamenti sostanziali dei fatti o di nuove informazioni emerse dopo la trasmissione originaria. Se tali elementi possono incidere significativamente sulla valutazione, il momento di efficacia della notifica o della comunicazione è rinviato alla ricezione delle informazioni pertinenti. Informazioni inesatte o fuorvianti sono considerate incomplete.

Formato, lunghezza e trasmissione dei documenti

L’articolo 4 rinvia all’allegato II per le regole di formato e i limiti di lunghezza. La Commissione può autorizzare eccezionalmente il superamento dei limiti se l’impresa dimostra che, per questioni particolarmente complesse, è oggettivamente impossibile o eccessivamente difficile rimanere nei limiti previsti. In caso di documento non conforme, la Commissione può chiedere la regolarizzazione.

L’articolo 11 prevede che la trasmissione avvenga, di regola, in via digitale. I documenti digitali devono essere firmati con almeno una firma elettronica qualificata ai sensi del regolamento (UE) n. 910/2014. Il documento si considera ricevuto alla data dell’avviso di ricevimento della Commissione; non si considera ricevuto se è inaccessibile, contiene malware o presenta una firma non verificabile. In circostanze eccezionali è ammessa la posta raccomandata e, se anche questa è impraticabile, la consegna a mano.

Apertura del procedimento

L’articolo 5 consente alla Commissione di avviare il procedimento per l’adozione di una decisione ai sensi dell’articolo 29 del DMA in qualsiasi momento, ma non oltre la data in cui formula le constatazioni preliminari. L’avvio del procedimento deve essere reso pubblico.

Diritto di essere ascoltati e accesso al fascicolo

L’articolo 6 disciplina le osservazioni sulle constatazioni preliminari: il destinatario può presentare osservazioni scritte e prove entro il termine fissato dalla Commissione, rispettando i limiti di lunghezza e formato dell’allegato II. Le osservazioni tardive non devono essere necessariamente considerate.

L’articolo 7 rafforza la tutela dei segreti aziendali e delle informazioni riservate. In via generale, la Commissione non divulga né rende accessibili le informazioni riservate che acquisisce, salvo quanto previsto dal DMA o dall’articolo 8. Può chiedere alle parti di indicare quali documenti, dichiarazioni o parti contengano informazioni riservate, di motivare puntualmente la richiesta di riservatezza, di fornire versioni non riservate e di descrivere in modo conciso le informazioni espunte. Se la parte non ottempera, la Commissione può ritenere che non vi siano informazioni riservate. Quando ritiene divulgabili informazioni contestate, deve avvisare l’interessato, che ha una settimana per opporsi; in caso di opposizione, la Commissione adotta una decisione motivata, con termine di divulgazione non inferiore a una settimana. Le osservazioni dei terzi relative a consultazioni o pubblicazioni previste dal DMA sono, salvo diversa indicazione, considerate non riservate; i terzi possono chiedere l’oscuramento del proprio nome e di altre informazioni identificative.

L’articolo 8 regola l’accesso al fascicolo. Il destinatario delle constatazioni preliminari può ottenerlo solo dopo la notifica di tali constatazioni. In primo luogo riceve i documenti richiamati nelle constatazioni preliminari, con le espunzioni necessarie per tutelare le informazioni riservate. In aggiunta, può accedere all’intero fascicolo mediante una procedura di divulgazione decisa dalla Commissione, ma con forti limitazioni soggettive e funzionali: l’accesso è riservato a un numero limitato di consulenti giuridici ed economici esterni e di esperti tecnici esterni espressamente nominati e incaricati dal destinatario, che non possono trovarsi in rapporto di lavoro con il destinatario e sono vincolati da obblighi di riservatezza e di non utilizzo dei documenti per finalità diverse da quelle procedurali.

La Commissione può escludere o parzialmente limitare la divulgazione in casi eccezionali se il danno per il terzo che ha prodotto i documenti supera, complessivamente, il beneficio per il diritto di difesa. È inoltre previsto che i consulenti ed esperti possano chiedere, entro una settimana, ulteriori versioni non riservate o l’estensione dell’accesso ad altri nominativi, ma solo in via eccezionale e se indispensabile per l’esercizio effettivo del diritto di essere ascoltati. I documenti ottenuti tramite accesso al fascicolo possono essere usati solo nei procedimenti pertinenti o in procedimenti amministrativi o giudiziari connessi aventi ad oggetto l’applicazione del DMA.

Termini

L’articolo 9 rinvia al regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 per il calcolo dei termini, ma prevede che essi decorano dal giorno lavorativo successivo all’evento rilevante. Se un documento non rispetta i requisiti di formato o lunghezza, il termine decorre solo dopo la sua regolarizzazione. L’articolo 10 impone alla Commissione di fissare i termini considerando tutti gli elementi di fatto e di diritto e, in particolare, l’effettivo esercizio del diritto di difesa e l’esigenza di celerità. Prima della scadenza, le imprese o associazioni interessate possono chiedere una proroga motivata; la Commissione la concede solo se la richiesta è sufficientemente fondata e se la proroga non mette a rischio i termini procedurali del DMA.

Allegato I: modulo GD per la notifica di gatekeeper

L’allegato I introduce un modulo standard per la notifica ex articolo 3, paragrafo 3, del DMA. Esso richiede informazioni sull’impresa notificante, sulla struttura del gruppo, sulle persone che gestiscono i servizi di piattaforma di base e sui soggetti che li controllano, nonché sui contatti e sugli eventuali rappresentanti autorizzati. Richiede anche l’indicazione di eventuali precedenti designazioni come gatekeeper.

Una parte centrale del modulo riguarda la delimitazione dei servizi di piattaforma di base: l’impresa deve indicare tutti i servizi forniti, comprese le delimitazioni alternative plausibili, spiegando i confini tra i diversi servizi e l’applicazione della metodologia richiamata dall’allegato del DMA. Deve inoltre indicare quali servizi raggiungono le soglie quantitative dell’articolo 3, paragrafo 2, lettere b) e c), e quali raggiungono la sola lettera b). Per ciascun servizio che raggiunge la soglia quantitativa pertinente, deve fornire una breve descrizione dell’attività, dei marchi, dei prodotti e delle società controllate rilevanti.

Per le soglie quantitative dell’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), devono essere forniti il fatturato annuo nell’Unione degli ultimi tre esercizi, la capitalizzazione di mercato media o il valore equo di mercato equivalente dell’ultimo esercizio, l’elenco degli Stati membri in cui è fornito ciascun servizio e la metodologia seguita. Per le soglie ex lettere b) e c), devono essere indicati il numero di utenti finali attivi su base mensile e di utenti commerciali attivi su base annua nell’Unione per ciascuno degli ultimi tre esercizi, nonché la metodologia e i documenti interni o esterni utilizzati.

Il modulo prevede infine una dichiarazione formale dell’impresa notificante sulla veridicità, completezza e non fuorvianza delle informazioni, con richiamo all’articolo 30, paragrafo 3, lettera a), del DMA.

Allegato II: formato e limiti di pagine

L’allegato II stabilisce requisiti tecnici uniformi: formato A4, leggibilità, stampa su un solo lato, utilizzo di fascicoli rimovibili, carattere corrente di almeno 12 punti nel testo e 10 nelle note, interlinea singola, margini minimi di 2,5 cm, massimo 4.700 caratteri per pagina e numerazione progressiva di pagine e paragrafi.

Quanto ai limiti quantitativi, la notifica ex articolo 3, paragrafo 3, e la trasmissione di informazioni su richiesta della Commissione sono limitate a 50 pagine per ciascun servizio di piattaforma di base distinto, incluse le delimitazioni alternative plausibili, con le informazioni sulle soglie inserite nel modulo GD. Le argomentazioni fondate ex articolo 3, paragrafo 5, sono limitate a 30 pagine per ciascun servizio interessato; anche le richieste motivate ex articoli 9 e 10 sono limitate a 30 pagine. Le risposte scritte alle constatazioni preliminari sono limitate a 50 pagine o, se maggiore, al numero di pagine delle constatazioni preliminari ricevute. Gli allegati che abbiano funzione meramente probatoria e strumentale non contano, in via eccezionale, ai fini del calcolo del limite.

Entrata in vigore

Il regolamento è entrato in vigore il 2 maggio 2023 ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Oggetto e ambito delle procedure

L’articolo 1 definisce le modalità dettagliate per la forma, il contenuto e gli aspetti specifici delle notifiche e comunicazioni ex articolo 3 del regolamento (UE) 2022/1925, delle richieste motivate ex articoli 8, paragrafo 3, 9 e 10, delle relazioni regolamentari ex articolo 11, delle notifiche e comunicazioni ex articoli 14 e 15, dei procedimenti ex articolo 29, del diritto di essere ascoltati e della divulgazione ex articolo 34, nonché dei termini.

Contenuto delle notifiche e delle informazioni richieste

L’articolo 2 impone che le notifiche ex articolo 3, paragrafo 3, primo comma, contengano tutte le informazioni e la documentazione del modulo di cui all’allegato I. Le risposte a richieste informative della Commissione devono contenere quanto richiesto dalla Commissione, che può indicare quali sezioni del modulo compilare. Sono previste regole specifiche per le argomentazioni fondate ex articolo 3, paragrafo 5, incluse le modalità di allegazione per ciascun servizio di piattaforma di base, la necessità di indicare il requisito cumulativo contestato e di spiegare perché, eccezionalmente, il servizio non soddisfi tale requisito. Le informazioni devono essere corrette, complete, non fuorvianti, chiare e ben strutturate; le richieste di riservatezza richiedono un documento separato marcato "segreti aziendali". Sono inoltre disciplinate lingua, traduzioni, prova di autorizzazione dei firmatari, esenzioni motivate da parte della Commissione e conferma scritta di ricezione.

Decorrenza ed integrazione delle notifiche

L’articolo 3 stabilisce che notifiche, comunicazioni di informazioni e argomentazioni fondate incomplete producono effetti solo dal momento in cui la Commissione riceve le informazioni complete o comunica che non sono più necessarie. Se i documenti riguardano più servizi di piattaforma di base, l’incompletezza può essere circoscritta a uno o più servizi. Durante l’esame, l’impresa deve comunicare senza ritardo cambiamenti sostanziali dei fatti e nuove informazioni rilevanti; se tali elementi incidono in modo significativo sulla valutazione, il momento di efficacia è differito alla ricezione delle informazioni pertinenti. Informazioni inesatte o fuorvianti sono equiparate a informazioni incomplete.

Formato e lunghezza degli atti

L’articolo 4 rinvia all’allegato II per formato e limiti massimi di pagine dei documenti trasmessi. La Commissione può autorizzare, su richiesta motivata, il superamento dei limiti in casi di oggettiva impossibilità o eccessiva difficoltà rispetto a questioni particolarmente complesse. In caso di non conformità, può chiedere l’adeguamento del documento.

Apertura del procedimento

L’articolo 5 consente alla Commissione di avviare il procedimento per adottare una decisione ai sensi dell’articolo 29 del regolamento (UE) 2022/1925 in qualsiasi momento, ma non oltre la data delle constatazioni preliminari. L’avvio è reso pubblico.

Diritto di essere ascoltati

L’articolo 6 riconosce ai destinatari delle constatazioni preliminari il diritto di presentare osservazioni scritte e prove a sostegno entro il termine fissato dalla Commissione, nel rispetto dei limiti di lunghezza e formato dell’allegato II. Le osservazioni tardive non devono essere necessariamente considerate.

Segreti aziendali e informazioni riservate

L’articolo 7 disciplina la protezione delle informazioni riservate e dei segreti aziendali, vietandone la divulgazione salvo quanto previsto dal regolamento o dall’articolo 8. La Commissione può chiedere l’individuazione delle parti riservate, una versione non riservata e una sintesi non riservata; in difetto può ritenere che i documenti non contengano informazioni riservate. Se ritiene divulgabili informazioni contestate, deve avvisare l’interessato, che ha una settimana per opporsi; la decisione motivata di divulgazione non può fissare un termine inferiore a una settimana. Le osservazioni dei terzi sulle consultazioni previste dal DMA sono, in linea di principio, considerate non riservate, con possibilità di oscurare l’identità dell’autore o del mittente.

Accesso al fascicolo e procedura di divulgazione

L’articolo 8 prevede l’accesso al fascicolo, su richiesta, solo dopo la notifica delle constatazioni preliminari. Il destinatario riceve i documenti richiamati nelle constatazioni preliminari, al netto delle espunzioni per riservatezza, e può ottenere accesso all’intero fascicolo secondo una procedura di divulgazione fissata dalla Commissione. Tale procedura limita l’accesso a consulenti giuridici ed economici e esperti tecnici esterni espressamente indicati, impone vincoli di indipendenza, non rapporto di lavoro con il destinatario e obblighi di non divulgazione e di uso limitato dei documenti. In casi eccezionali la Commissione può negare o limitare l’accesso a documenti quando il danno per il terzo prevale sui benefici per il diritto di difesa. Sono previste richieste ulteriori di versioni non riservate, estensioni dell’accesso e uso dei documenti solo per i procedimenti pertinenti o connessi.

Calcolo e decorrenza dei termini

L’articolo 9 rinvia al regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 per il calcolo dei termini, ma prevede che essi decorrano dal giorno lavorativo successivo all’evento rilevante. Se un documento non rispetta formato o lunghezza, il termine decorre solo dopo la regolarizzazione. L’articolo 10 impone alla Commissione di fissare i termini tenendo conto degli elementi di fatto e di diritto e dell’esigenza di celerità; su richiesta motivata, prima della scadenza, i termini possono essere prorogati se la proroga non compromette quelli procedurali previsti dal DMA.

Trasmissione e ricezione dei documenti

L’articolo 11 prevede la trasmissione digitale dei documenti alla Commissione e dalla Commissione, con firma elettronica qualificata ai sensi del regolamento (UE) n. 910/2014. La ricezione avviene alla data dell’avviso di ricevimento; il documento è considerato non ricevuto se inaccessibile, infetto da virus o con firma non verificabile. In casi eccezionali, è ammessa la posta raccomandata o, se necessario, la consegna a mano, con specifiche regole sulla data di ricezione e conferma di avvenuta consegna.

Allegato I: modulo GD per la notifica di gatekeeper

L’allegato I introduce un modulo standardizzato per la notifica ex articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2022/1925. Richiede informazioni sull’impresa notificante, sulla struttura societaria e sui soggetti che controllano i servizi di piattaforma di base, l’eventuale precedente designazione come gatekeeper, la descrizione dei servizi di piattaforma di base e delle delimitazioni alternative plausibili, i dati per le soglie quantitative ex articolo 3, paragrafo 2, lettera a), e per le soglie ex lettere b) e c), nonché eventuali argomentazioni ex articolo 3, paragrafo 5. Il modulo impone la dichiarazione finale di esattezza, completezza e non fuorvianza delle informazioni e richiama l’articolo 30, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) 2022/1925.

Allegato II: formato e limiti di lunghezza dei documenti

L’allegato II stabilisce regole di formato: formato A4, leggibilità, stampa solo su un lato, fascicolazione rimovibile, caratteri standard almeno 12 pt nel testo e 10 pt nelle note, interlinea 1, margini minimi di 2,5 cm, massimo 4.700 caratteri per pagina e numerazione progressiva. Fissa inoltre limiti massimi di pagine: 50 pagine per ciascuna notifica ex articolo 3, paragrafo 3, e per le risposte a richieste informative correlate, per ciascun servizio di piattaforma di base distinto e relative delimitazioni alternative; 30 pagine per ciascun set di argomentazioni fondate ex articolo 3, paragrafo 5; 30 pagine per richieste motivate ex articoli 9 e 10; 50 pagine, o il numero di pagine delle constatazioni preliminari se maggiore, per le risposte scritte alle constatazioni preliminari nei procedimenti pertinenti.

Entrata in vigore

L’articolo 12 prevede l’entrata in vigore il 2 maggio 2023 e ribadisce la diretta applicabilità in tutti gli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiemercati digitaliprocedimento amministrativoconcorrenzaaccesso al fascicoloprotezione delle informazioni riservate

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