Regolamento (UE) 2023/824
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/824 della Commissione del 14 aprile 2023 che modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le voci relative al Canada, al Regno Unito e agli Stati Uniti negli elenchi di paesi terzi da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna, con effetto urgente, gli elenchi delle zone di Canada, Regno Unito e Stati Uniti da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di talune partite avicole e di carni di selvaggina da penna. Le modifiche riflettono la situazione epidemiologica dell’influenza aviaria ad alta patogenicità e distinguono tra nuove restrizioni per le zone colpite e ripristino dell’autorizzazione per alcune zone del Regno Unito considerate ormai indenni. L’intervento si inserisce nel sistema del regolamento (UE) 2016/429 e del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.
Modifica gli elenchi di zone autorizzate del Canada, del Regno Unito e degli Stati Uniti per l’ingresso nell’UE di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna, in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità.
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori e alle autorità competenti coinvolti nell’importazione nell’Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna provenienti da Canada, Regno Unito e Stati Uniti. Incide esclusivamente sulle zone/compartimenti elencati negli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, con esclusione delle zone non elencate o non più autorizzate a seguito dei recenti focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità.
Modifica degli elenchi di zone autorizzate per prodotti avicoli
Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/824 della Commissione aggiorna gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 in relazione alla situazione epidemiologica dell’influenza aviaria ad alta patogenicità in Canada, nel Regno Unito e negli Stati Uniti. L’intervento mira a tutelare lo stato sanitario dell’Unione, adeguando in modo puntuale le zone da cui è autorizzato l’ingresso di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna.
Contesto normativo
Il regolamento si inserisce nel quadro del regolamento (UE) 2016/429, che prevede che le partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale possano entrare nell’Unione solo se provenienti da paesi terzi, territori, zone o compartimenti inseriti negli elenchi previsti dall’articolo 230, paragrafo 1. Il regolamento delegato (UE) 2020/692 definisce le prescrizioni sanitarie applicabili, mentre il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori, zone o compartimenti autorizzati.
Situazione epidemiologica considerata
La Commissione prende atto di nuovi focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità:
- in Canada, nel Québec, con conferma di laboratorio il 27 marzo 2023;
- negli Stati Uniti, in Colorado e New York, con conferme tra il 22 marzo 2023 e il 5 aprile 2023;
- nel Regno Unito, con nove focolai in Inghilterra, confermati tra il 6 settembre 2022 e l’11 novembre 2022.
Per Canada e Stati Uniti, la Commissione valuta che le zone soggette a restrizioni istituite dalle autorità veterinarie non debbano più essere autorizzate per l’ingresso nell’Unione. Per il Regno Unito, invece, la Commissione conclude che i focolai considerati risultano estinti e che non vi è più un rischio residuo tale da giustificare la sospensione dell’ingresso per i prodotti provenienti dalle zone interessate.
Modifiche all’allegato V
L’allegato V del regolamento (UE) 2021/404 riguarda l’autorizzazione all’ingresso di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna.
Per il Canada viene aggiunta la zona CA-2.178, identificata come Southern Quebec, con riferimento a una zona di protezione di 3 km e a una zona di sorveglianza di 10 km che comprende, tra gli altri, Ange-Gardien, Saint-Césaire, Brigham, Farnham, Sainte-Brigide-d’Iberville e Saint-Paul-d’Abbotsford.
Per il Regno Unito vengono aggiornate le zone GB-2.141, GB-2.166, GB-2.169, GB-2.170, GB-2.182, GB-2.183, GB-2.220, GB-2.236 e GB-2.253, con le relative date di conferma e di aggiornamento indicate in allegato. Il regolamento riflette la valutazione della Commissione secondo cui i focolai sono estinti.
Per gli Stati Uniti vengono aggiunte le zone US-2.447, US-2.448, US-2.449 e US-2.450, relative a focolai in Colorado e New York, ciascuna con un perimetro di 10 km descritto mediante coordinate geografiche.
Modifiche all’allegato XIV
L’allegato XIV disciplina analogamente l’ingresso di talune categorie di prodotti avicoli e materiale germinale; in questo caso le voci riguardano POU, RAT e GBM.
Per il Canada viene inserita la zona CA-2.178, con decorrenza 27 marzo 2023.
Per il Regno Unito vengono sostituite le voci delle stesse zone già richiamate nell’allegato V, con indicazione delle date dei focolai e delle date di aggiornamento. Le modifiche confermano la riapertura/normalizzazione della situazione rispetto alle restrizioni precedentemente applicate.
Per gli Stati Uniti vengono aggiunte le zone US-2.447, US-2.448, US-2.449 e US-2.450, con le corrispondenti date di conferma dei focolai.
Urgenza, entrata in vigore e applicazione
La Commissione precisa che le modifiche devono produrre effetti con urgenza, in ragione del grave rischio di introduzione dell’influenza aviaria ad alta patogenicità nell’Unione. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Aggiornamento degli elenchi di paesi e zone autorizzate
L’articolo 1 dispone la modifica degli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 conformemente all’allegato del regolamento. Le modifiche riguardano le zone autorizzate per l’ingresso nell’UE di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna.
Canada: nuova zona soggetta a restrizioni e autorizzazione limitata
Nell’allegato V viene aggiunta la zona CA-2.178 (Southern Quebec) dopo CA-2.177; nell’allegato XIV viene aggiunta la corrispondente zona CA-2.178 per POU, RAT e GBM. La zona è collegata al focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità nel Québec, confermato il 27 marzo 2023.
Regno Unito: aggiornamento di più zone e revoca/riapertura delle limitazioni
Per il Regno Unito sono sostituite o aggiornate le righe relative alle zone GB-2.141, GB-2.166, GB-2.169, GB-2.170, GB-2.182, GB-2.183, GB-2.220, GB-2.236 e GB-2.253 negli allegati V e XIV. Le date indicate riflettono i focolai confermati tra il 6 settembre 2022 e l’11 novembre 2022 e la conclusione della Commissione circa l’estinzione dei focolai e l’assenza di rischio residuo per alcune zone.
Stati Uniti: aggiunta di nuove zone non autorizzate
Nell’allegato V sono aggiunte le zone US-2.447, US-2.448, US-2.449 e US-2.450; nell’allegato XIV sono aggiunte le corrispondenti zone per POU, RAT e GBM. Le zone riguardano focolai in Colorado e New York, confermati tra il 22 marzo 2023 e il 5 aprile 2023.
Base giuridica, urgenza ed entrata in vigore
Il regolamento si fonda sul regolamento (UE) 2016/429, in particolare sugli articoli 230, paragrafo 1, e 232, paragrafi 1 e 3. Le misure sono motivate dall’esigenza di proteggere lo stato sanitario dell’Unione e prendono effetto con urgenza. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
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