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Sentenza

Sentenza n. 10031/2026 - Roma, Sezione 4

per l'annullamento del diniego delle misure di accoglienza di cui al provvedimento della Prefettura di Roma del 29/04/2026 e per l’accertamento del diritto all'accesso immediato alle misure di accoglienza previste dalla legge per i richiedenti protezione internazionale.

Giustizia amministrativa202605197

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego sostanziale delle misure di accoglienza, fondato sulla situazione emergenziale, sulla limitata disponibilità di posti e sull'assenza di condizioni di vulnerabilità

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (richiedente asilo)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui la Prefettura di Roma, pur inserendolo nella lista dei richiedenti asilo in attesa di accoglienza, aveva comunicato l'impossibilità di inserirlo in una struttura. Il primo motivo, ritenuto assorbente, deduceva l'illegittimità del diniego perché l'obbligo di assicurare l'accoglienza ai richiedenti protezione internazionale ha carattere immediato e non può essere escluso da carenze organizzative, dalla temporanea indisponibilità di posti o da criteri di priorità. Nelle more, l'Amministrazione aveva inserito il ricorrente in un CAS in esecuzione di un decreto cautelare; tale sopravvenienza non ha determinato la cessazione della materia del contendere, trattandosi di una misura provvisoria adottata per ottemperare al comando giudiziale.

La decisione

Il TAR ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato il provvedimento impugnato. Ha escluso la cessazione della materia del contendere poiché l'inserimento nella struttura di accoglienza era stato disposto esclusivamente in esecuzione del provvedimento cautelare, con efficacia interinale e destinata a venir meno in caso di esito favorevole all'Amministrazione. Nel merito, richiamando la direttiva 2013/33/UE, il d.lgs. n. 142/2015 e l'orientamento del Consiglio di Stato, ha affermato che, verificati i requisiti di legge, l'Amministrazione deve assicurare l'accoglienza in una delle strutture previste dagli artt. 9 e 11 del d.lgs. n. 142/2015. La temporanea indisponibilità di posti non può tradursi in un diniego, mentre l'inserimento in una lista d'attesa è un atto interlocutorio inidoneo a soddisfare l'obbligo di legge. Le esigenze organizzative possono incidere soltanto sulle modalità dell'accoglienza. Le spese sono state compensate, anche in ragione dell'avvenuta attivazione dell'accoglienza in fase cautelare.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    sentenza in forma semplificata

    Consente la definizione della controversia con sentenza semplificata, previa audizione delle parti, quando ne ricorrono i presupposti.

  • artt. 9 e 11 d.lgs. n. 142/2015

    strutture di cui agli articoli 9 e 11 del d.lgs. n. 142 del 2015

    Individuano le strutture nelle quali deve essere assicurata l'accoglienza al richiedente protezione internazionale in possesso dei requisiti di legge.

  • d.lgs. n. 142/2015

    obbligo di assicurare le misure di accoglienza

    L'obbligo di accoglienza ha carattere immediato e non può essere escluso per carenze organizzative o per la temporanea indisponibilità di posti.

  • direttiva 2013/33/UE

    obbligo di assicurare le misure di accoglienza ai richiedenti protezione internazionale

    Impone agli Stati membri di garantire l'accoglienza ai richiedenti protezione internazionale secondo le condizioni previste dalla disciplina europea.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata

    Costituisce la base normativa per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare la parte.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata

    Rileva ai fini della tutela dei dati personali particolari mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Una volta verificata la sussistenza dei requisiti di legge, l'Amministrazione è tenuta ad assicurare immediatamente l'accoglienza al richiedente protezione internazionale in una delle strutture previste dalla normativa, senza poter subordinare l'attivazione alla disponibilità di posti nelle strutture ordinarie.
  • La carenza temporanea di posti, la situazione emergenziale e le esigenze organizzative non possono giustificare il diniego, neppure temporaneo, delle misure di accoglienza; possono incidere soltanto sulle modalità concrete di erogazione del servizio.
  • L'inserimento del richiedente in una lista d'attesa è un atto meramente interlocutorio e non soddisfa l'obbligo amministrativo di assicurare l'accoglienza.
  • L'accoglienza disposta dall'Amministrazione in esecuzione di un provvedimento cautelare non determina, di per sé, la cessazione della materia del contendere nel giudizio di merito, quando la misura abbia natura interinale e sia destinata a venir meno in caso di esito favorevole all'Amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieProtezione internazionale e specialeDecisione e riti speciali
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareEfficacia ed esecutorietàProporzionalità e ragionevolezza

Testo integrale

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