Sentenza n. 10031/2026 - Roma, Sezione 4
per l'annullamento del diniego delle misure di accoglienza di cui al provvedimento della Prefettura di Roma del 29/04/2026 e per l’accertamento del diritto all'accesso immediato alle misure di accoglienza previste dalla legge per i richiedenti protezione internazionale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego sostanziale delle misure di accoglienza, fondato sulla situazione emergenziale, sulla limitata disponibilità di posti e sull'assenza di condizioni di vulnerabilità
Esito
Favorevole al ricorrente (richiedente asilo)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui la Prefettura di Roma, pur inserendolo nella lista dei richiedenti asilo in attesa di accoglienza, aveva comunicato l'impossibilità di inserirlo in una struttura. Il primo motivo, ritenuto assorbente, deduceva l'illegittimità del diniego perché l'obbligo di assicurare l'accoglienza ai richiedenti protezione internazionale ha carattere immediato e non può essere escluso da carenze organizzative, dalla temporanea indisponibilità di posti o da criteri di priorità. Nelle more, l'Amministrazione aveva inserito il ricorrente in un CAS in esecuzione di un decreto cautelare; tale sopravvenienza non ha determinato la cessazione della materia del contendere, trattandosi di una misura provvisoria adottata per ottemperare al comando giudiziale.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato il provvedimento impugnato. Ha escluso la cessazione della materia del contendere poiché l'inserimento nella struttura di accoglienza era stato disposto esclusivamente in esecuzione del provvedimento cautelare, con efficacia interinale e destinata a venir meno in caso di esito favorevole all'Amministrazione. Nel merito, richiamando la direttiva 2013/33/UE, il d.lgs. n. 142/2015 e l'orientamento del Consiglio di Stato, ha affermato che, verificati i requisiti di legge, l'Amministrazione deve assicurare l'accoglienza in una delle strutture previste dagli artt. 9 e 11 del d.lgs. n. 142/2015. La temporanea indisponibilità di posti non può tradursi in un diniego, mentre l'inserimento in una lista d'attesa è un atto interlocutorio inidoneo a soddisfare l'obbligo di legge. Le esigenze organizzative possono incidere soltanto sulle modalità dell'accoglienza. Le spese sono state compensate, anche in ragione dell'avvenuta attivazione dell'accoglienza in fase cautelare.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
sentenza in forma semplificata
Consente la definizione della controversia con sentenza semplificata, previa audizione delle parti, quando ne ricorrono i presupposti.
artt. 9 e 11 d.lgs. n. 142/2015
strutture di cui agli articoli 9 e 11 del d.lgs. n. 142 del 2015
Individuano le strutture nelle quali deve essere assicurata l'accoglienza al richiedente protezione internazionale in possesso dei requisiti di legge.
d.lgs. n. 142/2015
obbligo di assicurare le misure di accoglienza
L'obbligo di accoglienza ha carattere immediato e non può essere escluso per carenze organizzative o per la temporanea indisponibilità di posti.
direttiva 2013/33/UE
obbligo di assicurare le misure di accoglienza ai richiedenti protezione internazionale
Impone agli Stati membri di garantire l'accoglienza ai richiedenti protezione internazionale secondo le condizioni previste dalla disciplina europea.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata
Costituisce la base normativa per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare la parte.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata
Rileva ai fini della tutela dei dati personali particolari mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Una volta verificata la sussistenza dei requisiti di legge, l'Amministrazione è tenuta ad assicurare immediatamente l'accoglienza al richiedente protezione internazionale in una delle strutture previste dalla normativa, senza poter subordinare l'attivazione alla disponibilità di posti nelle strutture ordinarie.
- La carenza temporanea di posti, la situazione emergenziale e le esigenze organizzative non possono giustificare il diniego, neppure temporaneo, delle misure di accoglienza; possono incidere soltanto sulle modalità concrete di erogazione del servizio.
- L'inserimento del richiedente in una lista d'attesa è un atto meramente interlocutorio e non soddisfa l'obbligo amministrativo di assicurare l'accoglienza.
- L'accoglienza disposta dall'Amministrazione in esecuzione di un provvedimento cautelare non determina, di per sé, la cessazione della materia del contendere nel giudizio di merito, quando la misura abbia natura interinale e sia destinata a venir meno in caso di esito favorevole all'Amministrazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 29 mag 2026Sentenza n. 1230/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 29 mag 2026Sentenza n. 1231/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 29 mag 2026Sentenza n. 81/2026 - Trento, Sezione 1
- Sentenza · 29 mag 2026Sentenza n. 1221/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 29 mag 2026Sentenza n. 1222/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 29 mag 2026Sentenza n. 1223/2026 - Torino, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →