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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-551/16

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 21 marzo 2018. — J. Klein Schiphorst contro Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da Centrale Raad van Beroep. — Rinvio pregiudiziale – Previdenza sociale – Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera – Coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale – Regolamento (CE) n. 883/2004 – Articoli 7, 63 e 64 – Prestazioni di disoccupazione – Disoccupato che si reca in un altro Stato membro – Mantenimento del diritto alle prestazioni – Durata. — Causa C-551/16

Giurisprudenza europea62016CJ0551

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha chiarito che il regolamento n. 883/2004 garantisce l’esportabilità delle prestazioni di disoccupazione per tre mesi, mentre l’eventuale estensione fino a sei mesi è rimessa a una facoltà degli uffici o istituzioni competenti. Ne consegue che uno Stato membro può adottare una prassi o disciplina nazionale restrittiva, purché resti entro i limiti del diritto dell’Unione e consenta deroghe in presenza di situazioni irragionevoli o di criteri nazionali legittimi. La seconda questione non è stata esaminata perché assorbita dalla risposta alla prima.

Esportabilità delle prestazioni di disoccupazione oltre i tre mesi: facoltà discrezionale degli Stati membri di prorogare fino a sei mesi il mantenimento del diritto.

La questione giuridica

Se l’articolo 64, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 883/2004, letto alla luce degli articoli 7 e 63 dello stesso regolamento, della libera circolazione e della finalità di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, osti a una disciplina nazionale che impone all’istituzione competente di respingere in linea di principio ogni domanda di proroga dell’esportabilità della prestazione di disoccupazione oltre i tre mesi, salvo casi in cui il rifiuto risulti manifestamente irragionevole; e, in subordine, come debba essere esercitata tale facoltà di proroga.

Principio di diritto

L’articolo 64, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 883/2004 va interpretato nel senso che consente agli Stati membri di prevedere, con disciplina nazionale, che la proroga fino a sei mesi dell’esportabilità delle prestazioni di disoccupazione oltre il periodo ordinario di tre mesi sia concessa solo in casi determinati o eccezionali; pertanto non osta a una misura nazionale che imponga in linea di principio il rigetto delle domande di proroga, salvo che il rifiuto conduca a un risultato irragionevole. La facoltà di proroga non è obbligatoria per le istituzioni competenti e il regolamento lascia agli Stati membri il compito di fissarne i criteri, nel rispetto del diritto dell’Unione.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Accordo CE-Svizzera sulla libera circolazione delle persone, articolo 8
  • Allegato II all’Accordo CE-Svizzera, articolo 1
  • Regolamento (CE) n. 883/2004
  • Regolamento (UE) n. 465/2012
  • Articolo 7 del regolamento (CE) n. 883/2004
  • Articolo 63 del regolamento (CE) n. 883/2004
  • Articolo 64 del regolamento (CE) n. 883/2004
  • Articolo 48 TFUE

Esportabilità delle prestazioni di disoccupazione oltre i tre mesi

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Centrale Raad van Beroep nei Paesi Bassi in materia di sicurezza sociale e, in particolare, l’interpretazione dell’articolo 64, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 883/2004. Il caso concerne un disoccupato che, dopo aver percepito prestazioni nei Paesi Bassi, si è trasferito in Svizzera per cercare lavoro e ha chiesto la proroga dell’esportabilità della prestazione oltre i tre mesi.

Fatti e procedimento principale

J. Klein Schiphorst, cittadino neerlandese, riceveva prestazioni di disoccupazione ai sensi della legge olandese sulla disoccupazione. Dopo avere comunicato l’intenzione di recarsi in Svizzera per cercare un’occupazione, otteneva inizialmente il mantenimento delle prestazioni per il periodo 1° settembre 2012 - 30 novembre 2012. Successivamente chiedeva una proroga oltre i tre mesi sulla base del regolamento n. 883/2004, ma l’Uwv respingeva la richiesta, affermando di non avvalersi della facoltà di estendere il periodo fino a sei mesi.

Il giudice nazionale rilevava che, secondo la prassi amministrativa olandese, la proroga non veniva concessa in linea di principio, salvo che il diniego risultasse irragionevole nel caso concreto. Da qui i dubbi sulla compatibilità di tale impostazione con il diritto dell’Unione.

Normativa rilevante

La Corte richiama, oltre all’articolo 267 TFUE, l’Accordo CE-Svizzera sulla libera circolazione delle persone e il relativo allegato II, che estende alla Svizzera il regolamento n. 883/2004 nel settore del coordinamento della sicurezza sociale.

Nel regolamento n. 883/2004 sono centrali:

  • l’articolo 7, sull’abolizione delle clausole di residenza;
  • l’articolo 63, sulle disposizioni speciali relative a tale abolizione;
  • l’articolo 64, sulla posizione del disoccupato che si reca in un altro Stato membro per cercare lavoro.

L’articolo 64, paragrafo 1, lettera c), prevede un mantenimento del diritto per tre mesi e stabilisce che gli uffici o istituzioni competenti "possono" prorogare tale periodo fino a un massimo di sei mesi.

Rilevanza della situazione con la Svizzera

La Corte osserva che, grazie all’Accordo CE-Svizzera e all’allegato II, le disposizioni del regolamento n. 883/2004 si applicano anche alla Svizzera per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale. Pertanto, la situazione del ricorrente rientra nell’ambito di applicazione del regolamento, pur trattandosi di trasferimento in uno Stato terzo rispetto all’Unione.

Ragionamento della Corte

La Corte interpreta la norma partendo dal tenore letterale: il diritto è garantito per tre mesi, mentre la proroga fino a sei mesi è espressamente formulata in termini facoltativi mediante il verbo "possono". Questo elemento esclude che gli Stati membri siano tenuti a concedere sempre la proroga.

Il contesto sistematico conferma la soluzione: il regolamento n. 883/2004 non crea un sistema uniforme di sicurezza sociale, ma coordina regimi nazionali distinti. Di conseguenza, gli Stati membri conservano un margine di discrezionalità nel fissare le condizioni applicative della facoltà di proroga, purché nel rispetto del diritto dell’Unione.

La Corte valorizza anche i lavori preparatori, dai quali emerge che la proposta di rendere obbligatorio il periodo di sei mesi non fu accolta dal Consiglio. Da ciò deduce che il legislatore dell’Unione ha voluto lasciare la proroga alla scelta delle autorità competenti.

Quanto agli articoli 7 e 63, la Corte precisa che la regola di abolizione delle clausole di residenza opera salvo disposizioni contrarie del regolamento; proprio l’articolo 64 costituisce una deroga speciale, che limita la portata della regola generale e conferma che l’esportabilità è assicurata in via automatica solo per i tre mesi previsti, con eventuale estensione successiva solo se prevista dal diritto nazionale o dalla scelta dell’istituzione competente.

La Corte respinge anche l’argomento tratto dalla libera circolazione dei lavoratori: le differenze tra i regimi nazionali non equivalgono a restrizioni vietate, poiché il regolamento si limita a coordinare, non ad armonizzare, i sistemi di sicurezza sociale.

Esito sulla facoltà nazionale di proroga

La Corte afferma che, in assenza di criteri uniformi fissati dal regolamento, lo Stato membro che intenda avvalersi della facoltà di proroga deve adottare misure nazionali che circoscrivano il margine discrezionale dell’istituzione competente. Tali misure possono prevedere che la proroga fino a sei mesi sia concessa solo se ricorrono determinate condizioni, ad esempio la presenza di una concreta prospettiva di impiego.

Nel caso di specie, la prassi dell’Uwv, volta a rifiutare in linea di principio la proroga salvo casi irragionevoli o circostanze particolari, è ritenuta compatibile con il diritto dell’Unione.

Dispositivo

La Corte dichiara che l’articolo 64, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 883/2004 non osta a una misura nazionale come quella oggetto del procedimento principale, che impone all’istituzione competente di rifiutare in linea di principio ogni richiesta di proroga dell’esportabilità delle prestazioni di disoccupazione oltre i tre mesi, salvo che il rifiuto conduca a un risultato irragionevole.

La seconda questione non viene esaminata, essendo assorbita dalla risposta alla prima.

Principio affermato

Il periodo ordinario di esportabilità delle prestazioni di disoccupazione è di tre mesi; la proroga fino a sei mesi prevista dall’articolo 64, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 883/2004 è una facoltà e non un obbligo. Gli Stati membri possono quindi disciplinarne l’esercizio con criteri restrittivi, purché nel rispetto del diritto dell’Unione e senza adottare soluzioni manifestamente irragionevoli.

Come è indicizzato

Materiesicurezza socialeprestazioni di disoccupazionelibera circolazione dei lavoratoricoordinamento dei sistemi di sicurezza socialerapporti ue-svizzera

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