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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-581/16

Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 22 marzo 2018. — Costas Popotas contro Mediatore europeo. — Funzione pubblica – Funzionari – Invito a manifestare interesse – Segretario generale presso l’Ufficio del Mediatore europeo – Parere del comitato consultivo – Omessa presa in considerazione di tale parere – Violazione della procedura di selezione – Errori manifesti di valutazione – Parità di trattamento – Principio di buona amministrazione – Responsabilità. — Causa T-581/16

Giurisprudenza europea62016TJ0581

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale ha respinto integralmente il ricorso del sig. Popotas contro la nomina della sig.ra G. a segretario generale dell'Ufficio del Mediatore europeo. Ha ritenuto che la procedura di selezione rispettasse l'invito a manifestare interesse e che il Mediatore potesse distribuire i criteri di selezione tra la fase di preselezione e i colloqui, nonché attribuire loro una diversa ponderazione. Pur rilevando una negligenza del Mediatore nella comunicazione al ricorrente, il Tribunale ha concluso che tale irregolarità non era sufficiente a determinare l'annullamento della decisione impugnata né a fondare un risarcimento del danno.

Funzione pubblica UE: legittimità della procedura di selezione per il posto di segretario generale del Mediatore europeo, con particolare riguardo all'uso del parere del comitato consultivo, alla valutazione comparativa dei candidati e alla responsabilità risarcitoria.

La questione giuridica

Se il Mediatore europeo abbia violato la procedura di selezione prevista nell'invito a manifestare interesse, il principio di parità di trattamento e il principio di buona amministrazione: in particolare, se abbia omesso di considerare correttamente il parere del comitato consultivo, se abbia applicato criteri o coefficienti non previsti dall'invito, se abbia commesso errori manifesti di valutazione nelle qualifiche del ricorrente e se da tali vizi derivasse un diritto al risarcimento del danno.

Principio di diritto

Il Tribunale afferma che l'istituzione, pur essendo vincolata al proprio invito a manifestare interesse, dispone di un ampio potere discrezionale nel fissare il momento e le modalità di valutazione dei criteri di selezione quando l'invito non li disciplina in modo più preciso; può quindi ripartire i criteri tra fasi diverse della procedura e attribuire coefficienti di ponderazione differenti, purché non introduca criteri estranei e motivi la propria scelta. Inoltre, il parere del comitato consultivo, se puramente consultivo, deve essere considerato come elemento della valutazione, ma l'autorità che ha il potere di nomina può discostarsene spiegandone le ragioni. Nel caso concreto, il Tribunale ha ritenuto che non vi fossero violazioni della procedura, né errori manifesti di valutazione, né lesioni del principio di parità di trattamento o di buona amministrazione; di conseguenza ha respinto anche la domanda risarcitoria, strettamente connessa alla domanda di annullamento.

Norme richiamate

  • Articolo 27 dello Statuto dei funzionari dell'Unione europea
  • Articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto dei funzionari dell'Unione europea
  • Articolo 91, paragrafo 2, dello Statuto dei funzionari dell'Unione europea
  • Articolo 134 del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 135, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 270 TFUE
  • Regolamento (UE, Euratom) 2016/1192

Funzione pubblica – selezione del segretario generale del Mediatore europeo

La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 270 TFUE proposto da un funzionario della Corte di giustizia contro la decisione di nomina della sig.ra G. al posto di segretario generale presso l'Ufficio del Mediatore europeo, nonché contro il rigetto dei reclami amministrativi e l'esclusione del ricorrente dal colloquio. La causa verte sulla legittimità della procedura di selezione, sull'uso del parere di un comitato consultivo e sull'asserita violazione dei principi di parità di trattamento e buona amministrazione.

Contesto normativo e procedura di selezione

Il Tribunale richiama anzitutto l'articolo 27, primo comma, dello Statuto, che impone assunzioni basate sulle più alte qualità di competenza, rendimento e integrità, secondo una base geografica quanto più ampia possibile. L'invito a manifestare interesse (OMB/2/2015) prevedeva dodici criteri di selezione e una procedura in cui un comitato consultivo assisteva l'autorità che ha il potere di nomina, proponendo un elenco di candidati da invitare a colloquio; il Mediatore poteva invitare solo alcuni dei candidati proposti.

Fatti rilevanti

Il ricorrente presentava la candidatura il 20 marzo 2015 e trasmetteva successivamente il rapporto informativo 2014. Il comitato consultivo inviava il 9 aprile 2015 un elenco alfabetico di dodici candidati raccomandati per il colloquio; il Mediatore decideva di convocarne solo otto, escludendo il ricorrente. Il ricorrente chiedeva quindi accesso ai documenti della procedura e presentava due reclami amministrativi ai sensi dell'articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto, censurando, tra l'altro, errori di valutazione, elementi estranei alla selezione e violazioni della parità di trattamento e della buona amministrazione.

Ricevibilità delle censure

Il Mediatore sollevava varie eccezioni di irricevibilità, sostenendo in particolare la violazione della regola della concordanza tra reclamo e ricorso. Il Tribunale le respinge tutte. In applicazione della giurisprudenza costante sull'articolo 91, paragrafo 2, dello Statuto, afferma che i motivi sviluppati in giudizio possono essere ulteriormente articolati purché restino strettamente connessi alla causa petendi del reclamo. Rileva inoltre che la possibilità di chiedere un riesame della candidatura non costituiva una condizione di ricevibilità del ricorso.

Primo motivo: violazione della procedura di selezione

Il primo motivo del ricorso, inizialmente presentato come sviamento della procedura, viene riqualificato dal Tribunale come censura di violazione della procedura di selezione. Il ricorrente sosteneva che il Mediatore non avesse rispettato i dodici criteri dell'IMI, avesse applicato coefficienti non previsti e avesse preso in considerazione elementi estranei.

Il Tribunale osserva che l'IMI elencava i criteri, ma non specificava né i coefficienti di ponderazione né la fase in cui ciascun criterio dovesse essere valutato. In tale silenzio, il Mediatore disponeva di un ampio margine discrezionale e poteva distribuire i criteri tra le diverse fasi della selezione. Così, i primi otto criteri venivano utilizzati nella preselezione sui curricula, mentre gli ultimi quattro erano verificati nei colloqui, essendo per loro natura più adatti a una valutazione orale.

Quanto ai coefficienti di ponderazione, il Tribunale ritiene che la loro attribuzione differenziata fosse legittima, proprio perché l'IMI non la vietava. Esclude anche che il Mediatore abbia introdotto criteri nuovi: le referenze personali, il vantaggio comparativo per candidati con esperienza in istituzioni frequentemente in rapporto con il Mediatore e la valorizzazione di incarichi apicali sono stati considerati come elementi riconducibili ai criteri già previsti dall'IMI, non come criteri autonomi. La nozione di "impressione complessiva" viene interpretata come sintesi della valutazione globale, e non come criterio indipendente.

Parere del comitato consultivo e decisione di convocazione ai colloqui

Il Tribunale affronta poi la questione centrale del ruolo del comitato consultivo. Ricorda che, quando un'istituzione istituisce un comitato consultivo per ottenere una raccomandazione sui candidati, il suo parere deve far parte degli elementi su cui l'autorità che ha il potere di nomina fonda la propria valutazione comparativa, pur potendosene discostare.

Nel caso concreto, il Mediatore aveva inizialmente comunicato al ricorrente che il comitato non ne raccomandava la candidatura; all'udienza riconosceva invece che il comitato aveva selezionato dodici candidati, tra cui il ricorrente, e che era stato il Mediatore a scegliere personalmente gli otto convocati, senza conoscere ancora la graduatoria di merito. Il Tribunale rileva che il Mediatore aveva comunque invitato solo candidati compresi nell'elenco del comitato consultivo e che, in ogni caso, non era tenuto ad approvare meccanicamente una graduatoria. La mancata convocazione del ricorrente non derivava quindi da una violazione della procedura tale da inficiarne la validità.

Secondo motivo: errore manifesto di valutazione

Il ricorrente lamentava che il Mediatore avesse valutato in modo erroneo il suo curriculum, soprattutto in relazione alla sua esperienza come capo unità, alla conoscenza delle istituzioni e della legislazione dell'Unione, alla gestione delle risorse umane e alle tecnologie dell'informazione.

Il Tribunale ricorda che il controllo giurisdizionale su tali valutazioni è limitato all'errore manifesto. In relazione alla conoscenza delle istituzioni europee, osserva che il curriculum della candidata prescelta attestava un'esperienza pluriennale e diversificata in vari servizi della Commissione, sufficiente a giustificare il punteggio elevato attribuitole. Quanto al ricorrente, il Tribunale ritiene che le sue funzioni documentate non dimostrassero un'esperienza particolarmente estesa nella gestione strategica delle risorse umane, né in ristrutturazioni organizzative. Analogamente, la sua esperienza in materia informatica risultava risalente e quindi meno pertinente rispetto a esperienze più recenti, in un settore in rapida evoluzione.

Terzo motivo: violazione della parità di trattamento

Quanto alla parità di trattamento, il ricorrente sosteneva che alcuni criteri fossero stati applicati solo ad alcuni candidati o modificati in corso di procedura. Il Tribunale respinge tali censure, osservando che i criteri contestati coincidevano con quelli già scrutinati nei primi motivi oppure erano inoperanti nei confronti del ricorrente, poiché la sua candidatura era stata respinta prima della fase in cui quei criteri erano stati eventualmente considerati.

In particolare, l'eventuale richiesta di referenze personali alla candidata poi prescelta non aveva inciso sulla posizione del ricorrente, escluso prima dei colloqui. Il riferimento a candidati che avevano lavorato in istituzioni con frequenti rapporti con il Mediatore viene ritenuto compatibile con il criterio della buona comprensione del ruolo del Mediatore nella pubblica amministrazione.

Quarto motivo: violazione della buona amministrazione

Il ricorrente denunciava, infine, una violazione del principio di buona amministrazione per la mancanza di motivazione della sua esclusione e per le informazioni errate e contraddittorie fornitegli. Il Tribunale ricorda che il principio di buona amministrazione impone all'autorità competente di applicare correttamente le norme.

Pur riconoscendo che alcune informazioni date al ricorrente erano errate e che il Mediatore aveva agito con negligenza nell'indicargli inizialmente che la sua candidatura non era stata raccomandata, il Tribunale afferma che tali inesattezze sono state successivamente corrette nella decisione impugnata e non rendono illegittima la decisione di merito. Inoltre, il ricorrente non aveva chiesto chiarimenti ulteriori né la proroga del termine per presentare la domanda di riesame.

Domanda di risarcimento e spese

Poiché la domanda risarcitoria era strettamente connessa alla domanda di annullamento, il suo rigetto consegue automaticamente al rigetto di quest'ultima. Il Tribunale respinge quindi anche la richiesta di danni materiali e morali.

Quanto alle spese, pur ponendo le spese a carico di ciascuna parte, il Tribunale rileva circostanze eccezionali: la negligenza del Mediatore nella comunicazione iniziale e la mancata spiegazione dettagliata delle ragioni per cui non aveva seguito l'ordine di merito del comitato consultivo. Per equità, dispone che ciascuna parte sopporti le proprie spese.

Dispositivo

Il ricorso è integralmente respinto. Il sig. Costas Popotas e il Mediatore europeo sono condannati a sopportare ciascuno le proprie spese.

Principi ricavabili

  • L'amministrazione è vincolata all'invito a manifestare interesse, ma, se esso non disciplina in dettaglio la metodologia di valutazione, conserva un ampio margine discrezionale per distribuire i criteri tra fasi diverse e per ponderarli.
  • Un criterio apparentemente nuovo può essere legittimo se costituisce soltanto una specificazione o una sintesi di un criterio già previsto dall'invito.
  • Il parere di un comitato consultivo deve essere preso in considerazione, ma l'autorità che nomina può discostarsene, purché lo faccia in modo giustificato.
  • Le irregolarità comunicative o le imprecisioni dell'amministrazione non comportano di per sé l'annullamento della decisione se non incidono sulla legittimità sostanziale della selezione.

Come è indicizzato

Materiefunzione pubblica europeaselezione e reclutamento del personaleparità di trattamentobuona amministrazioneresponsabilità extracontrattuale e risarcimento del danno

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