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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-533/16

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 21 marzo 2018. — Volkswagen AG contro Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da Najvyšší súd Slovenskej republiky. — Rinvio pregiudiziale – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articoli da 167 a 171 – Diritto alla detrazione dell’IVA – Diritto al rimborso dell’IVA ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro del rimborso – Articolo 178, lettera a) – Modalità di esercizio del diritto a detrazione dell’IVA – Direttiva 2008/9/CE – Modalità di rimborso dell’IVA – Termine di decadenza – Principio della neutralità fiscale – IVA pagata e fatturata molti anni dopo la cessione dei beni di cui trattasi – Diniego del diritto al rimborso a motivo dell’avvenuto decorso del termine di decadenza che sarebbe iniziato a decorrere dalla data di cessione dei beni. — Causa C-533/16

Giurisprudenza europea62016CJ0533

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha esaminato un caso in cui Volkswagen chiedeva il rimborso dell’IVA su forniture di stampi acquistati in Slovacchia, dopo che i fornitori avevano regolarizzato tardivamente l’operazione emettendo fatture con IVA e versando l’imposta. Le autorità slovacche avevano negato il rimborso per gli anni 2004-2006, ritenendo decorso il termine di cinque anni calcolato dalla data della cessione. La Corte ha invece stabilito che, in tali circostanze, il termine non può decorrere prima che il diritto sia concretamente esercitabile, altrimenti verrebbe compromessa la neutralità dell’IVA.

IVA: il termine di decadenza per il rimborso non può decorrere dalla cessione se il soggetto passivo non poteva ancora esercitare il diritto perché la fattura IVA è stata emessa e l’imposta è stata versata solo anni dopo.

La questione giuridica

Se la direttiva 2006/112/CE e la direttiva 2008/9/CE consentano di negare il rimborso dell’IVA a un soggetto passivo non stabilito nello Stato membro del rimborso quando l’IVA è stata fatturata e versata solo molti anni dopo la cessione dei beni, facendo decorrere il termine di decadenza dalla data della cessione; se ciò sia compatibile con i principi di neutralità fiscale, proporzionalità, certezza del diritto, legittimo affidamento e buona amministrazione.

Principio di diritto

La Corte ha affermato che osta al diritto dell’Unione una normativa nazionale che faccia decorrere il termine di decadenza per il rimborso dell’IVA dalla data della cessione dei beni, quando in concreto il soggetto passivo non poteva ancora esercitare il diritto perché la fattura contenente l’IVA e il versamento dell’imposta sono intervenuti solo anni dopo; in simili circostanze, prive di abuso o collusione fraudolenta, il diniego del rimborso viola il principio di neutralità dell’IVA, poiché rende impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio del diritto riconosciuto dalla direttiva 2006/112 e attuato dalla direttiva 2008/9.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 2006/112/CE
  • Direttiva 2008/9/CE
  • Articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea

Rimborso IVA e decorrenza del termine di decadenza in caso di fatturazione tardiva

La pronuncia, resa in un rinvio pregiudiziale del Najvyšší súd Slovenskej republiky, riguarda il rimborso dell’IVA a un soggetto passivo non stabilito nello Stato membro del rimborso. Il tema centrale è se uno Stato membro possa far decorrere il termine di decadenza dalla data della cessione dei beni, anche quando la fattura con IVA e il relativo versamento siano intervenuti solo molti anni dopo.

Fatti e procedimento principale

Tra il 2004 e il 2010 alcune società Hella avevano ceduto a Volkswagen AG stampi per la produzione di fari, emettendo inizialmente fatture senza IVA, poiché ritenevano erroneamente che si trattasse di compensazioni finanziarie esenti. Nel 2010 esse hanno constatato l’errore, hanno emesso fatture con IVA, presentato dichiarazioni integrative e versato l’imposta all’erario slovacco. Volkswagen ha chiesto il rimborso dell’IVA nel 2011.

L’ufficio imposte slovacco ha accolto la domanda solo per le operazioni dal 2007 al 2010, respingendola per il periodo 2004-2006 perché il termine di cinque anni previsto dal diritto nazionale sarebbe iniziato a decorrere dalla data della cessione ed era già scaduto. La decisione è stata confermata in sede amministrativa e poi contestata dinanzi ai giudici slovacchi.

Normativa rilevante dell’Unione

La Corte richiama in particolare:

  • la direttiva 2006/112/CE, soprattutto gli articoli 167, 168, 169, 170, 171, 178, 179, 180, 182 e 273;
  • la direttiva 2008/9/CE, che disciplina le modalità dettagliate del rimborso IVA ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di rimborso;
  • l’articolo 41 della Carta, evocato dal giudice del rinvio;
  • i principi di neutralità fiscale, proporzionalità, certezza del diritto ed effettività.

Questioni sottoposte alla Corte

Il giudice nazionale chiedeva, in sostanza, se:

  • il rimborso IVA richieda cumulativamente la cessione di beni/servizi e l’addebito dell’IVA in fattura;
  • sia legittimo far decorrere il termine di rimborso da un momento anteriore alla concreta possibilità di esercitare il diritto;
  • in presenza di fatturazione e versamento tardivi ma regolari, il diritto al rimborso possa essere negato per decorso del termine nazionale;
  • rilevino anche i principi di certezza del diritto, legittimo affidamento e buona amministrazione.

Ragionamento della Corte

La Corte osserva anzitutto che la direttiva 2008/9 non determina autonomamente le condizioni sostanziali di esercizio del rimborso, ma rinvia alla direttiva 2006/112, quale applicata dallo Stato membro di rimborso. Il diritto al rimborso è quindi il corrispettivo, per il soggetto non stabilito, del diritto alla detrazione dell’IVA a monte nel sistema comune.

Richiama poi la natura fondamentale del diritto a detrazione/rimborso nel sistema IVA: esso serve a esonerare l’imprenditore dall’onere dell’IVA gravante sulle operazioni economiche e garantisce la neutralità dell’imposizione. Sebbene il diritto sorga quando l’imposta diventa esigibile, il suo esercizio presuppone il possesso di una fattura regolare; inoltre, termini di decadenza sono in linea di principio ammessi, purché rispettino equivalenza ed effettività.

Applicando tali principi al caso concreto, la Corte rileva che Volkswagen non poteva esercitare il diritto prima della regolarizzazione del 2010, perché mancavano le fatture e persino la consapevolezza che l’IVA fosse dovuta. Solo con la regolarizzazione sono risultate soddisfatte le condizioni sostanziali e formali per il rimborso. Poiché non vi erano indizi di negligenza, abuso o collusione fraudolenta, sarebbe contrario al diritto dell’Unione far decorrere il termine dalla data della cessione e respingere la domanda per il periodo anteriore.

Decisione/dispositivo

La Corte dichiara che il diritto dell’Unione osta a una normativa nazionale che, in circostanze come quelle del procedimento principale, neghi il rimborso dell’IVA perché il termine di decadenza sarebbe iniziato a decorrere dalla data della consegna dei beni ed è scaduto prima della domanda, pur essendo l’IVA stata fatturata e versata solo anni dopo.

Effetti pratici per gli operatori

Per i professionisti, la sentenza conferma che, in materia di rimborso IVA e detrazione, il termine decadenziale non può essere applicato in modo da precludere il diritto prima che il contribuente disponga delle condizioni necessarie per esercitarlo. In assenza di abuso o frode, la neutralità dell’IVA prevale su un’interpretazione rigida del dies a quo nazionale.

Quinta questione

Alla luce della soluzione data alle prime quattro questioni, la Corte ha ritenuto non necessario rispondere alla quinta questione relativa all’articolo 41 della Carta e ai principi di certezza del diritto e legittimo affidamento.

Come è indicizzato

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