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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-568/16

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 22 marzo 2018. — Rasool Entertainment GmbH e Staatsanwaltschaft Stuttgart contro Faiz Rasool. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Amtsgericht Nürtingen. — Rinvio pregiudiziale – Servizi di pagamento – Direttiva 2007/64/CE – Articolo 3, lettere e) ed o) – Articolo 4, punto 3 – Allegato – Punto 2 – Ambito di applicazione – Gestione di terminali multifunzione che consentono il prelievo di contante in sale da gioco d’azzardo – Coerenza della prassi repressiva delle autorità nazionali – Confisca degli importi ottenuti mediante un’attività illecita – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 17. — Causa C-568/16

Giurisprudenza europea62016CJ0568

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha escluso che il servizio di prelievo contante offerto da una sala giochi tramite terminali multifunzione, con operazioni bancarie gestite da un soggetto esterno e mera alimentazione di contante da parte del gestore, integri un servizio di pagamento ai sensi della direttiva 2007/64/CE. La qualificazione non cambia neppure se il servizio è accessorio all'attività principale della sala giochi o reso gratuitamente ai clienti. Poiché la risposta alla terza questione era risolutiva, la Corte non ha esaminato le altre questioni relative alla coerenza della repressione nazionale e alla confisca.

Servizio di prelievo contante tramite terminali in sala giochi: se il gestore della sala debba essere qualificato come prestatore di servizi di pagamento ai sensi della direttiva 2007/64/CE.

La questione giuridica

Se il servizio di prelievo di contante reso ai clienti di una sala giochi mediante terminali multifunzione, con gestione tecnica esterna delle operazioni bancarie e mero rifornimento di contante da parte del gestore della sala, rientri nella nozione di "servizio di pagamento" della direttiva 2007/64/CE, in particolare ai sensi dell'articolo 3, lettera o), dell'articolo 3, lettera e), dell'articolo 4, punto 3, e del punto 2 dell'allegato; e, in subordine, se possano rilevare la prassi repressiva nazionale e l'articolo 17 della Carta in tema di confisca.

Principio di diritto

Un gestore di sala giochi che si limita a mettere a disposizione e rifornire di contante terminali multifunzione installati nei propri locali, senza effettuare operazioni sui conti di pagamento dei clienti e senza svolgere le operazioni tecniche di collegamento con tali conti, non presta un "servizio di pagamento" ai sensi dell'articolo 4, punto 3, della direttiva 2007/64/CE, in combinato disposto con il punto 2 dell'allegato; di conseguenza, non è tenuto all'autorizzazione prevista per gli istituti di pagamento.

Norme richiamate

  • Direttiva 2007/64/CE
  • Articolo 267 TFUE
  • Articolo 3, lettere e) ed o), direttiva 2007/64/CE
  • Articolo 4, punto 3, direttiva 2007/64/CE
  • Allegato, punto 2, direttiva 2007/64/CE
  • Articolo 10, paragrafo 1, direttiva 2007/64/CE
  • Articolo 17 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

Servizio di prelievo contante tramite terminali in sala giochi e qualificazione come servizio di pagamento

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale dell'Amtsgericht Nürtingen nell'ambito di un procedimento penale a carico di Faiz Rasool, amministratore di Rasool Entertainment GmbH, interveniente nel giudizio principale. Il tema centrale è la qualificazione, ai fini della direttiva 2007/64/CE sui servizi di pagamento, del servizio offerto ai clienti di una sala giochi tramite terminali multifunzione per il prelievo di contante.

Fatti e procedimento principale

La società gestiva in Germania due sale giochi con slot machine e vi aveva installato terminali multifunzione che consentivano ai clienti di cambiare banconote in monete e di prelevare contante mediante carta bancomat e PIN. Le operazioni bancarie erano tecnicamente gestite da un soggetto esterno, Telecash, proprietario dei terminali e operante come gestore di rete.

Dopo una modifica legislativa nazionale, i terminali furono adattati al sistema cosiddetto cash back, in base al quale il prelievo di denaro era possibile solo contestualmente all'acquisto di un voucher di EUR 20 destinato a consentire l'utilizzo delle slot machine. La procura di Stoccarda ritenne che l'attività richiedesse l'autorizzazione prevista per gli istituti di pagamento e avviò un procedimento penale, chiedendo anche la confisca delle somme incassate. Il giudice del rinvio assolse l'imputato, ma la decisione fu annullata in cassazione dal giudice superiore tedesco e la causa tornò al giudice del rinvio.

Questioni pregiudiziali sottoposte alla Corte

Il giudice nazionale ha chiesto, in sostanza:

  • se il servizio di prelievo tramite terminali installati nella sala giochi rientrasse nell'eccezione dell'articolo 3, lettera o), della direttiva 2007/64/CE;
  • se, nel caso del cash back con voucher, potesse applicarsi l'articolo 3, lettera e);
  • in subordine, se l'attività costituisse un servizio di pagamento ai sensi dell'articolo 4, punto 3, e del punto 2 dell'allegato della direttiva;
  • se la repressione penale nazionale fosse incompatibile con il diritto dell'Unione per mancanza di coerenza e con la prassi delle autorità;
  • se la confisca delle somme potesse violare la certezza del diritto e l'articolo 17 della Carta.

Normativa rilevante

La Corte ha richiamato la direttiva 2007/64/CE, in particolare:

  • l'articolo 3, lettere e) ed o), sulle esclusioni dall'ambito di applicazione;
  • l'articolo 4, punto 3, che rinvia alle attività elencate nell'allegato per definire il servizio di pagamento;
  • l'articolo 10, paragrafo 1, sull'autorizzazione degli istituti di pagamento;
  • il punto 2 dell'allegato, relativo ai servizi che permettono prelievi di contante da un conto di pagamento;
  • l'articolo 17 della Carta, evocato dal giudice del rinvio con riferimento alla confisca.

Ragionamento della Corte

La Corte ha innanzitutto chiarito che, per rientrare nell'articolo 4, punto 3, in combinato disposto con il punto 2 dell'allegato, il servizio deve permettere il prelievo di contante da un conto di pagamento o comprendere le operazioni richieste per la gestione di tale conto.

Nel caso di specie, la RE si limitava a:

  • dare in locazione e installare i terminali;
  • metterli a disposizione dei clienti;
  • rifornirli di contante.

Le operazioni sul conto del cliente erano invece effettuate dal soggetto esterno che collegava il terminale al conto bancario mediante verifica della carta e del PIN. La Corte ha quindi ritenuto che l'attività della società non consistesse in un servizio che "permette prelievi in contante da un conto di pagamento" e non implicasse alcuna operazione sui conti dei clienti.

La Corte ha inoltre osservato che il contesto sistematico della direttiva conferma tale lettura: il considerando 6 limita l'ambito della direttiva ai prestatori la cui attività principale consista nella prestazione di servizi di pagamento, mentre nel caso concreto l'attività principale della società era la gestione di sale da gioco e il servizio di prelievo era solo accessorio. Anche le esigenze di tutela del consumatore richiamate dai considerando 20, 22, 26, 36 e 54 non giustificavano una diversa qualificazione, proprio perché la società non operava sui conti dei clienti.

Decisione e dispositivo

La Corte ha risposto alla terza questione affermando che il servizio di prelievo di contante offerto ai clienti di una sala giochi tramite terminali multifunzione non costituisce un servizio di pagamento ai sensi della direttiva 2007/64/CE quando il gestore non effettua operazioni sui conti di pagamento dei clienti e si limita alla messa a disposizione e all'approvvigionamento di contante dei terminali.

Effetti sulle altre questioni

Poiché la terza questione era risolutiva, la Corte ha dichiarato che non occorreva rispondere alle prime, seconde, quarte e quinte questioni. Restano quindi non esaminate, in questa sentenza, le doglianze sulla coerenza della politica repressiva nazionale, sulla sanzione penale e sulla confisca delle somme.

Come è indicizzato

Materieservizi di pagamentopagamenti al dettagliodiritto bancarioconfisca penalegiochi d'azzardo

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