Corte di giustizia, Sentenza C-187/16
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 20 marzo 2018. — Commissione europea contro Repubblica d'Austria. — Inadempimento di uno Stato – Direttive 92/50/CEE e 2004/18/CE – Appalti pubblici di servizi – Tipografia di Stato – Produzione di documenti d’identità e di altri documenti ufficiali – Aggiudicazione degli appalti ad un’impresa di diritto privato senza previo esperimento di una procedura di aggiudicazione di appalto – Misure specifiche di sicurezza – Tutela degli interessi essenziali degli Stati membri. — Causa C-187/16
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto in larga misura il ricorso della Commissione contro l’Austria per l’affidamento diretto alla tipografia di Stato della stampa di documenti ufficiali sensibili. Ha ritenuto che le esigenze di sicurezza nazionale non fossero state dimostrate in modo tale da giustificare la totale elusione delle procedure di gara previste dalle direttive sugli appalti pubblici. Per il solo appalto relativo ai patentini pirotecnici, di valore sotto soglia, la Corte ha invece respinto il ricorso per difetto di prova dell’interesse transfrontaliero certo.
Inadempimento dell’Austria per aggiudicazione diretta, senza gara UE, di appalti di stampa di documenti ufficiali a una tipografia di Stato, invocando deroghe per sicurezza nazionale.
La questione giuridica
Se l’Austria potesse sottrarre agli obblighi di pubblicità e procedura delle direttive 92/50/CEE e 2004/18/CE gli appalti di stampa di documenti ufficiali affidati direttamente alla Österreichische Staatsdruckerei GmbH, invocando l’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 92/50, l’articolo 14 della direttiva 2004/18 e l’articolo 346, paragrafo 1, lettera a), TFUE; e, per un appalto di importo sotto soglia (patentini pirotecnici), se sussistesse un interesse transfrontaliero certo tale da imporre il rispetto dei principi del Trattato.
Principio di diritto
Le deroghe per servizi segreti o accompagnati da speciali misure di sicurezza non consentono agli Stati membri di escludere in via generale le procedure di gara previste dalle direttive sugli appalti pubblici: lo Stato che le invoca deve dimostrare concretamente che la tutela dei propri interessi essenziali di sicurezza non poteva essere assicurata mediante una procedura di appalto con clausole di riservatezza, requisiti di affidabilità, controlli e misure tecniche appropriate. Nel caso di specie, l’Austria non ha provato tale necessità per gli appalti di stampa dei documenti ufficiali, sicché è stata dichiarata inadempiente; invece, per il patentino pirotecnico sotto soglia, la Commissione non ha dimostrato un interesse transfrontaliero certo e il ricorso è stato respinto.
Norme richiamate
- Articolo 258 TFUE
- Articolo 346, paragrafo 1, lettera a), TFUE
- Direttiva 92/50/CEE
- Articolo 4, paragrafo 2, direttiva 92/50/CEE
- Articolo 8, direttiva 92/50/CEE
- Direttiva 2004/18/CE
- Articolo 14, direttiva 2004/18/CE
- Articolo 20, direttiva 2004/18/CE
- Regolamento (CE) n. 2252/2004, articolo 3, paragrafo 2
- Articoli 11-37 della direttiva 92/50/CEE
- Articoli 23-55 della direttiva 2004/18/CE
Inadempimento dell’Austria per l’affidamento diretto di appalti di stampa di documenti ufficiali
La causa è un ricorso per inadempimento ex articolo 258 TFUE promosso dalla Commissione europea contro la Repubblica d’Austria. Oggetto del contendere è l’affidamento diretto alla Österreichische Staatsdruckerei GmbH della produzione di diversi documenti ufficiali sensibili, tra cui passaporti con chip, passaporti di emergenza, permessi di soggiorno, carte d’identità, patenti di guida in formato carta di credito, libretti di circolazione e patentini pirotecnici.
Parti e contesto del procedimento
La Commissione sosteneva che l’Austria avesse violato gli obblighi derivanti dalle direttive 92/50/CEE e 2004/18/CE, oltre che dagli articoli 49 TFUE e 56 TFUE, aggiudicando direttamente tali servizi senza procedura di gara. La Repubblica d’Austria opponeva che la stampa di quei documenti rientrasse nella tutela dei propri interessi essenziali di sicurezza e richiedesse misure speciali di riservatezza e controllo.
Normativa rilevante
La Corte richiama, per gli appalti in questione, l’articolo 8 della direttiva 92/50, in combinato disposto con gli articoli 11-37, e l’articolo 20 della direttiva 2004/18, in combinato disposto con gli articoli 23-55, in quanto i servizi di stampa rientrano nella categoria dei servizi di editoria e stampa in base a tariffa o contratto. Sono inoltre centrali l’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 92/50 e l’articolo 14 della direttiva 2004/18, che escludono dall’ambito di applicazione della disciplina i servizi segreti o che richiedono misure speciali di sicurezza, nonché l’articolo 346, paragrafo 1, lettera a), TFUE.
Valutazione della Corte sugli appalti di documenti ufficiali
La Corte osserva anzitutto che gli appalti relativi ai documenti ufficiali rientrano, per oggetto e valore, nell’ambito applicativo delle direttive sugli appalti pubblici. Ricorda però che le deroghe connesse alla sicurezza nazionale devono essere interpretate restrittivamente e che lo Stato membro che le invoca deve dimostrare la necessità concreta di ricorrervi.
La Corte accetta che spetti agli Stati membri definire i propri interessi essenziali di sicurezza e le misure necessarie alla loro tutela, ma precisa che ciò non esime dal rispetto del diritto dell’Unione. Nel caso specifico, l’Austria non ha provato che la tutela della segretezza, dell’autenticità dei documenti, della sicurezza dei dati, della continuità della fornitura e dell’affidabilità dell’operatore non potesse essere garantita mediante una procedura di gara.
Perché le deroghe non sono state ritenute applicabili
Secondo la Corte, la centralizzazione della stampa presso un unico operatore non è incompatibile con una gara pubblica: anche una procedura conforme alle direttive avrebbe potuto condurre all’individuazione di un aggiudicatario unico. Inoltre, l’obbligo di designare un solo organismo responsabile della stampa dei passaporti e documenti di viaggio previsto dal regolamento n. 2252/2004 non esclude affatto il previo esperimento di una procedura di appalto.
La Corte aggiunge che i controlli amministrativi austriaci, così come le clausole di riservatezza, i requisiti tecnici di sicurezza, le visite ispettive e le sanzioni contrattuali, avrebbero potuto essere inseriti in una procedura di gara anche nei confronti di operatori diversi dalla tipografia di Stato. Perciò, l’Austria non ha dimostrato che la completa sottrazione alle procedure concorsuali fosse necessaria e proporzionata.
Esito sui documenti ufficiali
La Corte dichiara quindi che la Repubblica d’Austria è venuta meno agli obblighi derivanti dall’articolo 4, paragrafo 2, e dall’articolo 8 della direttiva 92/50, nonché dall’articolo 14 e dall’articolo 20 della direttiva 2004/18, avendo affidato direttamente alla ÖS gli appalti di stampa dei passaporti con chip, dei passaporti di emergenza, dei permessi di soggiorno, delle carte d’identità, delle patenti di guida in formato carta di credito e dei libretti di circolazione in formato carta di credito, e avendo mantenuto in vigore norme interne che imponevano tale affidamento diretto.
Il caso dei patentini pirotecnici
Per quanto riguarda l’appalto di stampa dei patentini pirotecnici, il valore era di 56.000 euro, dunque inferiore alle soglie delle direttive. In tale ipotesi, si applicano solo i principi fondamentali del Trattato se l’appalto presenta un interesse transfrontaliero certo. La Corte ritiene però che la Commissione non abbia fornito elementi sufficienti per dimostrare tale interesse, nonostante il carattere tecnico del servizio.
Decisione e portata pratica
Il ricorso è stato quindi accolto solo in parte. L’Austria è stata condannata anche alle spese in misura prevalente, mentre la Commissione ha sopportato una quota minoritaria. La pronuncia è rilevante perché conferma che la sicurezza nazionale può giustificare eccezioni agli appalti pubblici solo in presenza di una prova concreta di necessità, non essendo sufficiente un richiamo generico alla riservatezza o alla tutela di documenti sensibili.
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