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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10053/2025 del 16/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di rettifica IVA per l’anno 1996, con irrogazione di sanzioni, emesso nei confronti di una società. Dopo la definizione del contenzioso relativo al tributo principale tramite pagamento dell’imposta, l’Ufficio iscriveva a ruolo, in via provvisoria, le sole sanzioni collegate e notificava la relativa cartella. La società impugnava poi il diniego dell’Agenzia alla domanda di definizione agevolata della lite ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 119/2018, sostenendo che, essendo stato definito il rapporto d’imposta, le sanzioni collegate dovessero essere definibili a costo zero. La Corte di giustizia tributaria regionale accoglieva l’appello della società. L’Agenzia ricorreva per cassazione con due motivi: (1) violazione dell’art. 6, commi 1 e 3, d.l. n. 119/2018, sostenendo che la cartella impugnata era un atto di mera riscossione e non un atto impositivo, sicché la lite non era definibile, e che comunque il comma 3 opererebbe solo quando la controversia abbia ad oggetto direttamente le sanzioni; (2) nullità della sentenza per motivazione apparente ex art. 132 c.p.c. e art. 36 d.lgs. n. 546/1992.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, in tema di definizione agevolata delle controversie tributarie ex art. 6 d.l. n. 119/2018, la definibilità delle sanzioni collegate al tributo presuppone che il rapporto relativo al tributo principale sia stato definito anche mediante pagamento; nel caso concreto, il tributo era stato pagato e quindi la contribuente poteva accedere alla definizione agevolata delle sole sanzioni. La Corte ha inoltre richiamato il principio secondo cui anche la controversia avente ad oggetto una cartella emessa in controllo automatizzato può essere definibile quando la cartella costituisca il primo e unico atto di comunicazione della pretesa fiscale. È stato rigettato anche il secondo motivo, perché la motivazione della sentenza impugnata è stata ritenuta presente e comprensibile, non meramente apparente, avendo chiarito che la lite riguardava le sanzioni collegate all’atto originario. Il ricorso è stato quindi respinto integralmente, senza attività difensiva degli intimati.

Norme richiamate

  • art. 6, commi 1 e 3, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119

    "in caso di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, per la definizione non è dovuto alcun importo relativo alle sanzioni qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalità diverse dalla presente definizione"

    La definizione agevolata si applica alle controversie pendenti aventi ad oggetto atti impositivi; per le sanzioni collegate al tributo, la definizione a zero è ammessa solo se il rapporto tributario principale sia stato già definito, anche tramite pagamento o altra modalità estintiva.

  • art. 68 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    È richiamato come base della riscossione provvisoria conseguente alla pendenza del giudizio tributario.

  • art. 19, comma 3, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    È richiamato in relazione all’impugnazione della cartella e al regime di impugnabilità dell’atto notificato.

  • art. 26 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    È richiamato come norma sulla notificazione della cartella di pagamento.

  • art. 36-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    È richiamato in relazione al principio delle Sezioni Unite sulla definibilità delle cartelle emesse a seguito di controllo automatizzato, quando esse siano il primo e unico atto della pretesa fiscale.

  • art. 54-bis d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    È richiamato per il medesimo principio relativo al controllo automatizzato IVA.

  • art. 132 c.p.c.

    La Corte ribadisce che il vizio di motivazione è configurabile solo se la motivazione manca del tutto o è meramente apparente, incomprensibile o inconciliabile.

  • art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    La motivazione della sentenza tributaria deve essere esistente e intellegibile; nel caso concreto il requisito è stato ritenuto rispettato.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il parametro del motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    È il parametro del motivo di ricorso per nullità della sentenza per vizi motivazionali rilevanti in cassazione.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    Il controllo di legittimità sulla motivazione è circoscritto al rispetto del minimo costituzionale.

Massime di principio

  • In tema di definizione agevolata delle controversie tributarie, le liti sono definibili solo se hanno ad oggetto atti impositivi; le controversie riguardanti meri atti di riscossione restano escluse, salvo i casi in cui la cartella rappresenti il primo e unico atto con cui la pretesa fiscale è portata a conoscenza del contribuente e sia quindi impugnabile anche nel merito.
  • Quando la controversia riguarda esclusivamente sanzioni collegate a un tributo, la definizione agevolata a importo zero richiede che il tributo principale sia stato già definito, anche mediante pagamento, annullamento, conciliazione o altra modalità estintiva prevista dall’ordinamento.
  • La valutazione della definibilità di una lite va compiuta avendo riguardo alla sostanza della pretesa e al rapporto sostanziale oggetto del contenzioso, non alla sola veste formale dell’atto impugnato.
  • Il vizio di motivazione denunciabile in cassazione sussiste solo se la sentenza è priva del minimo costituzionale della motivazione: non bastano insufficienza o apoditticità, occorrendo una motivazione mancante, meramente apparente, incomprensibile o internamente irriducibilmente contraddittoria.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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