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Sentenza

Sentenza del 04/01/2021 n. 17 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Controversia tributaria per avvisi di accertamento relativi a IRES, IVA e IRAP per il periodo 01/05/2007-30/04/2008: l'Ufficio contestava l'omessa contabilizzazione di ricavi per complessivi €378.789,48 (con riconoscimento di costi per €310.089,07), l'omessa contabilizzazione di ricavi da noleggio opere d'arte per €173.720,02, omissioni IVA (mancata fatturazione, mancato assoggettamento per €7.000 e omessa regolarizzazione di acquisti per €217.956,20) e anomalie contabili tali da giustificare rettifiche ex art. 39, c.2 lett. d) DPR 600/73. Le società hanno contestato la fondatezza delle riprese e la durata della verifica, fornendo inventari, documentazione di deposito/assicurazione/ubicazione presso società del gruppo e giustificazioni opera per opera.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l'appello dell'Agenzia e confermato la sentenza di primo grado che aveva parzialmente accolto i ricorsi delle società. In particolare il Collegio ha ritenuto che le presunzioni dell'Ufficio non fossero sostenute da elementi di gravità, precisione e concordanza: le anomalie formali nelle descrizioni delle opere (diversa titolazione, descrizioni non coincidenti tra fatture, bolle doganali e inventario) non erano sufficienti a provare operazioni in nero, considerata la particolare natura delle opere d'arte e la possibilità di retitling; l'ipotesi di noleggio a terzi non è stata adeguatamente dimostrata né è stata provata l'antieconomicità dell'operazione, anche alla luce del consolidato fiscale del gruppo e della presenza di un database/inventario gestito e verificato. La Corte ha compensato le spese di giudizio.

Norme richiamate

  • art. 39, comma 2, lett. d) DPR 600/1973

    art. 39, c.2 lett. d) DPR 600/73

    La norma consente rettifiche quando la contabilità è ritenuta inattendibile; nel caso l'Ufficio ha invocato tale disposizione ma la Commissione ha ritenuto che mancassero gli elementi probatori richiesti per applicarla.

  • Regime del consolidato fiscale IRES

    Il consolidato rende neutre, ai fini della base imponibile del gruppo, le operazioni infragruppo; la Commissione ha ritenuto che ciò riduceva la motivazione economica ad occultare canoni infragruppo.

  • Principio probatorio delle presunzioni fiscali (elementi di gravità, precisione e concordanza)

    La giurisprudenza e la normativa tributaria richiedono che le presunzioni dell'Amministrazione siano supportate da elementi gravi, precisi e concordanti; la Corte ha applicato questo principio per escludere le riprese basate su sole difformità descrittive.

Massime di principio

  • Le presunzioni dell'Amministrazione finanziaria richiedono elementi materiali e collegamenti economico-finanziari (movimenti bancari, documenti di trasporto, verifiche presso terzi) oltre alle discrepanze formali; senza questi elementi le rettifiche rischiano di essere annullate.
  • Nel settore delle opere d'arte la descrizione dell'opera può mutare (retitling, opere "untitled" poi "titled"); pertanto differenze nella denominazione non sono di per sé prova di operazioni in nero.
  • La collocazione fisica delle opere presso altre società del gruppo, l'esistenza di inventari gestionali dettagliati, assicurazioni e caveau costituiscono elementi idonei a confutare presunzioni di occultamento, specie se accompagnati da verifiche indipendenti (revisione, attestazioni autore).
  • Quando l'Ufficio usa parametri di mercato o canoni di riferimento per ricostruire redditi (es. canone di noleggio), deve dimostrare l'attinenza tra i campioni scelti e il caso concreto e motivare il criterio di determinazione del canone; altrimenti la quantificazione può essere ritenuta arbitraria.
  • La presenza del regime di consolidato fiscale può attenuare la logica del 'motivo economico' dell'evasione per operazioni infragruppo e va considerata nella valutazione dell'antieconomicità di comportamenti contestati.
  • Per questioni IVA (esportazioni/esenzioni) la prova dell'avvenuto trasporto o della cessione all'estero richiede documentazione idonea di trasporto/uscita; l'assenza di tali documenti può legittimare rilievi IVA non altrimenti confutabili.
  • In controversie complesse e particolari (opere d'arte, beni non fungibili) l'Amministrazione dovrebbe integrare le indagini con accertamenti economici, ispezioni fisiche e riscontri bancari prima di fondare rettifiche rilevanti.

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