Sentenza n. 7703/2026 - Roma, Sezione 5T
per l'annullamento 1) del Decreto del Direttore della Sanità, Welfare e Coesione sociale della Regione Toscana n. 24681 del 14/12/2022, avente ad oggetto: “Approvazione degli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018, ai sensi dell'articolo 9 ter, comma 9 bis del D.L. 78/2015”; 2) di ogni altro atto conseguente, comunque connesso e/o presupposto e in parti-colare, per quanto occorrer possa, del Decreto Ministeriale 6 luglio 2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 15 settembre 2022, finalizzato a certificare il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, calcolato con riferimento ai dati di costo, rilevati a consuntivo per ciascuno dei predetti anni come risultanti dal modello CE consolidato regionale nella voce «BA0210 - Dispositivi medici» del modello di rilevazione del conto economico; del Decreto Ministeriale 6 ottobre 2022 di adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018; della Circolare del Ministero della Salute 29.07.2019, prot. 22413, dell'Accordo Stato-Regioni 7.11.2019 Rep. atti n. 181/CSR, dell'Intesa Stato-Regioni in data 28.9.2022 e di tutti gli eventuali atti adottandi e adottati a sensi dell'art. 18 del D.L. 9.8.2022 n. 115, convertito in L. 21.9.2022, n. 142, che ha introdotto il comma 9 bis nell'art. 9-ter del D.L. n. 78/2015.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Decreto regionale di approvazione degli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano per gli anni 2015-2018, nonché gli atti statali presupposti relativi al superamento del tetto di spesa e al ripiano
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa ha impugnato il decreto della Regione Toscana che individuava le aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, unitamente agli atti statali presupposti e connessi, tra cui il decreto ministeriale 6 luglio 2022, il decreto ministeriale 6 ottobre 2022, la circolare ministeriale del 29 luglio 2019, l'Accordo Stato-Regioni del 7 novembre 2019, l'Intesa Stato-Regioni del 28 settembre 2022 e gli ulteriori atti adottati ai sensi dell'art. 18 del d.l. n. 115/2022. Nel corso del giudizio la ricorrente ha dichiarato, ai sensi dell'art. 7 del d.l. n. 95/2025, la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, chiedendo la compensazione delle spese.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Ha rilevato che la cessazione della materia del contendere prevista dall'art. 7 del d.l. n. 95/2025 può essere pronunciata soltanto dopo la comunicazione al Tribunale, da parte delle Regioni o delle Province autonome, dei provvedimenti di accertamento dell'avvenuto versamento dell'importo dovuto nella misura ridotta prevista dalla norma. Nel caso concreto tale comunicazione non risultava intervenuta; tuttavia, la dichiarazione dell'avvenuto pagamento era sufficiente a determinare la sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del ricorso. Le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
art. 7 d.l. 95/2025
Decorso il predetto termine dei trenta giorni, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano accertano l'avvenuto versamento dell'importo pari alla quota ridotta di cui al primo periodo con provvedimenti pubblicati nei rispettivi bollettini e siti internet istituzionali e comunicati senza indugio alla segreteria del tribunale amministrativo regionale del Lazio, determinando la cessazione della materia del contendere con riferimento ai ricorsi esperiti avverso i provvedimenti regionali e provinciali di cui all'articolo 9-ter, comma 9-bis, del citato decreto-legge n. 78 del 2015, con compensazione delle spese di lite
La cessazione della materia del contendere richiede la comunicazione al TAR dei provvedimenti regionali o provinciali che accertano il pagamento dell'importo ridotto; la sola dichiarazione dell'avvenuto pagamento determina invece la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso.
art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. 78/2015
La disposizione è richiamata quale base normativa dei provvedimenti regionali e provinciali in materia di ripiano del superamento del tetto di spesa per i dispositivi medici.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato in relazione alla trattazione dell'udienza straordinaria mediante collegamento da remoto.
art. 13-quater disp. att. c.p.a.
Richiamato quale disciplina del collegamento da remoto per la camera di consiglio.
Massime di principio
- Quando una norma speciale collega la cessazione della materia del contendere alla comunicazione al giudice di un provvedimento amministrativo di accertamento, la cessazione non può essere dichiarata in assenza di tale comunicazione; la dichiarazione della parte sull'avvenuto pagamento può tuttavia determinare la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione e quindi l'improcedibilità del ricorso.
- La sopravvenuta carenza di interesse sussiste quando, per effetto del pagamento dell'importo dovuto nella misura prevista dalla disciplina sopravvenuta, la parte ricorrente non ha più un'utilità concreta e attuale nell'ottenere la decisione sull'impugnazione dell'atto amministrativo.
- La diversa qualificazione processuale tra cessazione della materia del contendere e sopravvenuta carenza di interesse dipende dall'adempimento della specifica formalità prevista dalla legge: in mancanza della comunicazione istituzionale richiesta, il giudizio va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, non definito con cessazione della materia del contendere.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 28 apr 2026Sentenza n. 930/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 28 apr 2026Sentenza n. 931/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 28 apr 2026Sentenza n. 932/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 28 apr 2026Sentenza n. 933/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 28 apr 2026Sentenza n. 934/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 28 apr 2026Sentenza n. 935/2026 - Venezia, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →