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Sentenza

Sentenza n. 5075/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202507028

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Lombardia, Milano, che aveva accolto i ricorsi contro il divieto prefettizio di detenzione di armi, munizioni ed esplosivi, la conferma parziale di tale divieto, la revoca della licenza di collezione di armi antiche e il diniego di rinnovo della licenza di porto di fucile per uso caccia

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda i provvedimenti adottati dalla Prefettura e dalla Questura nei confronti di un titolare di licenze di porto d’armi e di collezione di armi storiche, dopo un furto verificatosi presso la sua abitazione. Nel corso del controllo sulla custodia delle armi erano state rinvenute otto armi storiche non denunciate, un quantitativo di munizioni superiore a quello denunciato e modalità di custodia ritenute inadeguate; erano inoltre state contestate l’omessa custodia di armi comuni da sparo, la violazione delle prescrizioni della licenza di collezione e ulteriori irregolarità nella denuncia e detenzione delle munizioni. Il destinatario aveva impugnato il divieto prefettizio di detenzione, il provvedimento di conferma parziale adottato dopo la sospensione cautelare, la revoca della licenza di collezione e il diniego di rinnovo della licenza di porto di fucile, valorizzando le richieste di archiviazione e il successivo provvedimento di archiviazione dei procedimenti penali. Il TAR aveva accolto i ricorsi ritenendo che l’archiviazione penale e le caratteristiche del locale e dei sistemi di custodia escludessero l’illegalità della detenzione e l’inaffidabilità dell’interessato. Il Ministero ha appellato la sentenza deducendo che l’esito dei procedimenti penali non vincolava l’autonoma valutazione prognostica dell’autorità di pubblica sicurezza e che la custodia promiscua delle armi, l’accesso di terzi al locale, l’assenza di sistemi di allarme o videosorveglianza, il numero di armi e munizioni eccedente quello denunciato e la violazione delle prescrizioni di sicurezza costituivano elementi sufficienti a dimostrare la scarsa affidabilità del titolare. L’appellato ha eccepito la genericità dell’appello e ne ha contestato il merito, sostenendo che le archiviazioni escludevano profili di pericolosità e che le modalità di custodia erano adeguate.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’eccezione di inammissibilità per genericità, ritenendo i motivi d’appello sufficientemente chiari e riferiti a specifici capi della sentenza. Nel merito ha accolto l’appello e riformato la decisione del TAR. Il giudice ha affermato che il giudizio sull’affidabilità del detentore o aspirante titolare di porto d’armi costituisce valutazione tecnica e discrezionale dell’autorità di pubblica sicurezza, fondata su una prognosi probabilistica del pericolo di abuso, secondo il criterio del più probabile che non, senza necessità di raggiungere il grado di certezza richiesto per l’accertamento della responsabilità penale. I provvedimenti di polizia hanno natura cautelare e preventiva e possono essere adottati anche senza la prova di un concreto abuso dell’arma. L’esito delle vicende penali si colloca su un piano distinto e non impedisce all’Amministrazione di valutare autonomamente l’affidabilità del soggetto. Nel caso concreto, l’accesso di ignoti al locale adibito alla custodia, la scoperta dell’intrusione soltanto il giorno successivo, l’assenza di sistemi di allarme o videosorveglianza, la custodia promiscua di armi da collezione e da caccia appoggiate su mobili o appese al muro, nonché la detenzione di un numero di armi storiche e di munizioni superiore a quello denunciato, sono stati ritenuti indici sintomatici di una custodia non conforme agli adeguati standard di sicurezza e di una conseguente inaffidabilità nella detenzione di armi e munizioni. L’obbligo di diligenza imposto dall’art. 20 della l. n. 110/1975 è superiore a quello ordinario e richiede misure idonee a impedire l’accesso alle armi non solo agli estranei, ma anche ai familiari e agli altri conviventi, considerati terzi rispetto al rapporto autorizzatorio. I ricorsi originari sono stati quindi respinti. Le spese del doppio grado sono state compensate, mentre il contributo unificato del doppio grado è stato posto a carico dell’appellato.

Norme richiamate

  • art. 20 l. n. 110/1975

    La custodia delle armi di cui ai precedenti 21 articoli 1 e 2 e degli esplosivi deve essere assicurata con ogni diligenza nell’interesse della sicurezza pubblica

    La disposizione impone uno standard di diligenza superiore a quello ordinario e richiede l’adozione di tutte le misure necessarie a impedire che le armi possano essere sottratte o utilizzate da soggetti non autorizzati.

  • art. 650 c.p.

    È richiamato tra le contestazioni penali considerate dall’Amministrazione, senza che il giudice ne faccia applicazione autonoma ai fini della decisione.

  • art. 697 c.p.

    È richiamato in relazione alla detenzione illegale di munizioni, quale elemento considerato dall’autorità di pubblica sicurezza nella valutazione dell’affidabilità.

  • artt. 17 e 38 TULPS

    Sono richiamati tra le disposizioni poste a fondamento delle contestazioni relative alla detenzione e alla denuncia delle munizioni.

  • art. 221 TULPS

    È richiamato tra le disposizioni considerate nel provvedimento prefettizio in relazione alle violazioni contestate.

  • art. 97 Reg. TULPS

    È richiamato tra le disposizioni relative alla denuncia e alla detenzione delle munizioni.

  • art. 11 D.M. 14 aprile 1982

    È stato invocato dall’appellato per sostenere che il titolare della licenza di collezione deve denunciare soltanto i cambiamenti sostanziali della collezione; il Consiglio di Stato decide tuttavia la controversia sulla base autonoma dell’inadeguatezza della custodia e della prognosi di inaffidabilità.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale base per l’oscuramento delle generalità dell’appellato.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati, ai fini dell’oscuramento delle generalità dell’appellato.

Massime di principio

  • Il giudizio sull’affidabilità di chi detiene o aspira a detenere armi costituisce una valutazione tecnica e discrezionale dell’autorità di pubblica sicurezza, basata su una prognosi probabilistica del pericolo di abuso secondo il criterio del più probabile che non, senza necessità di raggiungere il grado di certezza richiesto per l’accertamento della responsabilità penale.
  • I provvedimenti di divieto di detenzione, revoca o diniego del rinnovo di licenze di porto o detenzione di armi hanno natura cautelare e preventiva e possono essere adottati anche in assenza della prova di un concreto abuso dell’arma, quando emergano elementi attendibili di inaffidabilità.
  • L’esito di un procedimento penale, compresa l’archiviazione, non vincola l’autonoma valutazione prognostica dell’autorità di pubblica sicurezza, poiché l’accertamento penale e il giudizio amministrativo sull’affidabilità nella custodia e nell’uso delle armi perseguono finalità e utilizzano standard probatori diversi.
  • La custodia delle armi deve rispettare uno standard di diligenza superiore a quello ordinario e deve impedire concretamente che le armi possano essere apprese o utilizzate da soggetti non autorizzati; la custodia è inadeguata anche quando consenta l’accesso o l’appropriazione da parte di familiari o conviventi, considerati terzi rispetto al rapporto autorizzatorio.
  • La detenzione di un numero di armi o di munizioni superiore a quello denunciato, unitamente a modalità di custodia che abbiano consentito l’accesso di terzi e non siano assistite da adeguati sistemi di sicurezza, può costituire un insieme di indici sintomatici sufficiente a fondare il giudizio di inaffidabilità, anche indipendentemente dalla definizione dei procedimenti penali collegati.

Come è indicizzato

MaterieLicenze e autorizzazioni di poliziaPericolosità sociale e valutazioni di sicurezza
RamiForze armate e forze di poliziaProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaDifetto di istruttoriaEccesso di potere

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