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Sentenza

Sentenza n. 4352/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda) n. 43/2025 e della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna n. 583/2025, rese tra le parti;

Giustizia amministrativa202506878

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenze del TAR Sardegna che avevano respinto l’impugnazione degli esiti di una selezione interna per la progressione a una categoria superiore e dell’attribuzione della progressione al candidato classificato primo

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’appellante contestava le sentenze del TAR Sardegna relative alla procedura selettiva interna per un posto nella categoria D, nella quale si era classificata seconda. Deduceva, anzitutto, l’illegittimità della prova orale, ritenendo che l’art. 52, comma 1-bis, del d.lgs. n. 165/2001 e la disciplina collettiva imponessero di valorizzare l’esperienza maturata e non una prova assimilabile a un nuovo concorso, tanto più perché le domande avevano riguardato nozioni di diritto amministrativo. Contestava inoltre l’attribuzione al candidato primo classificato dei punteggi relativi alle performance del triennio precedente, agli incarichi di responsabilità in procedimenti complessi e alle indennità per specifiche responsabilità, lamentando la mancata predeterminazione di criteri di dettaglio, l’insufficiente motivazione, la considerazione di titoli non adeguatamente documentati e l’erroneità della valutazione. Sosteneva che il TAR, dopo aver disposto approfondimenti istruttori, si fosse sostituito all’amministrazione e che l’atto denominato motivi aggiunti non fosse stato correttamente qualificato e valutato. Deduceva, infine, che il titolo di laurea del controinteressato non fosse stato validamente autocertificato e che non potesse essere valorizzato, né potesse essere sanato mediante produzione successiva. Il Comune eccepiva l’inammissibilità dell’appello per tardività e per violazione dell’art. 101 c.p.a.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto le eccezioni preliminari del Comune. L’appello contro la sentenza non definitiva è stato ritenuto tempestivo, poiché il termine semestrale dalla pubblicazione scadeva in giorno festivo e l’impugnazione era stata notificata il primo giorno non festivo successivo. È stata esclusa anche la violazione dell’art. 101 c.p.a., poiché i motivi d’appello erano stati illustrati in modo puntuale. Nel merito, il Collegio ha confermato le sentenze del TAR. La prova orale è stata ritenuta compatibile con la disciplina delle progressioni verticali: il bando la finalizzava all’accertamento delle competenze professionali, della capacità di fornire soluzioni operative e delle attitudini e motivazioni, sicché le domande teoriche sulle competenze giuridico-amministrative erano pertinenti alle mansioni della categoria D e alla posizione di responsabilità. Quanto ai punteggi, il giudice ha ritenuto corretta la valutazione della performance, poiché il bando prevedeva una tabella di corrispondenza tra media delle valutazioni e punteggio e la Commissione aveva calcolato la media ponderata delle valutazioni conseguite presso i diversi enti di servizio. Anche ipotizzando una diversa valutazione di una delle amministrazioni, il punteggio sarebbe rimasto sufficiente a non modificare l’esito della graduatoria. Le contestazioni sugli incarichi di responsabilità e sulle indennità non hanno superato la prova di resistenza: anche un’eventuale riduzione dei punteggi non avrebbe dimostrato con concretezza che l’appellante avrebbe superato il candidato primo classificato. Il TAR non si è sostituito alla Commissione, ma ha svolto una valutazione prognostica sull’interesse concreto e attuale all’impugnazione. Le valutazioni della Commissione sono sindacabili solo in presenza di manifesta illogicità, travisamento dei fatti o errore di diritto, non essendo consentita una rivalutazione del merito tecnico-amministrativo. La mancata produzione iniziale o la non valida autocertificazione del titolo di laurea è stata qualificata come irregolarità formale suscettibile di soccorso istruttorio, non idonea a determinare automaticamente l’esclusione o l’azzeramento del punteggio. Il riferimento ai motivi aggiunti è stato ritenuto correttamente qualificato come memoria, poiché l’atto si limitava a sviluppare contestazioni già proposte alla luce della relazione istruttoria. L’appello è stato quindi respinto, con conferma delle sentenze impugnate e condanna dell’appellante alle spese del grado, liquidate in euro 3.000 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 101 c.p.a.

    L’appello è ammissibile quando espone in modo puntuale le critiche rivolte alla sentenza impugnata; nel caso concreto il requisito di specificità è stato ritenuto rispettato.

  • art. 52, comma 1-bis, d.lgs. n. 165/2001

    Le procedure comparative per le progressioni verticali possono comprendere una prova orale, anche su materie giuridico-amministrative, quando essa sia coerente con l’accertamento delle competenze professionali richieste dalla posizione da ricoprire.

  • art. 5 del bando di selezione

    “1) l’accertamento delle competenze professionali delle mansioni da ricoprire; 2) la verifica della capacità di fornire soluzioni operative; 3) l’esame delle capacità, attitudini e motivazioni, anche desunte dall’attività pregressa, con particolare rilievo per i procedimenti in carico al settore di destinazione”

    La formulazione del bando legittimava lo svolgimento di un colloquio comprendente domande teoriche, purché pertinenti alle competenze professionali e alle mansioni oggetto della progressione.

  • art. 5, punto 1, del bando di selezione

    La previsione di una tabella di corrispondenza tra media delle valutazioni della performance e punteggio consentiva alla Commissione di calcolare il punteggio mediante media ponderata delle valutazioni conseguite presso diversi enti, in proporzione alla durata dei periodi di servizio.

  • art. 9, n. 3 e n. 4, del Regolamento per la disciplina dei concorsi del Comune

    La disciplina regolamentare è stata considerata nel quadro delle regole applicabili alla valutazione dei titoli e delle competenze, senza che il testo riporti una specifica interpretazione autonoma.

Massime di principio

  • Nelle procedure comparative per le progressioni verticali dei dipendenti pubblici, la prova orale può essere legittimamente prevista dall’amministrazione quando sia coerente con il bando e sia diretta ad accertare competenze professionali, capacità operative, attitudini e motivazioni richieste dalla posizione superiore; la legge non impone necessariamente che la selezione si fondi soltanto sull’esperienza pregressa.
  • La previsione nel bando di una tabella di corrispondenza tra la media delle valutazioni della performance e il punteggio consente alla commissione di applicare tali criteri mediante una media ponderata delle valutazioni conseguite presso amministrazioni diverse, attribuendo un peso proporzionale alla durata dei periodi di servizio.
  • Chi impugna gli esiti di una procedura selettiva deve fornire la prova di resistenza, dimostrando che, in caso di accoglimento delle censure e di rideterminazione dei punteggi, potrebbe conseguire una posizione utile in graduatoria; non è sufficiente far valere un astratto interesse alla corretta formazione della graduatoria.
  • Il giudice amministrativo non può sostituire le proprie valutazioni a quelle della commissione esaminatrice, salvo che il giudizio tecnico-discrezionale risulti manifestamente illogico, travisato, affetto da errore di diritto o da altri vizi macroscopici; la verifica della prova di resistenza può invece comportare una valutazione prognostica sull’incidenza concreta dei punteggi contestati sull’esito della selezione.
  • L’omessa o irregolare documentazione di un titolo di studio, quando integri un vizio formale e non una carenza sostanziale del requisito, può essere oggetto di soccorso istruttorio e non comporta automaticamente l’esclusione del candidato o l’azzeramento del punteggio.
  • Un atto denominato motivi aggiunti deve essere qualificato secondo il suo contenuto sostanziale: se si limita a sviluppare censure già proposte alla luce degli esiti dell’istruttoria, senza introdurre nuovi motivi, può essere trattato come memoria difensiva.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciAppello
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioniValutazione dei titoli e punteggi
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaLegittimazione e interesse a ricorrereSoccorso istruttorioOnere della prova e principio dispositivo

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