Cassazione Civile, Ordinanza n. 22322/2024 del 07/08/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di pagamento con cui l'Amministrazione doganale recuperava la maggiore accisa su GPL in bombole agevolato per uso domestico, ritenendo che una parte del prodotto fosse stata in realtà destinata ad autotrazione. L'accertamento scaturiva da indagini della Guardia di Finanza e da un parallelo procedimento penale a carico del legale rappresentante della società, definito con sentenza di patteggiamento. Dopo un primo giudizio e un precedente rinvio disposto dalla Cassazione per vizio di motivazione della sentenza tributaria, la CTR in sede di rinvio accoglieva l'appello dell'Agenzia valorizzando la sentenza penale e le altre risultanze istruttorie. Contro tale decisione la società proponeva ricorso per cassazione con otto motivi: eccepiva, tra l'altro, il giudicato interno sull'inammissibilità dell'appello, la violazione del contraddittorio endoprocedimentale e delle norme UE, l'erroneo diniego di sospensione per pendenza di revocazione, l'extrapetizione per aver qualificato la condotta come abuso del diritto, la violazione delle regole su presunzioni e onere della prova e il divieto di utilizzare il patteggiamento come prova piena, l'omessa pronuncia su alcune eccezioni, la mancanza di prova della riferibilità dei fatti alla società e la nullità dell'avviso per mancata allegazione della sentenza penale. Tuttavia, prima della decisione sul ricorso, i ricorrenti depositavano atto di rinuncia, comunicato ritualmente all'Agenzia.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso depositata dai ricorrenti e comunicata alla controparte prima dell'udienza, dichiarando estinto il giudizio di cassazione. Ha inoltre disposto la compensazione delle spese di lite in ragione della natura della controversia. È stato escluso l'obbligo del contributo unificato aggiuntivo di cui all'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, perché l'estinzione del giudizio per rinuncia rende inapplicabile tale previsione.
Norme richiamate
art. 390 c.p.c.
La rinuncia al ricorso per cassazione, una volta portata a conoscenza della controparte prima dell'udienza, è idonea a determinare l'estinzione del processo.
art. 391-bis c.p.c.
Richiamato dal ricorrente in tema di sospensione del giudizio di rinvio in pendenza di revocazione, ma la Corte non è entrata nel merito del motivo per l'intervenuta rinuncia.
art. 295 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente quale norma sulla sospensione necessaria per pregiudizialità, ma non esaminato nel merito per estinzione del giudizio.
art. 360 c.p.c.
Indicata come base formale dei motivi di ricorso per cassazione.
art. 112 c.p.c.
Invocato per dedurre extrapetizione e omessa pronuncia nei motivi di ricorso.
art. 2697 c.c.
Invocato per contestare riparto e inversione dell'onere della prova nella decisione di merito.
art. 36 del d.lgs. n. 546/1992
Richiamato per la dedotta carenza/inesistenza della motivazione della sentenza tributaria.
art. 12, comma 7, L. n. 212/2000
Richiamato dal ricorrente in tema di contraddittorio endoprocedimentale.
art. 19 del d.lgs. n. 504/1995
Richiamato nel secondo motivo sul contraddittorio in materia di accise.
art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
Richiamato per sostenere l'obbligo del contraddittorio preventivo nei tributi armonizzati.
art. 445, comma 1-bis, c.p.p.
Richiamato per sostenere che la sentenza di patteggiamento non possa assumere valore probatorio pieno nel giudizio tributario.
art. 7 della L. n. 212/2000
Richiamato per la censura di difetto di motivazione dell'avviso e mancata allegazione degli atti richiamati.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte afferma che la declaratoria di estinzione del giudizio esclude la sua applicazione.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, quando sia validamente comunicata alla controparte prima dell'udienza, produce l'estinzione del processo anche senza accettazione della controparte; l'accettazione rileva soltanto ai fini delle spese.
- In caso di estinzione del giudizio per rinuncia non trova applicazione l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto per la parte impugnante soccombente.
- Quando il processo si estingue per rinuncia, la Corte non esamina i motivi di ricorso già proposti e si limita a dichiarare l'estinzione e a regolare le spese.
- In materia di accise e tributi, le questioni su utilizzazione del patteggiamento, presunzioni, contraddittorio endoprocedimentale, onere della prova e motivazione restano assorbite se il ricorso viene rinunciato prima della decisione nel merito.
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