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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11757/2023 del 20/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza della Corte d'appello di Catanzaro che aveva dichiarato inammissibile per tardività la sua dichiarazione di ricusazione nei confronti di due magistrati del collegio del Tribunale di Vibo Valentia. Il motivo dedotto era violazione di legge (artt. 38 e 41 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione: si sosteneva che la causa di incompatibilità (la partecipazione dei magistrati al collegio del processo "Nemea") non fosse conoscibile prima del riconoscimento di incompatibilità per altro imputato (Mancuso) e che il ricorrente, non essendo parte nel processo "Nemea", avesse appreso la incompatibilità solo successivamente; inoltre si lamentava che la Corte di appello avesse erroneamente imposto al ricorrente l'onere di dimostrare la tempestività della ricusazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto corretta la decisione della Corte d'appello secondo cui la causa di incompatibilità era già nota e resa conoscibile al ricorrente prima dell'udienza in cui era stata accolta la ricusazione proposta dal coimputato Mancuso. Ha precisato che, quando i magistrati si sono dichiarati astensione per le stesse ragioni (partecipazione al processo "Nemea"), la conoscibilità della causa era già acquisita e che, ai fini della tempestività, il termine da considerare è quello della comunicazione del rigetto della dichiarazione di astensione (rigetto comunicato in udienza l'8 settembre 2022). Per tali ragioni la dichiarazione di ricusazione del ricorrente è stata ritenuta tardiva. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 1.500 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 38 cod. proc. pen.

    La dichiarazione di ricusazione deve essere proposta al più tardi nella fase delle questioni preliminari; se la causa si manifesta successivamente, entro tre giorni dalla conoscenza; se la causa è emersa in udienza, prima della chiusura dell'udienza. Nel caso concreto la Corte ha applicato questa disciplina ritenendo che la causa fosse conoscibile e che il termine decorresse dalla comunicazione del rigetto della dichiarazione di astensione.

  • art. 41 cod. proc. pen.

    Norma richiamata nell'impugnazione in relazione alle cause di incompatibilità/astensione dei magistrati; nella fattispecie è stata valutata unitamente all'art. 38 per determinare il momento in cui la causa di ricusazione è divenuta conoscibile.

  • Giurisprudenza: Sez. U. n. 36847 del 26/06/2014 (Della Gatta)

    Principio secondo cui i termini per formalizzare la ricusazione non decorrono fino a quando non sia nota la decisione di rigetto della dichiarazione di astensione, poiché la parte può avere una legittima aspettativa che la situazione di pregiudizio venga riconosciuta; nel caso esaminato la Corte ha ritenuto applicabile il principio stabilendo comunque che la conoscibilità era antecedente all'atto impugnato.

Massime di principio

  • La ricusazione va proposta tempestivamente: di regola nelle questioni preliminari, oppure entro 3 giorni dalla conoscenza della causa, o prima della chiusura dell'udienza se la causa è emersa in udienza.
  • La conoscibilità della causa di incompatibilità può essere valutata anche sulla base di atti processuali relativi a terzi (es. dichiarazioni di astensione o decisioni in favore di altri imputati) se tali atti rendono la causa conoscibile per le parti coinvolte.
  • Se i giudici si dichiarano per astensione, il termine per proporre ricusazione decorre (salvo casi particolari) dal momento in cui è comunicata la decisione sul rigetto dell'astensione, poiché fino ad allora la parte può legittimamente attendersi che la questione venga riconosciuta.
  • Il difensore deve vigilare attivamente sull'andamento dei procedimenti connessi o correlati e sugli atti pubblici (es. decisioni, udienze) che possono rendere conoscibile una causa di incompatibilità: l'inerzia dopo che la causa è divenuta conoscibile può comportare l'inammissibilità della ricusazione.
  • In caso di contestazione della tempestività, spetta al ricorrente dimostrare di aver proposto la ricusazione nei termini o che la causa è divenuta conoscibile solo successivamente; la giurisprudenza ammette però che, fino alla comunicazione di un rigetto di astensione, la parte possa avere una legittima aspettativa.

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