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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4620/2024 del 01/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Roma che, nel patteggiamento "allargato", aveva applicato la pena concordata (4 anni e 5 mesi di reclusione) e aveva altresì dichiarato l'interdizione dai pubblici uffici per cinque anni. Il ricorso deduce la violazione di legge e vizio di motivazione riguardo all'applicazione della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici, ritenuta illegittima perché il giudice non ha correttamente determinato il parametro di riferimento per l'accessorio in presenza di continuazione tra reati.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso ammissibile e fondato. Ha ricordato il principio per cui, nel patteggiamento con riconosciuta continuazione, la misura della pena accessoria deve riferirsi alla pena determinata per il reato più grave (pena base), non alla pena globale comprensiva degli aumenti per la continuazione. Nel caso concreto la pena base del reato più grave era stata già fissata in anni 2 e mesi 9 con sentenza irrevocabile che aveva riconosciuto la continuazione; pertanto l'applicazione dell'interdizione dai pubblici uffici è risultata erronea. P.Q.M. la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla pena accessoria, eliminando l'interdizione dai pubblici uffici.

Norme richiamate

  • artt. 73-80 d.P.R. 309/90

    Indicano i reati per i quali è stato concordato il patteggiamento; la Corte prende atto della natura dei reati ma il rilievo giuridico principale riguarda l'irrogazione della pena accessoria nel contesto del patteggiamento.

  • art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.

    La norma, pur se introdotta, non esclude la possibilità di impugnare in Cassazione la statuizione sulle pene accessorie non facenti parte del negozio processuale: la decisione sul punto è impugnabile per vizio di motivazione.

Massime di principio

  • Nel patteggiamento "allargato" il giudice che irroga una pena accessoria non concordata deve motivare specificamente la decisione su quell'accessorio; la motivazione è sindacabile in Cassazione per vizio di motivazione.
  • Quando tra più reati è riconosciuta la continuazione, per determinare la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici si deve fare riferimento alla pena individuata per il reato più grave (pena base) e non alla pena complessiva comprensiva degli aumenti per la continuazione.
  • Se esiste una sentenza irrevocabile che ha già determinato la pena base e ha riconosciuto la continuazione, il giudice che applica un patteggiamento deve rispettare quel parametro per la valutazione degli accessori; diversamente l'accessorio può essere annullato.
  • Le pene accessorie non rientrano necessariamente nel perimetro dell'accordo di patteggiamento e quindi restano soggette al controllo motivazionale del giudice e alla impugnabilità.
  • In situazioni simili è opportuno per la difesa contestare espressamente il parametro di calcolo della pena accessoria (pena base vs pena globale) e richiedere motivazione puntuale da parte del giudice per evitare vizi impugnabili.

Testo integrale

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