Sentenza n. 105/2026 - Latina, Sezione 1
per l’ottemperanza della sentenza del Tar Latina n. 601/2024 pubblicata il 2 ottobre 2024, nella parte relativa al pagamento delle spese di lite ivi determinate.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione, quanto al pagamento delle spese di lite, della sentenza del TAR Latina n. 601/2024
Esito
Favorevole al ricorrente (creditrice delle spese)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto un ricorso per l'ottemperanza della sentenza del TAR Latina n. 601/2024, limitatamente al pagamento delle spese di lite liquidate in quella pronuncia. Dopo la proposizione del ricorso, il Comune ha effettuato il pagamento dovuto. Con memoria del 28 ottobre 2025, la ricorrente ha quindi dichiarato l'intervenuta cessazione della materia del contendere.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che la sentenza da eseguire era stata adempiuta dal Comune con il pagamento delle spese di lite successivamente alla proposizione del ricorso. In applicazione del criterio della soccombenza virtuale, il Collegio ha posto le spese del giudizio a carico del Comune, ritenendo che l'adempimento sopravvenuto non eliminasse la necessità di regolare le spese in relazione alla situazione esistente al momento della proposizione del ricorso. Le spese sono state liquidate in € 500, oltre oneri e accessori di legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
La cessazione della materia del contendere è dichiarata quando, nel corso del giudizio, sopravviene una situazione che soddisfa integralmente la pretesa azionata, rendendo non necessaria una decisione di merito.
Massime di principio
- Quando, dopo la proposizione di un ricorso per ottemperanza, l’amministrazione esegue integralmente il comando contenuto nella sentenza da eseguire, il giudice amministrativo dichiara la cessazione della materia del contendere.
- L’adempimento sopravvenuto dell’amministrazione non esclude la regolazione delle spese del giudizio; queste possono essere poste a carico dell’amministrazione sulla base della soccombenza virtuale, considerando la situazione esistente al momento della proposizione del ricorso.
Come è indicizzato
Testo integrale
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