Cassazione Penale, Sentenza n. 23099/2026 del 23/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza del 11/04/2023 con cui il Giudice di Pace di Rimini aveva dichiarato la responsabilità di Antonio Patruno per i delitti di percosse e minacce commessi il 12/05/2020, ritenendo altresì la recidiva reiterata e irrogando la pena di euro 1.750 di multa. L'appello censurava in particolare la ritenuta sussistenza della recidiva, la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e la determinazione della pena.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondata la censura relativa alla recidiva poiché la sentenza impugnata non aveva effettuato alcuna valutazione della "nuova" fattispecie sotto il profilo della maggiore colpevolezza e pericolosità. Soprattutto, la Corte ha constatato che è decorso il termine previsto dall'art. 344-bis, comma 2, c.p.p. (calcolato tenendo conto del termine di deposito di 30 giorni e degli ulteriori 90 giorni e della disciplina ratione temporis ex art. 2, comma 5, legge n. 134/2021): l'impugnazione proposta il 25/05/2023 comportava che il termine di 1 anno e 6 mesi è spirato il 09/02/2025. Per tale motivo è stata disposta l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato per improcedibilità dell'azione penale.
Norme richiamate
art. 568, comma 5, cod. proc. pen.
Norma procedurale richiamata per la trasmissione dell'appello alla Corte competente.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Richiamata quale limite formale all'enunciazione del motivo di impugnazione (limiti di specificazione del motivo).
art. 344-bis, comma 2, cod. proc. pen.
Prevede il termine massimo per la prosecuzione dell'azione penale dopo la decisione impugnata; la sua decorrenza determina l'improcedibilità dell'azione penale. La Corte ha accertato la scadenza del termine e ha annullato la sentenza senza rinvio.
art. 2, comma 5, legge 27/09/2021, n. 134
Disciplina ratione temporis applicata al calcolo del termine di improcedibilità in relazione alla data di proposizione dell'impugnazione; utile per determinare la data di scadenza (09/02/2025) del termine di cui all'art. 344-bis.
Giurisprudenza: Sez. U., n. 32318 del 30/03/2023 (Sabbatini, Rv. 284878-01)
Principio richiamato secondo cui la recidiva deve essere motivata anche valutando la maggiore colpevolezza e pericolosità del nuovo reato; la mera reiterazione non basta.
Massime di principio
- La recidiva non può essere semplicemente dichiarata per precedente episodio: il giudice deve motivare la valutazione della "nuova" fattispecie in termini di maggiore colpevolezza e pericolosità; in assenza di tale motivazione la valutazione è viziata.
- Occorre attenzione al calcolo dei termini di improcedibilità (art. 344-bis c.p.p.): quando tali termini sono trascorsi l'azione penale diventa improcedibile e la decisione impugnata può essere annullata senza rinvio.
- Ai fini del decorso dei termini possono rilevare norme transitorie o di disciplina ratione temporis (es. legge n. 134/2021) che modificano il computo: verificare sempre la normativa applicabile al momento dell'impugnazione.
- In un impianto difensivo simile, è strategico contestare sia la motivazione della recidiva sia il rispetto dei termini processuali: uno di questi profili può portare all'annullamento per improcedibilità.
- Se il vizio riguarda l'accertamento della recidiva, il giudice d'appello/di legittimità può annullare la condanna per insufficiente motivazione sulla recidiva anche senza riesaminare nel merito le circostanze attenuanti se è intervenuta l'improcedibilità.
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