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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 51567/2023 del 28/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione avverso la sentenza di patteggiamento resa dal G.u.p. del Tribunale di Ascoli Piceno il 31/01/2023 per omessa applicazione della confisca obbligatoria del profitto/ prezzo del reato, ai sensi dell'art. 322-ter cod. pen.; il ricorso è stato proposto dal Procuratore Generale e il difensore dell'imputato ha eccepito la mancata notifica dell'impugnazione ex art. 584 c.p.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto infondata l'eccezione del difensore sulla mancata notifica e ha accolto il ricorso del Procuratore Generale limitatamente alla omessa statuizione sulla confisca. Ha annullato la sentenza impugnata per quanto riguarda l'omessa confisca e ha rinviato al Tribunale di Ascoli Piceno, disponendo che il giudice di rinvio accerti l'esatto importo del prezzo e del profitto del reato e provveda alla confisca in forma diretta ovvero, se non possibile, alla confisca per equivalente.

Norme richiamate

  • art. 322-ter cod. pen.

    "sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengono a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto"

    La Corte interpreta la norma come prescrittiva: per i reati ex artt. 314-320, ivi compreso l'art. 316-ter, la confisca del profitto o del prezzo è obbligatoria; se la confisca diretta non è possibile va disposta la confisca per equivalente.

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Disciplina del patteggiamento; l'accordo delle parti non esclude il sindacato di legittimità in Cassazione quando sia omessa l'applicazione di una misura obbligatoria prevista dalla legge.

  • art. 316-ter cod. pen.

    Reato posto alla base del patteggiamento; rientra tra le fattispecie per le quali l'art. 322-ter impone la confisca del prezzo o del profitto.

  • art. 584 cod. proc. pen.

    Norma sulla notifica dell'impugnazione: la Corte ha ritenuto manifestamente infondata l'eccezione relativa alla mancata notifica al privato, richiamando la giurisprudenza che esclude rilevanza processuale della mancata notifica della impugnazione del pubblico ministero in analoghe ipotesi.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    La Corte richiama la possibilità di esperire il ricorso per cassazione secondo la disciplina generale quando si tratti di omissione di misure obbligatorie previste dalla legge, anche se la sentenza è di patteggiamento.

  • Sez. 3, n. 32119 del 06/04/2023 (Porta)

    Giurisprudenza della stessa Sezione che ha già affermato l'ammissibilità del ricorso per cassazione relativo alla mancata applicazione della confisca obbligatoria in sentenze di patteggiamento e l'obbligo di disporre la confisca.

  • Sez. U, n. 21368 del 26/09/2019, dep. 2020 (Savin)

    Principio secondo cui la sentenza di patteggiamento che omette misure di sicurezza non è impugnabile per cassazione salvo che si tratti di misure obbligatorie per legge; in tal caso è esperibile il ricorso per cassazione ai sensi della disciplina generale.

Massime di principio

  • In caso di patteggiamento, l'omissione di misure obbligatorie previste dalla legge (per es. la confisca prevista dall'art. 322-ter) è sindacabile in Cassazione con il ricorso del pubblico ministero ai sensi della disciplina generale.
  • Per i reati di corruzione e simili (artt. 314-320 e 316-ter c.p.) la confisca del profitto o del prezzo è sempre ordinata: se non è possibile la confisca diretta deve essere disposta la confisca per equivalente, previa determinazione del valore.
  • Il giudice di rinvio dovrà accertare l'esatto ammontare del prezzo/profitto e, se del caso, individuare beni del reo per un valore corrispondente da confiscare.
  • Le eccezioni difensive relative a vizi di notifica dell'impugnazione promossa dal pubblico ministero possono essere in molti casi prive di rilevanza idonea a precludere l'esame del ricorso, specie quando la normativa e la giurisprudenza consentono comunque la piena conoscenza degli atti alle parti.
  • Le parti, anche in sede di patteggiamento, non possono escludere l'applicazione di misure che la legge impone obbligatoriamente; tali omissioni danno luogo a sindacato di legittimità da parte del Procuratore.
  • In fase difensiva, se si prospetta il rischio di confisca per equivalente, è opportuno predisporre documentazione probatoria sulla titolarità dei beni e sulla spettanza di terzi per contrastare l'adozione della misura sui beni indicati.

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