Sentenza n. 589/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'annullamento del provvedimento di rigetto dell'istanza prot. n. P-NA/L/N/2020/103562 di regolarizzazione dei lavoratori ex art. 103, co.1 d.l. 34/2020.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego dell'istanza di regolarizzazione ed emersione del lavoro irregolare presentata ai sensi dell'art. 103, comma 1, d.l. 34/2020
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego della Prefettura di Napoli relativo all'istanza di emersione di un rapporto di lavoro domestico o di assistenza alla persona, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 103, comma 1, d.l. 34/2020, difetto di istruttoria e carenza di motivazione. L'Amministrazione aveva ritenuto insussistente il requisito reddituale del datore di lavoro, dopo aver rilevato, sulla base degli accertamenti presso l'Agenzia delle Entrate, l'insufficienza dei redditi dichiarati e aver comunicato il preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10-bis l. 241/1990. Il ricorrente aveva inizialmente prodotto una Certificazione Unica 2021, riferita al periodo d'imposta 2020, attestante un reddito di euro 22.082,28, e successivamente, anche in giudizio, lo stato di famiglia e le Certificazioni Uniche 2021 e 2022 relative ai redditi propri e dei familiari conviventi, sostenendo il superamento della soglia reddituale considerando tali redditi. L'Amministrazione ha difeso il provvedimento richiamando il parere negativo dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro e il criterio secondo cui rileva il reddito risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi disponibile alla data della domanda.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha interpretato l'art. 9, commi 1 e 2, d.m. 27 maggio 2020 nel senso che, per la dichiarazione di emersione relativa a lavoro domestico, assistenza alla persona o sostegno al bisogno familiare, il datore deve dimostrare un reddito imponibile annuo almeno pari a euro 20.000 per un nucleo composto da un solo percettore di reddito o a euro 27.000 per un nucleo familiare composto da più soggetti conviventi, con possibilità di concorrere alla determinazione del reddito per il coniuge e i parenti entro il secondo grado anche non conviventi. Tuttavia, la verifica deve essere compiuta sulla base del reddito risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi disponibile alla data di presentazione dell'istanza. Poiché la domanda era stata presentata il 16 giugno 2020, l'anno d'imposta rilevante era il 2019; i redditi imponibili dichiarati per tale annualità erano inferiori alla soglia prescritta. La documentazione relativa al 2020 e agli anni successivi non poteva quindi superare il difetto del requisito esistente al momento della domanda. Il diniego è stato ritenuto legittimo e sono state integralmente compensate le spese di giudizio.
Norme richiamate
art. 103, comma 1, d.l. 34/2020
Disciplina la procedura di emersione del lavoro irregolare, sulla cui base è stata presentata l'istanza del datore di lavoro.
art. 10-bis l. 241/1990
Prevede la comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza; nel caso concreto il preavviso ha consentito al richiedente di produrre documentazione sul requisito reddituale.
art. 9, commi 1 e 2, d.m. 27 maggio 2020
“Per la dichiarazione di emersione di un lavoratore addetto al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare o all'assistenza alla persona per se stessi o per componenti della propria famiglia, ancorché non conviventi, affetti da patologie o disabilità che ne limitino l'autosufficienza, il reddito imponibile del datore di lavoro non può essere inferiore a 20.000,00 euro annui in caso di nucleo familiare composto da un solo soggetto percettore di reddito, ovvero non inferiore a 27.000,00 euro annui in caso di nucleo familiare inteso come famiglia anagrafica composta da più soggetti conviventi. Il coniuge ed i parenti entro il secondo grado possono concorrere alla determinazione del reddito anche se non conviventi.”
Il requisito reddituale deve essere verificato considerando il reddito imponibile risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi disponibile alla data di presentazione della domanda; per una domanda presentata il 16 giugno 2020 rileva il periodo d'imposta 2019.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Disciplina lo svolgimento da remoto dell'udienza straordinaria per lo smaltimento dell'arretrato.
Massime di principio
- Nella procedura di emersione del lavoro irregolare relativa a lavoro domestico, assistenza alla persona o sostegno al bisogno familiare, il datore di lavoro deve dimostrare un reddito imponibile annuo non inferiore a 20.000 euro se il nucleo familiare è composto da un solo percettore di reddito, ovvero a 27.000 euro se il nucleo è composto da più soggetti conviventi.
- Ai fini della verifica del requisito reddituale previsto per l'emersione, rileva il reddito risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi disponibile alla data di presentazione della domanda; non assumono rilievo sanante le dichiarazioni fiscali relative ad annualità successive.
- Il coniuge e i parenti entro il secondo grado possono concorrere alla determinazione del reddito rilevante anche se non conviventi, nei limiti e secondo le condizioni previste dalla disciplina applicabile.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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