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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23734/2024 del 13/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del GIP del 02/02/2024 che ha rigettato la richiesta di decreto penale di condanna formulata dal pubblico ministero per i reati di cui agli artt. 678 e 679 c.p., ritenendo che, alla luce della novella dell'art. 459 c.p.p. (comma 1-bis), non fosse possibile valutare la congruità della pena pecuniaria richiesta in mancanza di accertamenti patrimoniali e di elementi idonei a commisurare il valore giornaliero.

La decisione

Il ricorso del Procuratore è stato rigettato. La Corte ha ritenuto legittima l'ordinanza del GIP che, in applicazione dell'art. 459, comma 1-bis, c.p.p. (modificato dal D.Lgs. 150/2022), ha disposto la restituzione degli atti al P.M. per carenza di elementi necessari a determinare il valore giornaliero e la congruità della pena pecuniaria sostitutiva della pena detentiva. La decisione è stata considerata non abnorme e rientrante nel normale sindacato del giudice sulla congruità della pena secondo i parametri introdotti dalla novella.

Norme richiamate

  • art. 459, comma 1-bis, codice di procedura penale

    Nel caso di irrogazione di una pena pecuniaria in sostituzione di una pena detentiva, il giudice, per determinare l'ammontare della pena pecuniaria, individua il valore giornaliero al quale può essere assoggettato l'imputato e lo moltiplica per i giorni di pena detentiva. Il valore non può essere inferiore a 5 euro, e superiore a 250 euro e corrisponde alla quota di reddito giornaliero che può essere impiegata per il pagamento della pena pecuniaria, tenendo conto delle complessive condizioni economiche, patrimoniali e di vita dell'imputato e del suo nucleo familiare. Alla pena pecuniaria irrogata in sostituzione della pena detentiva si applica l'articolo 133-ter del codice penale.

    La norma richiede che, per convertire pena detentiva in pena pecuniaria, il giudice determini un valore giornaliero compreso tra 5 e 250 euro tenendo conto non solo del reddito ma anche delle condizioni patrimoniali e di vita dell'imputato e del suo nucleo familiare; ciò implica la necessità di elementi di fatto utili a tale commisurazione.

  • Decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150

    Ha novellato l'art. 459 c.p.p. introducendo il criterio del valore giornaliero (5-250 euro) e ampliando i parametri di valutazione alle condizioni patrimoniali e di vita, rendendo quindi necessario un accertamento più articolato della situazione dell'imputato.

  • art. 133-ter codice penale

    Richiamato dal nuovo art. 459 c.p.p.; riguarda l'applicazione delle regole sulle pene pecuniarie e sulle modalità di determinazione/attuazione della pena pecuniaria.

  • Giurisprudenza citata: Sez. U., Ksouri (n. 20569/2018) e altre pronunce di legittimità

    Principio consolidato secondo cui è abnorme la restituzione degli atti motivata da mera opportunità o da un giudizio prognostico negativo sul pagamento, ma il giudice conserva un ampio potere di sindacato sul merito della richiesta di decreto penale per valutare la congruità della pena; le Sezioni Unite e altre sezioni hanno indicato i limiti del controllo giudiziale, pur riconoscendo la legittimità di un controllo ampio quando manchino elementi essenziali per la determinazione della pena.

Massime di principio

  • Quando il P.M. richiede un decreto penale con conversione della pena detentiva in pena pecuniaria, deve considerare che il giudice è tenuto a determinare un valore giornaliero tra 5 e 250 euro sulla base di elementi concreti; pertanto il P.M. dovrebbe allegare o indicare elementi idonei a commisurare tale valore (dati reddituali, patrimoniali, condizioni di vita).
  • In mancanza di informazioni sufficienti sulla situazione economico-patrimoniale e sulle condizioni di vita dell'imputato, il GIP può legittimamente rigettare la richiesta e restituire gli atti al P.M. senza che ciò costituisca abnormità o indebita intromissione nelle scelte dell'accusa.
  • Il controllo giudiziale sulla congruità della pena nel rito del decreto penale non è meramente formale: il giudice può svolgere un sindacato ampio purché non travalichi e non interferisca arbitrariamente con le attribuzioni essenziali della pubblica accusa.
  • La semplice deduzione di una prognosi negativa circa il pagamento da parte del P.M. non è di per sé sufficiente a impedire al GIP di valutare la richiesta; allo stesso modo, il P.M. non può limitarsi a parametri puramente opportunistici senza fornire elementi fattuali.
  • Se il giudice ritiene la pena pecuniaria non congrua per carenza di elementi, il rimedio corretto è la restituzione degli atti al P.M. per integrazione, non il rigetto assoluto per motivi di opportunità.
  • Per evitare la restituzione, il P.M. può prospettare misure alternative o indicare la metodologia di calcolo del valore giornaliero, o allegare richieste istruttorie patrimoniali già esperite, così da consentire al GIP di compiere la valutazione richiesta dalla normativa.

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