Regolamento (UE) 2017/2248
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2248 della Commissione, del 30 novembre 2017, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento stabilisce la classificazione nella nomenclatura combinata di una specifica merce descritta nell’allegato, imponendo il codice NC 7326 20 00. La Commissione motiva la classificazione sulla base delle regole generali di interpretazione della nomenclatura combinata e chiarisce perché non sia applicabile la voce 7312. Il testo prevede inoltre un periodo transitorio di tre mesi per l’utilizzo di informazioni tariffarie vincolanti non conformi, in linea con il codice doganale dell’Unione.
Classificazione doganale nella nomenclatura combinata di talune merci, con indicazione del relativo codice NC e del periodo transitorio per le informazioni tariffarie vincolanti non conformi.
Ambito di applicazione
Si applica alle merci descritte nell’allegato del regolamento, ai fini della loro classificazione nella nomenclatura combinata dell’Unione e, quindi, dell’applicazione uniforme delle misure tariffarie e doganali. Rileva per le autorità doganali e per gli operatori economici che importano, esportano o presentano in dogana merci analoghe a quelle descritte. Le informazioni tariffarie vincolanti non conformi possono essere invocate dal titolare per tre mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2248 della Commissione è adottato per garantire l’applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87. Esso individua la classificazione doganale di una merce specificamente descritta nell’allegato, con effetti vincolanti per le autorità doganali e per gli operatori economici dell’Unione.
Finalità e base giuridica
La Commissione richiama il regolamento (UE) n. 952/2013, in particolare l’articolo 57, paragrafo 4, e l’articolo 58, paragrafo 2, quale base per adottare misure di classificazione. Nei considerando si evidenzia che, per assicurare un’applicazione uniforme della nomenclatura combinata, è necessario precisare il codice NC corretto per la merce indicata nell’allegato.
Oggetto della classificazione
L’articolo 1 stabilisce che le merci descritte nella colonna 1 dell’allegato sono classificate nel codice NC indicato nella colonna 2. Nel caso concreto, l’allegato riguarda un articolo denominato in inglese "guy grip dead end", costituito da 6 fili metallici di acciaio al carbonio galvanizzato trafilato a freddo, con rivestimento di zinco, disposti parallelamente, intrecciati non molto strettamente e piegati a U. La classificazione attribuita è 7326 20 00, cioè "altri lavori di fili di ferro o di acciaio".
Ragioni della classificazione
La motivazione riportata nell’allegato fa riferimento alle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata e al testo delle voci NC 7326 e 7326 20 00. È espressamente esclusa la classificazione alla voce 7312 come "trefoli, cavi, trecce, brache ed articoli simili", poiché l’articolo non è ottenuto mediante forte torsione; tale torsione si verifica soltanto quando il prodotto è montato sul palo telegrafico.
Effetti per le informazioni tariffarie vincolanti
L’articolo 2 disciplina il periodo transitorio per le informazioni tariffarie vincolanti (ITV) non conformi al regolamento. Tali informazioni possono continuare a essere invocate dal titolare per tre mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento, in conformità all’articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.
Entrata in vigore e applicabilità
Ai sensi dell’articolo 3, il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come atto di esecuzione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Classificazione obbligatoria della merce descritta in allegato
L’articolo 1 dispone che le merci descritte nella colonna 1 della tabella allegata sono classificate nel codice NC indicato nella colonna 2. Per il caso concreto trattato, il codice attribuito è 7326 20 00.
Motivazione della classificazione doganale
La classificazione si fonda sulle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata e sul testo dei codici NC 7326 e 7326 20 00. La Commissione esclude la voce 7312 perché il prodotto non è ottenuto mediante forte torsione; la torsione intensa avviene solo al momento del montaggio sul palo telegrafico.
Effetti sulle informazioni tariffarie vincolanti
L’articolo 2 consente di continuare a invocare per tre mesi dalla data di entrata in vigore le informazioni tariffarie vincolanti non conformi al regolamento, conformemente all’articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.
Entrata in vigore e diretta applicabilità
L’articolo 3 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 30 nov 2017Regolamento (UE) 2017/2212
- Regolamento · 30 nov 2017Regolamento (UE) 2017/2213
- Regolamento · 30 nov 2017Regolamento (UE) 2017/2215
- Regolamento · 30 nov 2017Regolamento (UE) 2017/2225
- Regolamento · 30 nov 2017Regolamento (UE) 2017/2226
- Regolamento · 30 nov 2017Regolamento (UE) 2017/2227
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →