Cassazione Penale, Sentenza n. 10915/2023 del 14/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per vizio di motivazione e violazione della legge penale sostanziale relativo all'insussistenza del dolo nel reato di peculato. Il ricorrente deduce che il perito non avrebbe accertato ammanchi per molti amministrati e che le risposte sarebbero state ipotetiche, sostenendo che eventuali mancanze siano dovute a mala gestio per l'elevato numero di amministrati e non a un intento di appropriazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché meramente reiterativo di censure già esaminate e motivate dal giudice d'appello. Ha confermato che, pur riconoscendo una differenza tra gli ammessi dal perito e gli ammanchi contestati, il quadro probatorio (prelievi seriali e incongrui, mancata rendicontazione annuale o giustificazioni, entità complessiva delle somme, qualifica professionale dell'imputato) consente inferire il dolo e l'appropriazione di somme dagli amministrati. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa liquidate in favore delle parti civili (euro 3.686,00 oltre accessori per Scarinzi e euro 1.844,00 oltre accessori per Della Pietra).
Norme richiamate
art. 314 cod. pen. (peculato)
La norma è stata interpretata nel senso che l'amministratore di sostegno che, avendo la disponibilità dei fondi degli amministrati, effettua prelievi sistematici e indebitamente trattiene somme costituisce appropriazione dolosa integrativa del reato di peculato.
art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (convertito dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176) e art. 16, comma 1, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228 (convertito dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15)
Le disposizioni hanno consentito il trattamento del procedimento in forma cartolare; la Corte ha quindi deciso sulla base degli atti senza udienza, ritenendo che le censure difensive fossero già adeguatamente valutate nei provvedimenti di merito.
art. 616 cod. proc. pen.
Applicata per condannare il ricorrente al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- La mera discrepanza tra la quantificazione del perito e gli ammanchi contestati non esclude la responsabilità se il quadro complessivo dimostra appropriazione e dolo.
- Prelievi ricorrenti e ingiustificati dai conti di soggetti amministrati, uniti all'assenza di rendicontazione o di giustificazioni documentali, costituiscono indizi forti di dolo.
- La qualifica professionale e la consapevolezza gestionale dell'amministratore possono concorrere a fondare l'elemento soggettivo del reato.
- L'argomentazione difensiva che invoca soltanto mala gestio non è sufficiente a escludere il dolo se non è sostenuta da elementi probatori concreti che ricostruiscano la corretta gestione.
- In sede di gravame, le censure che si limitano a ripetere motivi già discussi senza apportare nuovi elementi sono considerate generiche e possono renderne il ricorso inammissibile.
- Nei procedimenti trattati in forma cartolare, è cruciale che la difesa presenti elementi documentali convincenti nel fascicolo, perché l'assenza di istruttoria orale limita le possibilità di integrazione probatoria.
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