Cassazione Penale, Sentenza n. 28579/2024 del 16/07/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva respinto l'appello cautelare contro il provvedimento del G.U.P. che aveva rigettato la richiesta di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere applicata per il reato di rapina aggravata. In cassazione si deducevano violazione di legge e difetto di motivazione rispetto alla sussistenza delle esigenze cautelari (sostegno che tali esigenze si erano affievolite e la misura non risultava più proporzionata) e vizio nel giudizio di proporzionalità ai sensi dell'art. 275 c.p.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi risultavano reiterativi di doglianze già esaminate e respinte dal Tribunale di Bologna con argomentazioni non illogiche. Il Tribunale aveva motivato il mantenimento della custodia in carcere sulla base della condanna in primo grado a 4 anni, delle modalità di consumazione del reato e dei precedenti penali che avevano già determinato pene definitive per oltre sei anni dopo le quali il ricorrente aveva ripreso ad commettere delitti. Poiché il ricorso non ha specificamente confutato questi elementi di fatto valorizzati dal giudice collegiale, è stato ritenuto aspecifico e inammissibile. Conseguentemente la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamata come norma procedurale per la sintesi dei motivi di ricorso riproposti nella cassazione; il ricorso è stato ricondotto ai motivi già discussi in sede di appello cautelare.
art. 606 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione ai motivi di impugnazione (vizi di motivazione/violazione di legge) che il ricorrente aveva dedotto rispetto al giudizio di proporzionalità della misura cautelare; la Corte ha ritenuto i rilievi reiterativi e non specifici.
art. 275 cod. proc. pen.
Norma sulla misura cautelare della custodia in carcere e sul giudizio di proporzionalità; il Tribunale aveva valutato la proporzionalità alla luce della gravità del reato, delle modalità e dei precedenti penali, giustificando il mantenimento della misura.
art. 616 cod. proc. pen.
Applicata per la condanna alle spese processuali e per imporre il versamento, alla Cassa delle ammende, di una somma (euro 3.000) a titolo sanzionatorio per i profili di colpa del ricorso inammissibile.
art. 94 comma 1 ter disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato per gli adempimenti di cancelleria conseguenti alla pronuncia; menzionato come disposizione procedurale formale.
Massime di principio
- I motivi di ricorso in cassazione risultano inammissibili se ripropongono doglianze già esaminate e adeguatamente motivate dal giudice di merito senza specificare in che punto la motivazione sia illogica o contraddittoria.
- Nel giudizio sulle misure cautelari il mantenimento della custodia in carcere può essere giustificato dalla gravità del reato, dalle modalità di esecuzione e dalla rilevanza dei precedenti penali, specialmente se emerge una ripresa di comportamenti delittuosi nonostante condanne passate.
- Per ottenere l'accoglimento di un gravame cautelare è necessario non solo contestare in termini generici la sussistenza delle esigenze cautelari ma anche confrontarsi puntualmente con gli elementi di fatto e di prova valutati dal giudice (es.: motivazioni sulle modalità del fatto, sulla pericolosità e sui precedenti).
- Gli atti processuali ritenuti manifestamente infondati o reiterativi possono comportare conseguenze economiche per il ricorrente (spese processuali e somme alla Cassa delle ammende) ai sensi dell'art. 616 c.p.p., pertanto è opportuno valutare la concretezza e la specificità dei motivi prima di proporre ricorso.
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