Cassazione Penale, Ordinanza n. 00860/2025 del 09/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Non emerge dal testo il reato specifico oggetto del giudizio di merito, ma la censura riguardava esclusivamente il trattamento sanzionatorio e il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato il giudizio di merito, lamentando in cassazione la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p. In particolare, ha dedotto che la Corte territoriale non avrebbe adeguatamente valorizzato, quali elementi favorevoli alla concessione delle attenuanti, l'esclusione della recidiva, la scelta del rito abbreviato e l'applicazione dell'attenuante della lieve entità. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato perché la decisione di merito aveva dato congrua motivazione del diniego, richiamando l'assenza di elementi positivi e valorizzando anche i precedenti penali; ha inoltre ribadito che il giudizio sulle attenuanti generiche è un apprezzamento di fatto del giudice di merito, sindacabile solo per manifesta illogicità o contraddittorietà.
Norme richiamate
art. 62-bis c.p.
Le circostanze attenuanti generiche possono essere negate quando manchino elementi positivi a favore dell'imputato; il relativo apprezzamento appartiene al giudice di merito.
art. 133 c.p.
Nel giudizio sulle attenuanti generiche il giudice deve dare conto, anche tramite richiamo, degli elementi ritenuti preponderanti tra quelli previsti dalla norma.
Massime di principio
- Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è legittimo quando la motivazione del giudice di merito evidenzi l'assenza di elementi positivi a favore dell'imputato e risulti logica e non contraddittoria.
- Il giudizio sulla concessione o esclusione delle attenuanti generiche è un giudizio di fatto riservato al giudice del merito e non è sindacabile in cassazione se sorretto da motivazione congrua.
- Anche i soli precedenti penali possono essere valorizzati dal giudice per negare le attenuanti generiche.
- La scelta del rito abbreviato, l'esclusione della recidiva e l'applicazione di altre attenuanti non impongono automaticamente il riconoscimento delle attenuanti generiche, perché si tratta di istituti diversi che richiedono valutazioni autonome.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 9 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 00779/2025 del 09/01/2025
- ordinanza_penale · 9 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 00780/2025 del 09/01/2025
- ordinanza_penale · 9 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 00786/2025 del 09/01/2025
- ordinanza_penale · 9 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 00788/2025 del 09/01/2025
- ordinanza_penale · 9 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 00789/2025 del 09/01/2025
- ordinanza_penale · 9 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 00791/2025 del 09/01/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →