Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 354/2026 - Torino, Sezione 3

per l'ottemperanza della sentenza n. 243/2024 del Tribunale di Vercelli che ha accertato il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio della Carta Docente.

Giustizia amministrativa202502595

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Vercelli che aveva accertato il diritto della ricorrente a usufruire del beneficio della Carta Docente

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza della sentenza n. 243/2024 del Tribunale di Vercelli, con la quale era stato accertato il suo diritto al beneficio della Carta Docente. Nel corso del giudizio l'amministrazione resistente ha adempiuto a quanto statuito dal titolo giudiziale. La ricorrente ha quindi dichiarato, con memoria depositata in vista della camera di consiglio, l'avvenuta esecuzione della sentenza.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., rilevando che l'amministrazione aveva dato esecuzione alla sentenza oggetto del giudizio di ottemperanza. Le spese sono state poste a carico dell'amministrazione resistente, poiché l'adempimento è intervenuto soltanto dopo la proposizione del ricorso. Le spese, liquidate in euro 800,00 per compensi professionali oltre accessori di legge, sono state distratte in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Richiamato quale base normativa del giudizio di ottemperanza.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Applicato per dichiarare cessata la materia del contendere a seguito dell'integrale adempimento dell'amministrazione al titolo giudiziale nel corso del processo.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l'integrale esecuzione del titolo giudiziale da parte dell'amministrazione determina la cessazione della materia del contendere, anche quando l'adempimento intervenga dopo la proposizione del ricorso.
  • Quando l'amministrazione adempie al giudicato soltanto successivamente alla proposizione del ricorso per ottemperanza, la cessazione della materia del contendere non esclude la condanna dell'amministrazione alle spese di lite, in applicazione del criterio della soccombenza virtuale o della causalità.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.